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Provvedimento del 27 novembre 2014 [3710907]

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[doc. web n. 3710907]

Provvedimento del 27 novembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 548 del 27 novembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 8 luglio 2014 da XY nei confronti di  Polo Grafico S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Il Giornale del Piemonte", con il quale la ricorrente, in relazione alla pubblicazione nell´archivio on-line del predetto quotidiano di un articolo intitolato "KK" del 6 marzo 2008, contenente dati personali che la riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria conclusasi con una lieve condanna, ha chiesto, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), la cancellazione dei dati personali che la riguardano dall´articolo in questione, nonché l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione dell´articolo medesimo tramite i comuni motori di ricerca esterni ai siti Internet del citato quotidiano;  inoltre,  come sottolineato dalla ricorrente, "per effetto di un perverso scherzo di indicizzazione, nella pagina dei risultati di Google si sommano i dati di due diversi articoli dello stesso giornale" (pubblicati nella stessa pagina web) di talché il nome della ricorrente "viene associato al rinvenimento di un carico di droga"; rilevato che la ricorrente ha sostenuto che "allo stato attuale la notizia non ha più alcun valore di cronaca" e che la pubblicazione dell´articolo in questione nell´archivio on-line del giornale e la sua indicizzazione tramite i comuni motori di ricerca vanifica, a suo parere, i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario giudiziario concessi alla ricorrente; rilevato che la ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 luglio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 14 ottobre 2014 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 31 luglio 2014 con cui la società editrice resistente ha dichiarato di aver già rimosso dai portali www.ilgiornaledelpiemonte.it e www.ilgiornaledelpiemonte.com "gli archivi storici del giornale editato in forma cartacea" di talché i dati segnalati dalla ricorrente non sarebbero più reperibili sui siti di cui la resistente è titolare; rilevato, inoltre, che la stessa ha dichiarato di aver già chiesto la deindicizzazione dai motori di ricerca dell´articolo in questione;  

VISTE le note del 19 agosto, del 22 settembre  e del 12 novembre 2014 con cui la ricorrente, pur prendendo atto che la pagina web contenente l´articolo in questione non è più direttamente raggiungibile dai portali della società resistente, ha sostenuto che tale articolo (http://XX) risulta ancora presente nel server dei suddetti portali e ancora indicizzato tramite i comuni motori di ricerca; la ricorrente ha pertanto ribadito le proprie richieste;

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero –e con essa anche l´esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all´informazione–, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102 comma 2, lett. a) del Codice, nonché art. 1 comma 1 e art. 3 comma 1, Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. del 5 aprile 2001, n. 80);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali della ricorrente cui fa riferimento l´odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell´articolo pubblicato quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sui siti Internet dell´editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica; rilevato che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e ss. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 7 comma 3, lett. b), del Codice, ogni interessato ha diritto di chiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano soltanto ove gli stessi siano trattati in violazione di legge, oppure nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;

RITENUTO pertanto, alla luce delle citate disposizioni, di dover dichiarare infondata, nel caso di specie, la richiesta della ricorrente volta a ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano, risultando lecito il trattamento effettuato essendo riferito a notizie relative a vicende accadute e, specie in ambito locale, di interesse pubblico;

RILEVATO tuttavia che va separatamente considerato il diverso profilo legato all´accessibilità all´articolo in questione tramite i motori di ricerca esterni ai siti di cui l´editore resistente è titolare, avendo la ricorrente rappresentato legittimamente la propria aspirazione affinché in rete, per mezzo delle "scansioni" operate automaticamente dai motori di ricerca, non restino associate perennemente al proprio nominativo le notizie oggetto dell´articolo;

RILEVATO che, da verifiche effettuate, tra i risultati dei motori di ricerca (ad esempio Google) l´articolo in questione è ancora rinvenibile, nonostante le misure che la società resistente ha dichiarato di avere spontaneamente adottato; rilevato che, tenuto conto del tempo trascorso dalla vicenda –dalla quale l´interessata stessa ha cercato di allontanarsi, intraprendendo nuovi percorsi di vita personale e sociale-, della lievità del reato nonché dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario giudiziario concessi alla ricorrente, l´attuale indicizzazione dell´articolo comporta un sacrificio sproporzionato dei suoi diritti (cfr. art. 2 comma 1 del Codice) ed è suscettibile di pregiudicarne la reputazione, personale e professionale;

RITENUTO pertanto di dover ordinare, ai sensi dell´art. 150 comma 2 del Codice, a Polo Grafico S.p.A. l´adozione, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che l´articolo del 6 marzo 2008 contenente i dati personali della ricorrente sia rinvenibile attraverso l´utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni ai siti Internet (in particolare http://archivio.ilgiornaledelpiemonte.com)  di cui la società editrice resistente è titolare;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Polo Grafico S.p.A. nella misura di 350 euro, in ragione della parziale infondatezza delle richieste della ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) pone, in virtù dell´art. 150 comma 2 del Codice, a carico di Polo Grafico S.p.A., quale misura a tutela dell´interessata, l´obbligo di adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che l´articolo del 6 marzo 2008 contenente i dati personali della ricorrente sia rinvenibile attraverso l´utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni ai siti Internet di cui la società editrice resistente è titolare;

b) dichiara infondata la restante richiesta;

c) determina l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, che pone, nella misura di 350 euro, a carico di Polo Grafico S.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamente in favore della ricorrente.

Il Garante, nel prescrivere a Polo Grafico S.p.A. ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria  con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia