g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 18 dicembre 2014 [3738437]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3738437]

Provvedimento del 18 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 620 del 18 dicembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 1° settembre 2014 da XY nei confronti di Vodafone Omnitel B.V., con cui ha lamentato che, dopo la contestazione dell´avvenuta attivazione sulla propria linea telefonica fissa di servizi di fonia e ADSL da parte della citata società, oggetto di conciliazione dinanzi al CO.RE.COM Lazio, avrebbe ricevuto sulla linea in questione numerose telefonate promozionali indesiderate da parte di TeleTu aventi ad oggetto servizi Vodafone, provenienti "da numerazioni spesso non visibili o impossibili da ricontattare"; il ricorrente, ribadendo l´istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha pertanto chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e dell´eventuale responsabile del trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o diffusi; rilevato che lo stesso ha anche chiesto la cancellazione ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge oltre ad opporsi al trattamento, in particolare dei dati anagrafici e del numero di telefono fisso, per fini pubblicitari; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 settembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 13 novembre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta il 16 settembre 2014 con cui il titolare del trattamento, nel precisare di avere già comunicato al ricorrente, con nota del 1° aprile 2014, di avere "provveduto ad inserire la numerazione 06442(…) nella black list di utenze non contattabili per campagne promozionali" e di aver preso atto della volontà dello stesso di non essere contattato per finalità promozionali, gli ha fornito l´elenco dei dati personali detenuti nei propri sistemi; inoltre, la società resistente ha dichiarato che in occasione dell´attivazione della linea in questione, poi disattivata in data 7 luglio 2014, il ricorrente avrebbe prestato il consenso al trattamento dei dati personali per finalità commerciali, anche attraverso sistemi automatizzati di chiamata, senza intervento di operatore; la società ha inoltre fornito al ricorrente indicazioni in ordine all´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e dell´eventuale responsabile del trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o diffusi; in ordine alla richiesta di cancellazione e/o blocco dei dati, la parte resistente ha dichiarato di essere obbligata a conservarli secondo i termini previsti dall´art. 132 del Codice, ma di aver comunque "provveduto a rendere non visibili i (…) dati personali dai (…) sistemi in uso presso i call center"; la società resistente ha infine dichiarato che la numerazione "069896***" indicata dal ricorrente nel ricorso "non risulta appartenere a call center, agenzie o partner commerciali di Vodafone", mentre, quanto alle chiamate anonime, Vodafone "impone ai propri partner commerciali di effettuare chiamate promozionali nei confronti degli utenti utilizzando esclusivamente numerazioni in chiaro";

VISTA la memoria di replica depositata in data 22 settembre 2014 con la quale il ricorrente ha contestato la liceità dell´inserimento dell´utenza in questione, che è un´utenza riservata, nella c.d. "black list" di Vodafone, manifestando perplessità circa la completezza degli estremi identificativi del titolare del trattamento e dei termini di conservazione dei dati che lo riguardano;

VISTA la nota del 26 settembre 2014 con la quale la società resistente, nel sostenere che non vi è alcun onere di iscrizione nella suddetta lista in capo agli interessati, ha precisato che tale lista "ha lo scopo di evitare contatti indesiderati a soggetti che abbiano manifestato la volontà di non ricevere comunicazioni commerciali per conto di Vodafone, indipendentemente dalla loro iscrizione al Registro delle opposizioni", trattandosi "di una procedura che non vuole sostituirsi a quella prevista per legge (…) ma vuole rappresentare una tutela ulteriore per gli interessati"; rilevato che la resistente ha anche precisato che "la cd black list contiene esclusivamente i numeri di utenza, non invece i nominativi dei soggetti che sono titolari dell´utenza stessa"; infine la resistente ha fornito riscontro in ordine alle restanti eccezioni sollevate dal ricorrente;

VISTA la memoria datata 20 ottobre 2014 , nonché  le note depositate nel corso dell´audizione tenutasi in data 29 settembre 2014, con cui il ricorrente ha ritenuto insoddisfacente il riscontro ottenuto dalla controparte ed ha lamentato di aver nuovamente ricevuto, in data 18 settembre 2014, una telefonata promozionale reclamizzante servizi TeleTu proveniente da una numerazione anonima; infine ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTE le note del 17 e del 20 novembre 2014 con le quali il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto sulla casella di posta elettronica XX@hotmail.com ben tre e-mail reclamizzanti servizi Vodafone e che continuano a pervenire presso il proprio indirizzo fatture Vodafone, seppur con importo pari a zero;

VISTA la nota del 20 novembre 2014 con la quale la resistente, nel richiamarsi a quanto già dichiarato, ha sostenuto che la lamentata ricezione delle fatture da parte del ricorrente sarebbe dovuta ad un disguido tecnico legato alla migrazione dell´utenza in questione ad un diverso operatore di telefonia;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, e per quanto attiene esclusivamente alle richieste contenute nell´interpello preventivo e successivamente ribadite nell´atto di ricorso, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, in merito alle richieste specificamente avanzate dal ricorrente con lo stesso, dichiarando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che l´utenza fissa in questione non è inserita in alcuna lista di numeri contattabili da Vodafone per finalità pubblicitarie; rilevato, inoltre, che la resistente ha fornito riscontro in ordine alle restanti richieste del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Vodafone Omnitel B.V., nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di 200 euro, a carico di Vodafone Omnitel B.V., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia