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Provvedimento del 20 novembre 2014 [3708599]

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[doc. web n. 3708599]

Provvedimento del 20 novembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 544 del 20 novembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 2 luglio 2014 da XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Pruiti Ciarello e Andrea Caristi, nei confronti di RCS Media Group S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Il Corriere della sera", con il quale il ricorrente, in relazione alla pubblicazione nell´archivio on-line del predetto quotidiano di un articolo del 13 ottobre 2012 (dal titolo "KK") contenente dati personali che lo riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo si era trovato coinvolto, ha chiesto, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione dell´articolo medesimo tramite i comuni motori di ricerca esterni al sito internet del citato quotidiano; il ricorrente ha, in particolare, rilevato che "articoli come quelli oggetto del presente ricorso, sono gravemente lesivi della (…) reputazione e contribuiscono, in ragione della (…) persistenza on-line, alla creazione di danni economici nella misura in cui "rovinano" la sua immagine commerciale" di imprenditore ed ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 luglio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 14 ottobre 2014 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 21 luglio 2014 con cui la società editrice resistente ha dichiarato che non intende aderire alle richieste del ricorrente; ciò, in quanto ritiene "che nel caso di specie il diritto all´oblio non possa essere invocato, considerato che il tempo trascorso dal verificarsi dei fatti di cui trattasi negli articoli di cui si chiede la rimozione (……) non appare eccessivo né sproporzionato rispetto alla permanenza dell´interesse pubblico alla loro conoscenza";

VISTA la memoria trasmessa il 25 luglio 2014 ed il verbale dell´audizione del 29 luglio 2014 nel corso della quale il ricorrente ha ribadito le argomentazione difensive addotte a sostegno della richiesta di deindicizzazione dell´articolo oggetto di ricorso;

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero –e con essa anche l´esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all´informazione– la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102 comma 2, lett. a) del Codice, nonché art. 1 comma 1 e art.3 comma 1, Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. del 5 aprile 2001, n. 80);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l´odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell´articolo pubblicato quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell´editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica; rilevato che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e ss. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, nel caso in esame, il trattamento di dati personali relativi all´interessato effettuato mediante la riproposizione on-line, sul sito Internet dell´editore resistente, dell´articolo che li contiene quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano, non risulta in termini generali illecito, essendo riferito a notizie relative a fatti veri e di interesse pubblico e ciò, sia al tempo della sua pubblicazione, che attualmente per chi opera una ricerca relativa alla vicenda, anche giudiziaria, in questione;

RITENUTO di dover dichiarare infondata nel caso di specie la richiesta di deindicizzazione dell´articolo in esame manifestata dal ricorrente, tenuto conto del fatto che le notizie pubblicate fanno riferimento a fatti veri e non contestati dal ricorrente che hanno suscitato un rilevante allarme sociale; ciò anche in considerazione del non ampio lasso di tempo (circa due anni) trascorso dai fatti e dalla vicenda giudiziaria, tali da far ritenere non ancora cessato, allo stato, l´interesse pubblico ad un´ampia conoscibilità dei relativi fatti;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia