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Provvedimento del 12 febbraio 2015 [3848502]

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[doc. web n. 3848502]

Provvedimento del 12 febbraio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 88 del 12 febbraio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente,  della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 5 novembre 2014 da XX (rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Alvisi e Stefano Orlandi), nei confronti di Google Inc. e Google Italy S.r.l. con il quale il ricorrente, dipendente di Technogym S.p.A. dal 1° marzo 2005, ha rappresentato di aver rinvenuto sul web, tramite il motore di ricerca gestito da Google digitando la parola "Technogym", un articolo pubblicato il 16 novembre 2012 sul sito Internet "www.bastardandpoors.com" dal titolo "Technogym. Il peggior posto dove lavorare" (http://www.bastardandpoors.com/Lavoro-detail/technogym-opinioni-lavoro/) corredato dai commenti di due blogger che riportano informazioni, ritenute" false e di chiaro intento denigratorio", riferite "alla sfera lavorativa e personale del medesimo ricorrente, tali da renderlo"- a proprio parere- "chiaramente identificabile", sebbene le generalità dello stesso non siano espressamente menzionate; ciò, in quanto l´esaminatore di Technogym identificato dai due blogger con l´iniziale "D." seguita da cinque asterischi sarebbe, a suo avviso, inequivocabilmente riconducibile alla sua persona non solo per la corrispondenza dell´iniziale del nome e del numero delle lettere censurate con gli asterischi ma anche per l´ulteriore circostanza che, essendosi i fatti commentati svolti nell´arco temporale compreso fra il 2004 e il 2006, il ricorrente era in quel periodo l´unico addetto alla ricerca e selezione delle risorse umane di sesso maschile e che successivamente al 2006 non vi è stato alcun dipendente Technogym avente tale mansione le cui iniziali corrispondessero alla lettera "D."; il ricorrente, richiamando la recente sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea del 13 maggio 2014  nella causa "Google Spain SL, Google Inc. /Agencia de Proteccion de Datos (AEPD), Mario Costeja Gonzalez" (C-131/12), ha chiesto la deindicizzazione della pagina web pubblicata all´URL "http://www.bastardandpoors.com/Lavoro-detail/technogym-opinioni-lavoro/" contenente informazioni che lo riguardano raccolte e trattate in violazione delle norme sulla protezione dei dati personali; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 novembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 31 dicembre 2014  con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 8 dicembre 2014 con la quale il titolare del trattamento ha confermato di aver accolto l´istanza di rimozione del ricorrente dichiarando che "si sta adoperando per bloccare" la URL richiesta in relazione "alle query correlate al nome di XX"; il titolare del trattamento ha altresì precisato che "questa azione non rimuoverà i contenuti in questione dal web. Per la rimozione dei contenuti delle pagine in questione è necessario contattare il webmaster dei siti su cui le notizie sono state pubblicate";

VISTA la memoria del 16 dicembre 2014 con cui Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri, Massimiliano Masnada e Marta Staccioli, ha affermato di aver spontaneamente aderito alla richiesta del ricorrente (come risulterebbe dall´e-mail dell´8 dicembre 2014 depositata in atti); la resistente ha comunque sottolineato che, in virtù dei principi enunciati nella citata "sentenza Costeja", nel caso di specie non vi sarebbero i presupposti per l´esercizio del diritto all´oblio da parte del ricorrente (ove anche lo si ritenesse identificabile nel sig. "D.*****") posto che l´interessato acquisisce il diritto alla deindicizzazione quando per effetto del trascorrere del tempo la diffusione dei dati personali che lo riguardano attraverso il motore di ricerca, inizialmente lecita, non è più giustificata da esigenze di tutela della libertà di informazione e del diritto di cronaca (i commenti oggetto di contestazione sono stati invece pubblicati soltanto in data 2 maggio 2013 e 3 maggio 2013 nell´esercizio di un "legittimo (…) diritto di critica rispetto a fatti determinati e circostanziati, e apparentemente non smentiti"); rilevato che la parte resistente, sulla base della ricostruzione della corrispondenza intercorsa fra le parti, ha comunque evidenziato la strumentalità del ricorso volto a far rimuovere contenuti lesivi non già dei diritti del ricorrente ma piuttosto della reputazione della società Technogym S.p.A. (la quale nell´aprile 2014 aveva già richiesto, senza esito, a Google la rimozione della stessa pagina web); sul punto, infine, la resistente ha tenuto a precisare che, ove mai l´eventuale diritto all´oblio fosse riferito non al ricorrente ma alla società Technogym S.p.A., la stessa, in quanto persona giuridica, è fuori dall´ambito di tutela del Codice e non potrebbe neanche esercitare il diritto all´oblio che, anche alla luce delle recenti Linee Guida emesse dal WP29 in data 26.11.2014, può riguardare  solo le persone fisiche;

VISTA la nota del 17 dicembre 2014 con la quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ottenuto dalla controparte; in particolare,  ha sottolineato come la deindicizzazione della pagina web in questione utilizzando come parametro di ricerca il nome "XX" non soddisfi le proprie richieste ben potendo la stessa pagina essere indicizzata attraverso altri criteri significativi che identificano indirettamente il ricorrente; infatti inserendo quattro diversi parametri di ricerca "Technogym risorse umane", "Technogym responsabile risorse umane", "Technogym capo ufficio risorse umane" o, infine, "Technogym ufficio risorse umane", la pagina web oggetto di contestazione compare tra i primi risultati di ricerca, segno –ad avviso del ricorrente-che il "sig. D*****" è il responsabile dell´ufficio risorse umane e come tale riconosciuto da entrambi i blogger autori dei commenti asseritamente offensivi; rilevato inoltre che il ricorrente ritiene che la ratio della citata sentenza della Corte di giustizia imponga al gestore del motore di ricerca di tutelare il diritto all´oblio dell´interessato nel senso più ampio garantendo la deindicizzazione delle pagine web che lo riguardano non solo quando la ricerca viene effettuata sulla base del nome, ma anche di altre varianti delle generalità anagrafiche, dotate di valenza identificativa almeno equivalente, quale la posizione aziendale ricoperta ("nel caso di specie "responsabile delle risorse umane di Technogym"); ove poi, "per mere ragioni tecniche" ciò non fosse possibile, "spetterà a Google trovare soluzioni alternative idonee, ad esempio prendendo in considerazione singole parole (per tutti: la ragione sociale dell´azienda presso la quale il ricorrente lavora) che in ogni caso contribuiscono ad identificare il sig. XX"; rilevato infine che il ricorrente ha sottolineato che i contenuti pubblicati sulla pagina web in questione non sarebbero di pubblico interesse ed oltretutto riporterebbero informazioni non attuali  (perché risalenti ad almeno 8 anni fa) e non vere; in ultimo, il ricorrente ha dichiarato di aver scoperto nei giorni successivi al riscontro  di Google dell´8 dicembre 2014 che quest´ultima avrebbe illecitamente comunicato il contenuto integrale del "legal complaint" del citato ricorrente, comprensivo del nome e cognome, al sito di "Chilling effect" (pubblicato alla pagina web "https:www.chillingeffects.org/notices/819273#") rendendo in tal modo assolutamente identificabile il "responsabile risorse umane" con il sig. "D*****" nonché con il sig. XX;

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi il 18 dicembre 2014 nel corso della quale le parti si sono riportate a quanto dedotto nelle rispettive memorie difensive ed hanno chiesto termine per poter inviare una ulteriore e conclusiva memoria di replica (i cui punti sono stati, limitatamente a parte resistente, sinteticamente anticipati in un foglio di deduzioni a verbale depositato nel corso della stessa audizione);

VISTA la memoria conclusiva datata 15 gennaio 2015 con la quale il ricorrente, richiamandosi a quanto già dedotto nell´atto di ricorso e nella successiva memoria del 17 dicembre 2014, ha ribadito di aver già dimostrato che nel "sig. D*****" di Technogym (…) è riconoscibile (ed è stato infatti riconosciuto) il sig. XX," producendo, ad ulteriore riprova una dichiarazione dell´attuale Direttore Organizzazione di Technogym in cui si attesta che "nessun addetto all´area delle risorse umane della ditta Technogym spa ha mai avuto come iniziale del proprio nome o cognome la lettera "D", fatta eccezione per il sig. XX, che era l´unico incaricato delle risorse umane di Technogym negli anni 2005 e 2006 con la specifica mansione del reclutamento"; rilevato che il ricorrente, richiamando il parere n. 4/2007 del WP29 e, soprattutto, la definizione di "dato personale" prevista all´art. 4 comma 1 lett. b) del Codice, ha sostenuto che le informazioni trattate nella pagina web in questione e indicizzate dal motore di ricerca di Google, pur non contenendo le generalità anagrafiche del ricorrente, sono dati personali del sig. XX, identificato mediante una "combinazione unica" di indicatori specifici,  posto che "la lettera iniziale seguita da cinque * (D*****), tante quante sono le lettere del nome di battesimo dell´unica persona che ricopriva una certa mansione all´interno di un´azienda (reclutatore/ufficio personale), insieme con l´indicazione di tale mansione" integra la nozione di "dato personale"; quanto alla posizione di Technogym S.p.A., i cui diritti sono parimenti lesi da quello che risulta un "illecito plurioffensivo" (a danno sia di Technogym che del sig. XX), la stessa sarebbe estranea al procedimento in corso e si attiverà nelle competenti sedi a tutela dei propri interessi, ma ciò non esclude –ha sostenuto il ricorrente- che "la tutela accordata ai diritti di un cittadino in una sede ridondi più generalmente a beneficio (indiretto) di altri e della collettività";

VISTA la nota di replica del 15 gennaio 2015 con la quale la parte resistente ha sostenuto come non possa essere accolta una interpretazione estensiva della citata sentenza della Corte di giustizia posto che sia nella suddetta  sentenza che nelle Linee Guida del WP29 del 26.11.2014 verrebbe affermato a chiare lettere che "il diritto all´oblio può essere esercitato soltanto ed esclusivamente rispetto a link indicizzati dal motore di ricerca (…) sulla base del "nome e cognome dell´interessato" ed eventualmente di "soprannomi" o "pseudonomi", ma non di certo inserendo come chiave di ricerca "la posizione aziendale ricoperta", posizione, quella di "responsabile risorse umane" che, peraltro, il ricorrente non ricopre né attualmente né all´epoca dei fatti cui si riferiscono i commenti in questione; rilevato, infine, che già prima dell´audizione delle parti, Google aveva ottenuto la rimozione integrale della pagina web "https:www.chillingeffects.org/notices/819273#" che quindi non è più diffusa sul sito di Chilling Effects né indicizzata dal motore di ricerca Google; rilevato, sul punto, che la resistente ha inteso ribadire che "Chilling Effects è un progetto congiunto della Fondazione "Electronic Frontier Foundation" e di 7 università statunitensi, tra cui Harvard, Stanford e Berkeley, che mira a diffondere la conoscenza in ordine alla tutela garantita alle attività online dal Primo Emendamento della Costituzione americana e dalla normativa in materia di proprietà intellettuale" e che raccoglie "in un database (…) le diffide per la rimozione di contenuti online" trasmesse da Google e da altri Internet Service Provider; la resistente ha però precisato che sino ad oggi "non ha trasmesso a Chilling Effects  le richieste fondate sul diritto all´oblio inviate tramite l´apposita (…) "Richiesta di rimozione di risultati di ricerca della legge europea per la protezione dei dati" ma esclusivamente "quelle fondate su altri motivi legali, come ad esempio per la violazione del copyright" (tale comunicazione di dati a Chilling Effects sarebbe comunque menzionata sia nell´informativa contenuta nell´apposito modulo di richiesta di rimozione che nella Informativa generale contenuta nelle Norme sulla Privacy di Google); alla luce di quanto sopra, la resistente ha ribadito che la richiesta di rimozione del ricorrente è stata trasmessa a Chilling Effects "poiché lo stesso aveva –in linea peraltro con quello che è il vero obiettivo di questo ricorso, ovvero proteggere l´immagine e la reputazione della società Technogym e non l´inesistente diritto all´oblio del ricorrente- utilizzato" il modulo per la richiesta di rimozione basata su "altri motivi legali" diversi dalla protezione dei dati personali;

RILEVATO che il diritto alla deindicizzazione ("de-listing"), secondo la sentenza della Corte di Giustizia del 13 maggio 2014, è attualmente azionabile dall´interessato direttamente nei confronti del motore di ricerca allo scopo di ottenere la deindicizzazione dei risultati ottenuti inserendo come chiave di ricerca il nome del soggetto cui si riferiscono le informazioni;

RILEVATO che alla luce degli elementi emersi nel corso dell´istruttoria e della documentazione prodotta dalle parti, risulta che nella pagina web  (http://www.bastardandpoors.com/Lavoro-detail/technogym-opinioni-lavoro/) indicizzata attraverso il motore di ricerca Google non sono stati trattati dati personali del sig. XX; ciò, in quanto l´iniziale seguita da cinque asterischi, che peraltro può non corrispondere all´iniziale del nome reale del soggetto cui i commenti oggetto di contestazione fanno riferimento, ben potendo essere una iniziale di fantasia, non è idonea ad identificare univocamente il ricorrente e che tale identificazione non risulta possibile neanche attraverso gli ulteriori elementi identificativi menzionati nell´atto di ricorso poiché gli stessi non si evincono dai contenuti pubblicati sul sito www.bastandardandpoors.com ed indicizzati da Google; nei commenti in questione, infatti, non risulta alcun riferimento all´arco temporale (2005-2006) in cui il ricorrente sostiene si siano verificati i fatti in esame (il primo dei due blogger fa riferimento ad un colloquio con il sig. "D*****" avvenuto "tanti anni fa" rispetto alla data in cui il commento è stato inserito – 2 maggio 2013 –, mentre il secondo blogger, che dichiara di aver conosciuto il tale "D*****" non menziona neanche il periodo in cui avrebbe lavorato in Technogym), né alla posizione che tale soggetto avrebbe rivestito (peraltro, dalla documentazione prodotta dal ricorrente, lo stesso non risulta ricoprire né aver mai ricoperto  la posizione di responsabile delle risorse umane); la presunta identificazione del sig. XX nel sig. "D*****" sostenuta da parte ricorrente non trova pertanto riscontro nell´analisi testuale delle informazioni contenute nei commenti in questione;

RITENUTO pertanto che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato infondato;

VISTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara infondato il ricorso;

2) dichiara compensate le spese fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia