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Albi ed elenchi professionali - Consiglio nazionale delle associazioni per il design - Consenso - 14 gennaio 1999 [39244]

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 [doc. web n. 39244]

Albi ed elenchi professionali - Consiglio nazionale delle associazioni per il design - Consenso - 14 gennaio 1999

La legge n. 675/1996 consente di prescindere dal consenso qualora i dati provengano da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, oppure riguardino lo svolgimento di attività economiche da parte degli interessati (art. 12, comma 1, lett. c) ed f); art. 20, comma 1, lett. b) ed e)).

Roma, 14 gennaio 1999

Consiglio nazionale delle
associazioni per il design
Via A. Baldovinetti, 8
00142 Roma

OGGETTO: Trattamento di dati relativi ad operatori nel settore del design

Codesto Consiglio ha chiesto alcuni chiarimenti in merito all´applicazione della legge n. 675/1996.

Il primo quesito riguarda la possibilità per codesto Consiglio di raccogliere e fornire a terzi elenchi di liberi professionisti e di altri operatori nel settore del design.

In proposito si fa presente che per questo genere di trattamenti la legge n. 675/1996 permette di prescindere dal consenso qualora i dati provengano da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, oppure riguardino lo svolgimento di attività economiche da parte degli interessati (art. 12, comma 1, lett. c) ed f); art. 20, comma 1, lett. b) ed e)).

Il Garante si è pronunciato più volte in ordine al regime di generale pubblicità degli albi professionali, sottolineando che la disciplina di specifici albi prevede espressamente la possibilità per i competenti Consigli dell´ordine di rilasciarne copia a chiunque ne faccia richiesta. Per altri albi, invece, il regime di naturale pubblicità è invece desumibile da una ricostruzione sistematica di una disciplina che risale a diversi anni or sono e che non reca puntuali disposizioni in proposito (v. i provvedimenti che si allegano in copia).

Laddove non sia possibile applicare i citati presupposti (come accade per le persone che non sono liberi professionisti e che sono inserite nelle medesime liste), il trattamento dei dati richiede necessariamente l´acquisizione del consenso. Quest´ultimo, se può non essere acquisito rispetto ai trattamenti iniziati prima dell´8 maggio 1997, va però raccolto (anche se i trattamenti sono stati avviati prima di tale termine) qualora i dati siano comunicati a terzi o diffusi e non ricorra alcuno dei presupposti equipollenti al consenso previsti dall´art. 20, comma 1, della legge n. 675/1996.

Il consenso può essere peraltro raccolto agevolmente una tantum in sede di iscrizione all´Associazione o di rinnovo della stessa, previa informativa, anche oralmente purché venga documentato per iscritto (ad esempio tramite un´annotazione da chi lo abbia ricevuto materialmente).

Quanto, poi, all´obbligo di informativa, l´art. 10, comma 3, della legge n. 675 dispone che per i dati che non sono raccolti presso l´interessato l´informativa debba essere fornita all´atto della registrazione o, se ne è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

Per quanto attiene al secondo quesito, attinente al trasferimento all´estero dei dati, si richiama l´attenzione sull´allegato provvedimento del Garante che illustra il contenuto dell´art. 28 della legge n. 675/1996.

IL PRESIDENTE
Rodotà