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Provvedimento del 20 novembre 2014 [3710802]

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[doc. web n. 3710802]

Provvedimento del 20 novembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 545 del 20 novembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data  8 luglio 2014, da Alfredo Annibaldis, rappresentato e difeso dall´avv. Carlo Bucciero, nei confronti di RTI S.p.A., con cui il  ricorrente, cliente della predetta società, ha sottoscritto un abbonamento ai servizi televisivi Mediaset Premium, non avendo ottenuto riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e ad ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, nonché a conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica del loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato nonché i soggetti o categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati; rilevato che il ricorrente, sostenendo di non avere mai prestato il consenso al trattamento dei propri dati, ha ritenuto illecito e si è, quindi, opposto al loro ulteriore trattamento anche per motivi legittimi nonché per fini pubblicitari, sollecitandone altresì la cancellazione; rilevato infine che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 luglio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 13 ottobre 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice;

VISTA la nota  del 23 luglio 2014 con la quale la società resistente, nel fornire riscontro alle diverse istanze formulate dall´interessato, ha precisato che lo stesso "risulta intestatario di due contratti (…) entrambi cessati, il primo in data 17 febbraio 2011 e il secondo in data 1° giugno 2013"; la resistente ha quindi aggiunto " che con riferimento al secondo contratto è pervenuta in data 8 giugno 2014 una richiesta di cancellazione dei dati personali che risulta gestita con esito negativo in quanto risultano presenti due fatture insolute. I dati, per tale motivo, non sono stati cancellati";

VISTA la nota  del 25 luglio 2014 dove  il ricorrente, nel ritenere tardivo e incompleto il riscontro ottenuto, ha sostenuto che, in assenza del proprio consenso, in ordine al quale la società resistente non avrebbe fornito alcuna indicazione,  il trattamento posto in essere deve ritenersi illecito e "i dati devono essere cancellati"; ciò indipendentemente dalla "presunta irregolarità di due fatture (ad oggi non provata e, comunque, contestata dal ricorrente dinanzi al Corecom Puglia");  l´interessato ha inoltre sottolineato come la controparte non abbia soddisfatto la propria richiesta di opposizione al trattamento per finalità pubblicitarie;

VISTA la nota pervenuta per e-mail il 5 agosto 2014 con la quale la società resistente, nel chiarire che "il consenso al trattamento non era necessario(art. 24 Codice privacy) in quanto i dati sono stati conservati ed utilizzati esclusivamente per ragioni inerenti l´esecuzione del contratto di fornitura sottoscritto dall´interessato", ha altresì affermato di aver "preso atto dell´opposizione al trattamento per fini pubblicitari, peraltro già palesata in sede di sottoscrizione contrattuale"; nella medesima nota la resistente ha quindi ribadito che i dati dell´interessato sono "doverosamente conservati per le ragioni evidenziate e che il signor Annibaldis non è mai stato destinatario di comunicazioni di natura promozionale" ;

VISTA la nota di replica del 6 agosto 2014 con la quale il ricorrente, nell´evidenziare nuovamente di non avere prestato il proprio consenso al trattamento dei dati, ha ribadito integralmente le richieste formulate con il ricorso, con particolare riguardo all´opposizione al trattamento per finalità pubblicitarie, evidenziando che tale opposizione "non pertiene esclusivamente all´invio di materiale pubblicitario, ma anche alla vendita diretta, al compimento di ricerche di mercato e alle comunicazioni commerciali";

VISTA l´ulteriore  nota  del 6 agosto 2014 con la quale la società resistente ha affermato di "non avere mai trattato dati personali dell´interessato per finalità pubblicitarie, promozionali ecc., di non avere mai comunicato dati a terzi" e di non poter procedere alla cancellazione dei dati medesimi in quanto "detenuti legittimamente e doverosamente per i motivi evidenziati" nelle note precedenti;

VISTA la nota del 12 agosto 2014 con la quale il ricorrente si è dichiarato solo parzialmente soddisfatto del riscontro ottenuto dalla controparte, evidenziando come la stessa non abbia ancora "chiarito esplicitamente finalità, modalità e logica del trattamento, gli estremi del soggetto responsabile e dei soggetti cui i dati personali possono essere comunicati";

VISTA la nota pervenuta per e-mail il 30 ottobre 2014 in cui  il titolare del trattamento, nell´integrare il riscontro precedentemente fornito, ha ulteriormente dettagliato i dati trattati e ha dichiarato che gli stessi "sono stati utilizzati per dare esecuzione ai due contratti stipulati e per poter,- ovviamente,, eseguire i connessi adempimenti amministrativi. I dati sono stati registrati nella banca dati RTI per questi esclusivi scopi";

VISTA la nota del 5 novembre 2014 con la quale il ricorrente, nel sottolineare il ritardo con il quale la controparte ha fornito le indicazioni richieste, si è dichiarato complessivamente soddisfatto ed ha ribadito la richiesta di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste del ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura  di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di RTI S.p.A., nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di 200 euro, a carico di RTI S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Soro