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Lavoro e previdenza sociale - Ente nazionale per l'aviazione civile - 20 giugno 2000 [39065]

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 [doc. web n. 39065]

Lavoro e previdenza sociale - Ente nazionale per l´aviazione civile - 20 giugno 2000

Per i dati aventi natura sensibile, va ricordato che i soggetti pubblici non devono acquisire né il consenso degli interessati, né rispettare l´autorizzazione del Garante, dovendo piuttosto attenersi al disposto dell´art. 22, commi 3 e 3bis della legge, così come modificato dal recente d.lg. 11 maggio 1999 n. 135, che consente il trattamento dei predetti dati solo se autorizzato da espresse disposizioni normative che specifichino i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.


GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il reclamo relativo al trattamento di dati sensibili nell´ambito di un rapporto di lavoro presentato dal sig. ........ nei confronti del Registro aeronautico italiano;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 7, comma 2, lett. a), del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Relatore il prof. Ugo De Siervo;

PREMESSO

1. Il sig. ........ ha presentato un reclamo lamentando che il Registro aeronautico italiano-R.A.I. (al quale è poi subentrato l´Ente nazionale per l´aviazione civile), presso cui lo stesso presta servizio con la qualifica professionale di perito, avrebbe trattato alcuni dati personali in modo non lecito.

Il sig. ........ afferma di essersi sottoposto volontariamente in data 26 maggio 1997 a una visita medica, finalizzata unicamente al rinnovo della licenza di volo quale pilota da turismo, presso l´Istituto di medicina legale aeronautica militare Aldo di Loreto (I.M.L.).

Nel reclamo si sostiene che, nonostante tale visita sia da considerarsi a tutti gli effetti "privata", le relative valutazioni sono state comunicate al R.A.I. dietro esplicita richiesta di quest´ultimo.

Tale comunicazione, secondo il sig. ........, non è prevista nella normativa di settore (d.P.R. 18 novembre 1988, n. 566, recante "Approvazione del regolamento in materia di licenze attestati ed abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell´art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall´art. 3 della legge 13 maggio 1983 n. 213") che individua il solo Ministero dei trasporti e della navigazione tra i destinatari della comunicazione riguardante l´esito delle "visite mediche di accertamento iniziale, di appello e straordinarie, come pure l´esito delle visite mediche in cui siano apposte una o più limitazioni, di quelle periodiche che accertino la non idoneità …" (art. 34, comma 2), non include, appunto, tra i destinatari di dette informazioni il R.A.I..

Inoltre il sig. ........ rileva che la carenza di legittimazione dell´ente a trattare i dati sopra indicati deriva anche dalla considerazione che per le mansioni di collaudatore non vi è alcuna necessità di verificare i requisiti psicofisici di idoneità al volo, in quanto per tale figura professionale sarebbe richiesta la sola presenza a bordo e non anche la guida dell´aeromobile. Il segnalante rileva, inoltre, che il collaudatore non è contemplato tra le figure professionali per cui la normativa di settore prevede visite mediche periodiche (art. 31 d.P.R. n. 566) e che l´accertamento dell´idoneità al volo per tale figura è prevista nel solo C.C.N.L. in quanto ricompresa tra quelle sottoposte a contrattazione con le organizzazioni sindacali (art. 50, comma 2, punto c) del contratto colettivo).

Il segnalante contesta pertanto:

a. la liceità di una comunicazione di dati personali trasmessi al R.A.I. dall´Istituto in data 26 maggio 1997, avente ad oggetto la valutazione di non idoneità al rinnovo di licenza per lo svolgimento di alcune mansioni legate alla propria attività professionale di volo, nonché alle mansioni di volo dei periti aeronautici indicate nel protocollo R.A.I. del 17 febbraio 1994;

b. la sussistenza dei presupposti del trattamento da parte del R.A.I. dei dati inerenti alla valutazione della suddetta idoneità, stante l´assenza di un´apposita previsione normativa.

Il sig. ........ fa presente, infine, di aver subito un grave pregiudizio a seguito di tali trattamenti, essendo stato destinato ad altro incarico con ripercussioni negative anche sul piano econmico.

2. Il Garante, con nota n. 41 del 4 gennaio 2000, ha chiesto all´E.N.A.C. e all´I.M.L, ai sensi dell´art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996, elementi ed informazioni utili all´esame del caso. I due enti contattati hanno risposto fornendo gli elementi richiesti e affermando di ritenere leciti i trattamenti effettuati.

In particolare l´E.N.A.C. ha osservato che il sig. ........ fa parte del personale professionale nella qualità di "perito" e che, pertanto, è tenuto all´obbligo del volo ai sensi del regolamento organico del personale approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 133470 del 10 aprile 1992 (art. 5). Lo stesso dipendente, dopo un periodo di malattia, aveva ripreso servizio il 12 maggio 1997 richiedendo espressamente, in data 16 maggio 1997, di essere autorizzato a sottoporsi a visita medica per il "reintegro" del brevetto di volo.

La richiesta, a giudizio dell´E.N.A.C., era stata presentata in virtù della previsione contenuta nel citato regolamento organico del personale, che consente nell´esclusivo interesse del servizio la possibilità di autorizzare il personale, cui compete l´obbligo di volo, a conseguire e mantenere la licenza di pilota privato con spese a carico dell´ente (art. 125).

Lo stesso ente ha, inoltre, evidenziato di essere obbligato, ai sensi del comma 2, dell´art. 32, del d.P.R. 18 novembre 1988, n. 566 ad inviare a visita medica straordinaria i "titolari di licenza o attestato che, a seguito di malattia o lesione, non abbiano potuto svolgere l´attività professionale per un periodo superiore a venti giorni…" e che, in base a quanto previsto all´art. 32, comma 5, del d.P.R. n. 566/1988, il titolare di una licenza o di un attestato, inviato a visita medica straordinaria, non può esercitare le attività consentite dalla licenza o dall´attestato se non a seguito dell´esito favorevole della visita medica straordinaria di controllo.

Pertanto l´ente fonda su tali norme la liceità della successiva richiesta, formulata con lettera del 23 maggio 1997, all´I.M.L. dell´A.M., ed inviata per conoscenza all´interessato, di conoscere l´esito della visita autorizzativa dallo stesso ente autorizzata anche in relazione alle attività lavorative dei professionali del R.A.I..

Dagli elementi forniti emerge poi che il sig. ........ è stato oggetto di ulteriori visite effettuate in data 6 novembre 1997 e 21 gennaio 1998, presso l´I.M.L., volte ad accertare il possesso dei requisiti psico-fisici necessari allo svolgimento delle mansioni previste alla "seconda classe di visita" di cui all´art. 29 del d.P.R. n. 566. Dalle visite è risultato confermato il giudizio di non idoneità temporanea. Infine l´E.N.A.C. evidenzia che, essendo successivamente subentrato un accordo con le organizzazioni sindacali sui criteri per l´accertamento dell´inidoneità al volo del personale professionale, previa modifica dei protocolli di visita stilati da un´apposita commissione medico legale, il sig. ........, in data 10 marzo 1998, fu informato che sarebbe stato esaminato secondo i nuovi criteri di visita e che comunque nel frattempo egli avrebbe continuato a percepire, in via provvisoria, l´indennità aeronautica. La successiva visita medica straordinaria, effettuata il 17 settembre 1998 con i nuovi parametri, ha avuto l´esito di confermare il giudizio di non idoneità al volo dello stesso sig ..........

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

3. Il reclamo riguarda diversi profili alcuni dei quali esulano dai compiti affidati al Garante ai sensi dell´art. 31 della legge n. 675 . È pertanto possibile esaminare unicamente gli aspetti inerenti al trattamento dei dati personali rimanendo impregiudicata la facoltà dell´interessato di far valere in altra sede ogni suo ulteriore diritto.

Relativamente al giudizio di non idoneità al volo si evidenzia che questo è formulato a seguito di visita medica ed è riferito alle condizioni psico-fisiche del soggetto.

I dati personali relativi a tale giudizio non sono espressamente considerati dall´art. 22, comma 1, della legge n. 675 nell´ambito dei "dati sensibili" ma, anche in riferimento al caso in esame, possono assumere tale natura in quanto il loro trattamento può rivelare lo stato di salute del soggetto interessato.

Per i dati aventi natura sensibile, va ricordato che i soggetti pubblici non devono acquisire né il consenso degli interessati, né rispettare l´autorizzazione del Garante, dovendo piuttosto attenersi al disposto dell´art. 22, commi 3 e 3bis della legge, così come modificato dal recente d.lg. 11 maggio 1999 n. 135, che consente il trattamento dei predetti dati solo se autorizzato da espresse disposizioni normative che specifichino i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

La legge n. 675/1996 reca inoltre una norma avente effetti limitati al primo periodo di applicazione, della legge stessa (art. 41, comma 5 ), in virtù della quale i soggetti pubblici potevano continuare a trattare i dati sensibili, anche in assenza di un´espressa previsione di legge sino alla data 7 maggio 1999 (termine da ultimo modificato dal d.lg. n. 389/1998), previa comunicazione al Garante.

Tutto ciò premesso si osserva che il fatto oggetto di segnalazione (la comunicazione avvenuta il 26 maggio 1997 tra l´Istituto di Medicina Legale dell´A.M. e il R.A.I.), riguarda un tipo di trattamento già in uso alla entrata in vigore della legge e si è verificato nel periodo in cui operava la norma transitoria sopra indicata.

Al Garante non è pervenuta al Garante la comunicazione prevista all´art. 41, comma 5. Tuttavia la legge n. 675 non ha collegato specifiche sanzioni, ne è possibile considerare la sua mancanza quale presupposto ostativo all´operatività della norma transitoria.

Resta peraltro ferma la necessità che l´Ente si astenga da altre inosservanze, formali e sostanziali, della legge n. 675/1996 e conformi i trattamenti in questione alle sopravvenute disposizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 in tema di dati sensibili.

Il trattamento dei dati oggetto del richiamo risulta quindi in generale lecito, trovando peraltro fondamento nelle sopra citate norme di settore che subordinano, in determinati casi, l´esercizio di talune attività professionali all´esito favorevole della stessa visita (commi 2 e 5, dell´art. 32, d.P.R. 18 novembre 1988, n. 566).

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE

a) dichiara non fondato il reclamo nei termini di cui in premessa;

b) segnala all´E.N.A.C. e all´Istituto di medicina legale dell´A.M. Aldo di Loreto, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lettera c), della legge n. 675/1996, la necessità di conformare pienamente i trattamenti di dati personali oggetto di reclamo alle previsioni contenute nella medesima legge n. 675 e al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.

Roma, 20 giugno 2000

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli