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Provvedimento dell'11 dicembre 2014 [3730456]

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[doc. web n. 3730456]

Provvedimento dell´11 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 599 dell´11 dicembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 27 luglio 2014 nei confronti di Comitato Civati con cui Valerio Di Stefano, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha lamentato l´avvenuta ricezione al proprio indirizzo di posta elettronica valeriodistefano@valeriodistefano.com di comunicazioni non desiderate aventi carattere politico e/o di propaganda elettorale provenienti dall´account newsletter@civati.it, precisamente nelle date del "30 maggio alle ore 21.28, 26 maggio alle ore 17.38 e 21 maggio alle ore 5.07", chiedendo di avere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, di ottenere la comunicazione dei predetti dati, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, di conoscere i soggetti cui i dati sono stati comunicati; l´interessato si è altresì opposto all´ulteriore utilizzo dei dati che lo riguardano per tali finalità, chiedendone la cancellazione, nonché la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° agosto 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la parte  resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato; visto che tale nota è stata restituita al mittente con la dicitura "destinatario sconosciuto" e successivamente rispedita ad altro indirizzo, anch´esso con esito negativo risultando che il destinatario si fosse trasferito da tempo; visto poi che  solo successivamente è stato identificato il titolare del trattamento (tramite contatti  con la sede del  Partito Democratico, ritenendo che tramite quest´ultimo fosse più agevole reperire informazioni riguardo al soggetto giuridico cui fa capo la gestione delle comunicazioni di carattere politico ed elettorale relative al sito citato nel ricorso) nella Associazione Possibile (già Associazione "People"); vista la nota del 30 ottobre 2014 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 20 novembre 2014 con cui Paolo Cosseddu, in qualità di presidente e legale rappresentante dell´Associazione Possibile, nel chiarire che le e-mail di cui il ricorrente ha lamentato la ricezione essendo relative alla campagna elettorale di alcuni candidati del Partito Democratico alle elezioni europee 2014  "non avevano (…) alcun attinenza con il Comitato Civati (…) e con le elezioni primarie del Partito Democratico svoltesi in data 8 dicembre 2013", ha rappresentato che "dalle verifiche effettuate è emerso che il signor Di Stefano ha comunicato all´Associazione il proprio indirizzo e-mail partecipando ad un sondaggio anonimo online, acconsentendo espressamente al trattamento dei dati rilasciati (nella specie solo l´indirizzo e-mail) che prevedeva anche l´invio di comunicazioni" ed ha precisato che "nel disclaimer era chiaramente indicato il soggetto giuridico al quale rivolgersi per qualsivoglia richiesta relativa al trattamento dei dati, così come per la cancellazione dei dati stessi, cioè l´Associazione People, ora Possibile, con sede in Milano (…)"; il titolare del trattamento ha inoltre dichiarato che "non appena venuta a conoscenza  del problema l´Associazione ha dato corso alle più opportune verifiche confermando allo stato l´avvenuta cancellazione dell´indirizzo e-mail" dell´interessato "da ogni banca dati in capo all´Associazione";

VISTA la nota del 20 novembre con cui il ricorrente, nel prendere atto del riscontro ricevuto, ne ha eccepito la parzialità rinnovando la richiesta di conoscere l´origine dei dati utilizzati dall´Associazione, nonché gli estremi identificativi dei terzi cui tali dati siano stati eventualmente comunicati;

VISTE le note del 3 dicembre 2014 con cui l´Associazione Possibile ha contestato l´ammissibilità del ricorso rilevando che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, quest´ultimo avrebbe rappresentato all´Autorità una situazione non corrispondente al vero, come peraltro desumibile dal contenuto di un blog attivato dal medesimo su tale vicenda e di cui la resistente ha allegato un estratto, in quanto le e-mail da lui definite come "provenienti da un indirizzo definito "apparente" quindi a lui asseritamente sconosciuto" sarebbero state in realtà perfettamente lecite avendo lo stesso volontariamente comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica in occasione della partecipazione ad un sondaggio di carattere politico, particolare, peraltro, taciuto dal ricorrente; l´Associazione resistente ha inoltre eccepito che la richiesta dell´interessato è stata "indirizzata ad un generico Comitato Civati (…) quando il signor Di Stefano sapeva perfettamente che il titolare del trattamento dei dati era l´Associazione People (ora Associazione Possibile a seguito di intervenuta variazione registrata della denominazione)", precisando altresì che "per quanto gli indirizzi mail fossero corretti la richiesta è stata indirizzata ad un soggetto inesistente"; la resistente ha inoltre dichiarato di aver provveduto a fornire riscontro all´interpello preventivo dell´interessato del 2 giugno 2014 in data anteriore alla proposizione del ricorso e di averlo inviato "sia all´indirizzo pec vds@mypec.eu che (…) all´indirizzo valeriodistefano@valeriodistefano.it (…) al quale la risposta stessa faceva riferimento", rilevando come "per mero errore materiale in buona fede potrebbe non essere pervenuta a conoscenza del destinatario per invio da indirizzo ordinario a indirizzo PEC e soprattutto potrebbe aver riguardato un indirizzo inesistente" e precisando che "le successive richieste non sono state riscontrate per il semplice motivo che si riteneva già cancellato l´indirizzo indicato", situazione quest´ultima infatti poi accertata e nuovamente comunicata nel corso del presente procedimento;

VISTA la nota del 4 dicembre 2014 con cui il ricorrente, nel contestare quanto affermato nel riscontro della controparte, ha rilevato che i dati conferiti nel corso del sondaggio al quale ha partecipato non erano comunque legittimamente utilizzabili a fini di "invio di mail aventi carattere di propaganda" politica, precisando che l´articolo pubblicato nel suo blog personale era semplicemente diretto ad evidenziare le criticità esistenti nelle modalità con cui sono state formulate le domande contenute nel predetto sondaggio, senza per questo essere indicativa di una volontà preordinata all´utilizzo strumentale del ricorso successivamente presentato innanzi all´Autorità; il ricorrente ha infine rilevato, a fronte dell´eccezione sollevata dall´Associazione resistente, in relazione alla pretesa inesistenza del soggetto avverso il quale è stato avviato l´odierno procedimento, come in realtà quel "soggetto inesistente venga ancora indicato sul sito http://www.civati.it" e come "l´informativa per la privacy richiamata dalla controparte indica quale indirizzo e-mail di riferimento l´indirizzo (…) newsletter@civati.it a cui il messaggio è stato correttamente inoltrato", allegando a tal fine un estratto del sondaggio cui aveva a suo tempo risposto; l´interessato ha infine precisato, con riferimento all´affermato riscontro all´interpello fornito anteriormente alla proposizione del ricorso, che "l´indirizzo vds@mypec.eu non sia abilitato alla ricezione di messaggi non certificati (…) mentre non c´è alcun problema a riconoscere il mero errore formale nell´indirizzo valeriodistefano@valeriodistefano.it";

RILEVATO che, conformemente a quanto affermato dall´Associazione resistente, risulta che l´interessato fosse a conoscenza, anteriormente all´avvio del presente procedimento, dei dati identificativi del titolare del trattamento cui fare riferimento in relazione alle comunicazioni ricevute dall´account newsletter@civati.it, e dunque anche ai fini della proposizione del successivo ricorso, in quanto questi ultimi, come emerge anche dall´allegato trasmesso dal ricorrente con l´ultima nota inviata all´Autorità, erano esplicitamente indicati nel sondaggio cui lo stesso ha partecipato; rilevato altresì, come eccepito dalla controparte, che "l´interessato nonostante sapesse perfettamente che il titolare del trattamento dei dati fosse l´Associazione People (ora Associazione Possibile ) la richiesta è stata indirizzata ad un generico Comitato Civati (..)", precisando anche che "per quanto gli indirizzi e-mail fossero corretti la richiesta è stata indirizzata ad un soggetto inesistente";

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare il ricorso inammissibile, pur avendo comunque il ricorrente ottenuto un soddisfacente riscontro alle proprie istanze da parte del titolare del trattamento correttamente individuato nel corso del procedimento in esito ad un´istruttoria supplementare condotta a tal fine dall´Ufficio;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara il ricorso inammissibile;

2) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ,con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 dicembre  2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
IanninI

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia