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Provvedimento del 19 febbraio 2015 [3864373]

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[doc. web n. 3864373]

Provvedimento del 19 febbraio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 110 del 19 febbraio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof. Licia Califano e della  dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato in data 26 novembre 2014, nei confronti di Crif S.p.A. ed Experian-Cerved Information Services S.p.A. con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Alessandro Altieri, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto alla sola Experian-Cerved Information Services S.p.A. la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità e le modalità del trattamento, gli estremi identificativi  del titolare e del responsabile del trattamento, nonché dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; rilevato che il ricorrente ha chiesto a Crif S.p.A. ed Experian-Cerved Information Services S.p.A. la cancellazione dei dati personali ove associati al fallimento della "XX." dichiarato con sentenza n. 130 del 15 dicembre 2005 registrato presso il Tribunale di Prato; visto che, a parere del ricorrente, il trattamento di tali informazioni pregiudizievoli, che comporta notevoli difficoltà per lo stesso nell´accesso al credito, sarebbe eccedente, tenuto conto dell´ampio lasso di tempo trascorso (circa dieci anni) dalla dichiarazione di fallimento; rilevato che il ricorrente ha chiesto infine di porre a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° dicembre 2014 con cui questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 22 gennaio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 10 dicembre 2014 con la quale Crif S.p.A., nel fornire riscontro alle richieste dell´interessato, ha sostenuto la legittimità del trattamento posto in essere tenuto conto del fatto che i dati oggetto di ricorso, "aggiornati e coerenti con quanto registrato presso le fonti di provenienza", sono archiviati nella banca dati ""Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari" gestita in modo distinto ed autonomo rispetto al Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) e in nessun modo interconnesso con il sistema stesso (…) limitandosi a veicolare quanto contenuto nelle banche dati pubbliche, svolgendo esclusivamente la funzione di informazione sullo stato patrimoniale degli interessati e su quanto abbia potenziale incidenza su tale situazione patrimoniale"; rilevato, tuttavia, che la resistente "ha provveduto, a seguito del ricorso e senza che questo valga quale riconoscimento di alcuna responsabilità, a sospendere temporaneamente la visibilità delle informazioni" oggetto di ricorso, in attesa della redazione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento delle informazioni commerciali;

VISTA la nota del 12 dicembre 2014 con la quale Experian-Cerved Information Services S.p.A. ha dichiarato di aver sospeso, nelle more della redazione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento delle informazioni commerciali, la visibilità dei dati oggetto di ricorso, fornendo indicazioni anche in ordine alle restanti richieste formulate dal ricorrente;

RILEVATO che il trattamento effettuato dalle società resistenti ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali informazioni possono essere allo stato lecitamente utilizzate senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24 comma 1 lett. c), del Codice;

RILEVATO, tuttavia, che in relazione a tali tipologie di trattamento è stato aperto un tavolo di lavoro con gli operatori del settore finalizzato alla redazione del codice deontologico di cui all´art. 118 del Codice (che dovrà necessariamente, ai sensi del successivo art. 119, individuare anche "termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri, ed elenchi") al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per quanto concerne in particolare le categorie di dati trattati, le operazioni da svolgere sugli stessi ed i limiti temporali di conservazione dei dati in questione;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo le resistenti provveduto a fornire riscontro disponendo, a tutela dell´interessato, la sospensione temporanea della visibilità delle informazioni censite nelle proprie banche dati e fornendo, quanto ad Experian-Cerved Information Services S.p.A., sufficienti indicazioni in ordine alle restanti richieste;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof. Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia