g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Antonio Frazzano - 4 dicembre 2014 [3856944]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3856944]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Antonio Frazzano - 4 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 565 del 4 dicembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di una segnalazione datata 11 giugno 2010 da parte del sig. Luigi Cassio Telesforo, con la quale è stata lamentata la ricezione di una comunicazione promozionale indesiderata tramite fax, effettuata dall´Impresa individuale A F Media di Antonio Frazzano C.F.: 03350390716, cancellata dal registro delle imprese per cessazione di ogni attività, già con sede in Lucera (Fg), via Petrucci n. 97 in persona del legale rappresentante pro-tempore, l´Ufficio, con nota n. 16532/U del 16 Luglio 2010, ha richiesto elementi alla predetta Impresa che, riscontrandoli con la nota datata 9 agosto 2010, ha consentito di accertare di aver effettuato, in qualità di titolare del trattamento, un trattamento di dati personali finalizzato all´invio di fax di natura promozionale, senza rendere la prevista informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice") e senza acquisire il prescritto consenso ai sensi degli artt. 23 e 130 del Codice;

VISTO il verbale n. 26184/69588 del 26 novembre 2010 con cui sono state contestate alla predetta Impresa le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice, in relazione agli artt. 13, 23 e 130, i limiti massimi e minimi delle quali, in applicazione dell´art. 164-bis del Codice, sono stati applicati in misura pari a due quinti, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 26 novembre 2010 nei confronti dell´Impresa individuale A F Media di Antonio Frazzano e rilevato dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO che il contravventore non si è avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 689/1981;

RITENUTO che, relativamente alla violazione di cui all´art. 161 del Codice, la contestata omissione dell´informativa di cui all´art. 13, comma 4 del Codice, non risulta, in base agli elementi forniti con la citata nota datata 9 agosto 2010, adeguatamente accertata;

RILEVATO, pertanto, che l´Impresa ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) inviando un fax di natura promozionale, senza acquisire il prescritto consenso di cui agli artt. 23 e 130 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 130 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, così come rilevato nella contestazione, ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. dell´art. 162, comma 2-bis del Codice nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

DISPONE

l´archiviazione del procedimento sanzionatorio amministrativo con riferimento alla contestazione relativa alla violazione di cui all´art. 161 del Codice;

ORDINA

ad Antonio Frazzano, nato a Lucera (Fg), il 28 luglio 1967, nella sua qualità di titolare pro-tempore dell´Impresa individuale A F Media di Antonio Frazzano C.F.: 03350390716, già con sede in Lucera (Fg), via Petrucci n. 97, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia