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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Hotel Stamira s.r.l. - 4 dicembre 2014 [3730283]

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[doc. web n. 3730283]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Hotel Stamira s.r.l. - 4 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 568 del 4 dicembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 5991/78073 del 6 marzo 2012), ha svolto, presso l´Hotel Ramada Plaza Milano, gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 13 e 14 giugno 2012, dai quali, anche a fronte delle note datate 27 giugno 2012 e 16 luglio 2012 e inviate dalla società a scioglimento delle riserve formulate nel citato verbale di operazioni compiute, è risultato che l´Hotel Stamira s.r.l. P.Iva: 06972670969, con sede in Milano, via Stamira d´Ancona n. 27, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a fronte della pubblicazione, in data 20 novembre 2012, di un´inserzione afferente un´offerta di lavoro sul sito Internet www.jobintourism.it, ha effettuato un trattamento di dati personali in relazione alla ricezione di curricula dei candidati senza rendere la prescritta informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale n. 59 del 18 luglio 2012 con cui è stata contestata, alla predetta società quale titolare del trattamento la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all´omessa informativa;

RILEVATO dal rapporto, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la società, argomentando "(…) lo spiccato tecnicismo (…)" della disciplina dettata dal Codice, le modifiche all´art. 13 del Codice che hanno visto l´introduzione del comma 5-bis nonché il fatto che la Job in tourism s.r.l. (quale società proprietaria del sito sul quale è stato pubblicato l´annuncio in questione) "(…) avrebbe (…) dovuto segnalare agli inserzionisti (…) la necessità di fornire ai candidati l´informativa prescritta dall´art. 13 del Codice (…)", ha evidenziato la ricorrenza dei presupposti applicativi della disciplina dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La società, inoltre, ha motivato l´applicazione, al caso di specie, dei casi di minore gravità di cui all´art. 164-bis, comma 1 del Codice;

VISTO il verbale di audizione delle parti del 10 dicembre 2012 nel quale la società, ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel riportarsi a quanto argomentato nella memoria difensiva, ha rilevato come "(…) queste informazioni erano note agli interessati sia per la natura stessa dell´inserzione sia attraverso l´informativa generale presente sul sito dell´Hotel che sembra essere richiamato nell´annuncio, presente quale allegato 1 (vgs all.2) al verbale di operazioni compiute del 13 giugno 2012";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Sia nel verbale di operazioni compiute del 13 e 14 giugno 2012 che nelle note datate 27 giugno 2012 e 16 luglio 2012, risulta legittimamente accertato ai sensi dell´art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come la società abbia effettuato, nel tempo, un trattamento di dati personali dei candidati che, a fronte di un´inserzione afferente un´offerta di lavoro sul sito Internet www.jobintourism.it, hanno inviato il loro curriculum senza che per tale specifico trattamento di dati fosse resa loro l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice. Sul punto giova evidenziare come l´informativa agli interessati, presente nel sito Internet della società www.ramadaplazamilano.it (all. 2 al verbale di operazioni compiute datato 13 giugno 2012), non contenesse alcun elemento riferibile allo specifico trattamento di dati oggetto della contestazione. Riguardo a quanto osservato circa l´applicazione al caso di specie dell´art. 13, comma 5 del Codice, si osserva come tale previsione non sia applicabile al caso di specie, atteso che l´invio dei curricula non è avvenuto spontaneamente, bensì a fronte della pubblicazione di un´inserzione di offerta di lavoro sul sito Internet www.jobintourism.it e quindi è stato sollecitato dal titolare del trattamento. Sul punto specifico, peraltro, si richiama il provvedimento dell´Autorità (10 gennaio 2002, in www.garanteprivacy.it, doc.web n. 1064553) dal quale risulta, in maniera inequivoca, come la pubblicazione su quotidiani e periodici di annunci ed offerte di lavoro configuri una "sollecitazione" all´invio dei curricula che determina, quindi, l´obbligo di fornire l´informativa prevista dall´art. 13 del Codice, anche semplificata e mediante il ricorso a formule-tipo indicate nel medesimo provvedimento. In questi casi, quindi, l´invio non può essere considerato spontaneo. Di conseguenza, quanto argomentato non consente di qualificare gli elementi costitutivi della disciplina dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere la prescritta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice a fronte di un´inserzione afferente un´offerta di lavoro sul sito Internet www.jobintourism.it in relazione alla ricezione di curricula dei candidati;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro per ciascun rilievo;

RITENUTO che, nel caso di specie ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Hotel Stamira s.r.l. P.Iva: 06972670969, con sede in Milano, via Stamira d´Ancona n. 27, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia