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Ordinanza di ingunzione nei confronti di Travelplan Italia s.r.l. - 3 aprile 2014 [3794161]

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[doc. web n. 3794161]

Ordinanza di ingunzione nei confronti di Travelplan Italia s.r.l. - 3 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 171 del 3 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di una segnalazione datata 12 settembre 2011 da parte del sig. Federico Paronuzzi, con la quale è stata lamentata la ricezione di varie comunicazioni promozionali indesiderate tramite fax, effettuate da Travelplan Italia s.r.l., con sede in Milano, via Giacomo Leopardi n. 1, P.I.: 07067800966, in persona del legale rappresentante pro-tempore, l´Ufficio, con nota n. 22787/76406 del 26 ottobre 2011, ha richiesto elementi alla predetta società. Gli elementi raccolti hanno determinato il Garante ad adottare il provvedimento prescrittivo e inibitorio n. 113 del 21 marzo 2012, con il quale, tra l´altro, è stato accertato che la citata società, in qualità di titolare, ha effettuato un trattamento di dati personali finalizzato all´invio di fax di natura promozionale, senza rendere la prevista informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice") e senza acquisire il prescritto consenso ai sensi degli artt. 23 e 130 del Codice ;

VISTO il verbale n. 9954/76406 del 17 aprile 2012 con cui sono state contestate alla predetta società le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice, in relazione agli artt. 13, 23 e 130, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981, e rilevato dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

TENUTO CONTO del fatto che avverso il citato provvedimento del Garante n. 113 del 21 marzo 2012, è stata presentata opposizione presso il Tribunale ordinario di Milano – I sez. civile, che ha rigettato il ricorso con la sentenza del 10 aprile 2013;

VISTO lo scritto difensivo datato 8 giugno 2012 e inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, oltre a ribadire le argomentazioni proposte all´A.G. con il ricorso successivamente definito con sentenza di rigetto datata 10 aprile 2013, ha evidenziato come "(…) la trasmissione dei fax al sig. Paronuzzi è frutto di un errore materiale o addirittura del caso fortuito (…)". Inoltre, rileva come le modifiche apportate al Codice dal decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, abbiano determinato l´inapplicabilità della normativa di settore (Codice) ai trattamenti di dati di persone giuridiche, enti o associazioni, ciò determinando "(…) per lo meno di concludere che se violazione sanzionabile vi è stata, si tratta comunque di una violazione non grave";

VISTO il verbale di audizione delle parti del 2 luglio 2012 nel quale la società ha ribadito quanto argomentato negli scritti difensivi;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. La società non ha tenuto conto delle reiterate comunicazioni del segnalante volte a opporsi al trattamento dei dati, ove, peraltro, quanto dedotto circa l´erroneo invio delle comunicazioni in argomento in ragione della coincidenza del numero di fax (51009) a fronte del diverso prefisso telefonico del segnalante (0434) rispetto a quello di un diverso soggetto già cliente del trasgressore (030), non sostanzia né gli elementi costitutivi dell´errore scusabile né quelli del caso fortuito di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981. Ciò anche in considerazione del fatto che, così come risulta dagli atti, il segnalante si è esplicitamente opposto al trattamento di dati di cui alla contestazione, anche in riferimento all´ulteriore numero di fax (0434 1851079) a lui riconducibile, senza che nulla sia stato eccepito in merito. Inoltre, riguardo all´entrata in vigore delle modifiche al Codice di cui al decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, si rileva come tale norma, riformulando la definizione di "dato personale" di cui all´art. 4, comma 1 lett. b) del Codice, di fatto escluda le sole persone giuridiche dal campo di applicazione del Codice. Nel caso di specie, si evidenzia come al segnalante, quale titolare dell´Impresa individuale ADV Group di Paronuzzi Federico, non possa essere attribuita la qualità di persona giuridica, ove peraltro si rileva come la condotta illecita sanzionata (invio di fax promozionali) sia stata posta in essere nei mesi di agosto e settembre 2011 ovvero prima dell´entrata in vigore della citata norma di modifica del Codice, ciò determinando, in ossequio del principio del tempus regit actum, l´applicazione della norma vigente al tempo della commessa violazione;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) inviando fax di natura promozionale, senza rendere la dovuta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice e acquisire il relativo consenso di cui agli artt. 23 e 130 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione dell´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui agli artt. 23 e 130 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare delle due sanzioni pecuniarie, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria con riferimento alla violazione di cui all´art. 161 deve essere quantificato nella misura di euro 6.000,00 (seimila) e l´ammontare della sanzione pecuniaria con riferimento alla violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila), per un importo complessivo pari a euro 16.000,00 (sedicimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Travelplan Italia s.r.l., con sede in Milano, via Giacomo Leopardi n. 1, P.I.: 07067800966 in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma complessiva di euro 16.000,00 (sedicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e  162, comma 2-bis del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 16.000,00 (sedicimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge n. 689/1981, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 3 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia