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Provvedimento del 29 gennaio 2015 [3846142]

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[doc. web n. 3846142]

Provvedimento del 29 gennaio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 57 del 29 egnnaio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 29 ottobre 2014 nei confronti di Agos Ducato S.p.A. con il quale XY, avendo ottenuto dalla citata società un finanziamento a rate in data 28 maggio 2009 per l´importo di € 4.412,64, ha ribadito la richiesta – già avanzata con istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice")– volta a ottenere il blocco e la trasformazione in forma anonima delle informazioni creditizie di tipo negativo comunicate al sistema di informazioni creditizie (SIC) gestito da Crif S.p.A; rilevato che la ricorrente ha ritenuto illecita la comunicazione effettuata dalla società resistente al citato SIC non solo perché la stessa avrebbe estinto il finanziamento in questione con pagamento in un´unica soluzione (secondo la dilazione accordata dalla stessa società finanziaria) dell´importo di € 3.540,00, comprensivo di interessi, effettuato in data 25 luglio 2013 ma anche perché la segnalazione non sarebbe stata preceduta dal preavviso di imminente registrazione presso tali sistemi previsto dall´art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); rilevato che la ricorrente ha chiesto anche la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 novembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 23 dicembre 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice;

VISTA la nota del 14 novembre 2014 con la quale Agos Ducato S.p.A. ha dichiarato di aver concesso alla ricorrente non solo il finanziamento in questione ma anche una carta di credito, rapporti in relazione ai quali si erano verificati nel tempo numerosi e ripetuti ritardi nei pagamenti tanto che, in data 19 luglio 2013, era stato raggiunto con la ricorrente un accordo a saldo e stralcio che prevedeva, a fronte di un debito complessivo pari a € 6.856,51, il pagamento di un importo di € 3.540,00, con passaggio a perdita del residuo importo; rilevato che la resistente ha innanzitutto chiarito che le segnalazioni a carico della ricorrente sono state effettuate presso i sistemi di informazioni creditizie ,in modo conforme al citato Codice di deontologia e buona condotta essendo pertanto irrilevante il richiamo operato dalla stessa al Provvedimento del Garante del 31 luglio 2002 sulle centrali rischi "private" in vigore prima dell´emanazione del Codice deontologico, allo stesso modo il riferimento alla sentenza n. 7958/09 della Corte di Cassazione avente ad oggetto le segnalazioni "a sofferenza" presso la Centrale dei rischi della Banca d´Italia (cui il citato Codice deontologico non si applica); rilevato che la resistente ha sostenuto di aver "provveduto ad applicare esattamente le disposizioni di cui al più volte menzionato Codice Deontologico, ossia osservando i tempi e le modalità di segnalazione dei ritardi tempo per tempo fatti registrare dalla sig.ra XY"; inoltre, la resistente, in relazione al contratto di finanziamento in questione, ha provveduto ad inviare, a far data dalla registrazione del primo insoluto, gennaio 2010, ben sedici comunicazioni di sollecito contenenti preavvisi di imminente registrazione presso i SIC, mentre, in relazione alla carta di credito, a far data dal primo insoluto registrato a marzo 2009, ha inviato alla ricorrente tre preavvisi di segnalazione; quanto ai tempi di permanenza puntualmente previsti dal citato Codice deontologico, la resistente ha chiarito che "la segnalazione del nominativo della ricorrente permarrà sino al luglio 2015, ossia per un termine di 24 mesi dalla regolarizzazione dei pagamenti" avvenuta a seguito del pagamento della somma oggetto dell´accordo transattivo;

RILEVATO che la ricorrente non ha inviato alcuna nota di replica;

RILEVATO che in ordine alla richiesta di blocco e trasformazione in forma anonima delle informazioni di tipo negativo riferite alla ricorrente comunicate da Agos Ducato S.p.A. al SIC gestito da Crif S.p.A., allo stato della documentazione in atti, risulta essere stato fornito alla ricorrente il preavviso di cui all´art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e buona condotta, e che pertanto la comunicazione dei dati personali della ricorrente al sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. risulta essere stata effettuata in modo lecito; rilevato, inoltre, che la richiesta di blocco e trasformazione in forma anonima dei dati personali in questione censiti nel citato SIC deve essere dichiarata infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal menzionato Codice di deontologia e di buona condotta;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione dell´infondatezza delle richieste dell´interessata;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) compensa fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 29 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia