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Diritto di accesso - Accesso a documenti mediante copia di estratto di conto corrente postale intestato a condominio - 27 giugno 2001 [39224]

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 [doc web n. 39224]

Diritto di accesso - Accesso a documenti mediante copia di estratto di conto corrente postale intestato a condominio

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, esercitabile nei casi e nei limiti previsti dalla legge n. 241/1990, è distinto - e basato su altri presupposti - dal diritto di accesso ai propri dati personali, riconosciuto solo alla persona alla quale i dati si riferiscono e tutelato anche dinanzi al Garante.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Otello Del Pinco nei confronti di Poste Italiane S.p.a.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il Dr. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, che ha instaurato alcune controversie giudiziarie nei confronti del condominio presso cui risiede, lamenta che Poste Italiane S.p.A. avrebbe opposto un diniego alla sua richiesta di poter visionare ed estrarre copia di un estratto di un conto corrente postale intestato al condominio. Il ricorrente afferma di aver presentato la richiesta in considerazione delle predette controversie e chiede, ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, che il Garante intervenga al fine di poter ottenere il rilascio della documentazione richiesta.

A seguito della richiesta di regolarizzazione formulata da questo Ufficio con nota n. 5267/16003 del 2 maggio 2001, il legale del ricorrente ha evidenziato che l´interessato ha presentato una richiesta di accesso agli atti senza ricevere risposta. In seguito, il legale ha presentato un´ulteriore istanza avente ad oggetto una "richiesta di documentazione ex art. 391 quater c.p.p., nonché art. 22 l. 241/1990 et altro", cui è stato opposto un diniego in quanto il diritto di accesso ai sensi della legge n. 241/1990 non potrebbe essere esercitato nei confronti di Poste Italiane S.p.a.

A seguito dell´invito a fornire un riscontro formulato dall´Ufficio, la parte resistente, oltre a ribadire quanto evidenziato nella risposta fornita al legale del ricorrente, ha rilevato che le richieste di quest´ultimo mirano a conseguire la conoscenza di dati che interessano terzi (altri condòmini, fornitori, prestatori di servizio ed altri soggetti aventi rapporti con il condominio), anziché ad ottenere l´accesso a dati di carattere personale del ricorrente medesimo.

L´interessato, nella memoria presentata il 9 giugno u.s., ha invece evidenziato che la risposta fornita da Poste Italiane S.p.a., relativamente all´estraneità dell´interessato nei confronti di dati relativi al condominio, sarebbe infondata, in quanto il condominio non potrebbe essere considerato a suo avviso come "un soggetto giuridico dotato di propria personalità distinta da quella di coloro che ne fanno parte".

Poste Italiane S.p.a., nella memoria di replica dell´ 11 giugno u.s., ha infine ribadito la propria tesi rispetto al diritto di accesso di cui alla legge n. 241/1990, precisando che tale diritto troverebbe applicazione solo nei confronti della pubblica amministrazione. La società ha affermato inoltre che darà corso alla richiesta di esibizione dei documenti a seguito di un ordine del giudice.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Come già ribadito dal Garante in diverse decisioni (v. ad es. il provvedimento dell´8 maggio 2001 in materia di accesso ai dati, pubblicato nel sito del Garante www.garanteprivacy.it), in sede di ricorso ex art. 29 possono essere fatte valere solo le posizioni giuridiche espressamente previste dall´art. 13 della legge n. 675/1996 e rispetto alle quali sia stata già inoltrata una previa istanza al titolare o al responsabile del trattamento ai sensi del medesimo articolo.

Nel caso di specie, a seguito della richiesta di regolarizzazione formulata da questo Ufficio, il ricorrente ha espressamente individuato, come asserita istanza ai sensi dell´art. 13, due documenti inseriti negli allegati al ricorso (all.ti nn. 3 e 4).

Tali richieste sono però chiaramente espressione del diverso diritto di accesso a documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990, come emerge dalla loro articolata motivazione nella quale non vi è alcuna manifestazione, anche indiretta, del distinto diritto di accesso ai dati personali, e in cui figura solo un accenno ad una disposizione della legge n. 675/1996 citata in relazione al diritto di difesa in sede giudiziaria, accenno di per sé inidoneo a concretizzare il necessario esercizio del diritto di accesso.

I documenti citati dal ricorrente in sede di regolarizzazione sono, quindi, richieste di accesso ai documenti amministrativi presentate ai sensi della legge n. 241/1990.

Tale diritto, come ribadito dal Garante in numerosi provvedimenti (v. da ultimo, la decisione del 26 marzo 2001 pubblicata nel sito del Garante www.garanteprivacy.it) non deve essere confuso con il diverso diritto tutelato dall´art. 13 della legge n. 675/1996 che è invece volto a garantire il diritto di ogni interessato all´ accesso ai propri dati personali.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

La presente dichiarazione di inammissibilità non preclude la possibilità di esercitare ritualmente i citati diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara il ricorso inammissibile.

Roma, 27 giugno 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli