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Provvedimento del 30 ottobre 2014 [3676981]

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[doc. web n. 3676981]

Provvedimento del 30 ottobre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 491 del 30 ottobre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 17 luglio 2014 nei confronti di Michelangelo Russo, nella sua qualità di amministratore del Condominio sito in Roma via Costanzo Cloro n. 57, con cui Elvio Verna, condomino del predetto stabile, ribadendo le richieste già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la rimozione di un avviso, contenente il suo nominativo, affisso in bacheca dall´amministratore in data 18 giugno 2014 con cui si portava a conoscenza degli altri condomini la circostanza dell´avvenuta dichiarazione di inagibilità, da parte dei Vigili del Fuoco, di due autorimesse condominiali a seguito di un esposto presentato dall´interessato, sia a questi ultimi che ai Vigili Urbani, "per segnalare lo stato di pericolo esistente all´interno" dei relativi locali; il ricorrente ha, in particolare, lamentato la violazione delle norme previste a tutela della protezione dei dati personali tenuto conto del fatto che l´avvenuta indicazione del suo nominativo "ha alimentato forti frizioni" con gli altri condomini, invitati dall´amministratore, in ottemperanza ad uno specifico provvedimento dell´autorità competente, a rimuovere i rispettivi autoveicoli dal locale autorimessa ed esponendolo altresì al pericolo di atti vandalici, già peraltro subìti in passato in circostanze analoghe; il ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 luglio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 22 settembre con cui è stato trasmesso il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità in data 17 settembre 2014;

VISTA la nota del 5 agosto 2014 con cui il sig. Michelangelo Russo, rappresentato e difeso dall´avv. Flavio Nicolosi, ha dichiarato di aver provveduto a rimuovere l´avviso "non appena ricevuto il presente ricorso", pur non ritenendo lo stesso un fatto illecito tenuto conto che "proprio i Vigili Urbani, intervenuti sul posto, informavano sia i condomini, sia l´amministratore Russo (…) che erano stati chiamati proprio dal Verna e che l´esposto presentato era a sua firma";

VISTA la nota del 29 settembre 2014 con cui l´interessato, nel prendere atto dell´avvenuta rimozione dell´avviso contenente il suo nominativo, ha contestato quanto dichiarato da controparte in merito al fatto che la vicenda fosse cosa già nota tra i condomini ancor prima dell´affissione del predetto avviso, rilevando che "dalla documentazione allegata agli atti, si evince come i VV.FF. abbiano sempre omesso di menzionare nei loro provvedimenti (attuali e precedenti) il nominativo dell´esponente"; l´interessato ha inoltre ribadito la richiesta di rifusione delle spese sostenute per il procedimento, chiedendo altresì la liquidazione di una somma pari a venticinquemila euro a titolo di risarcimento danni;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso tenuto conto del fatto che, successivamente alla proposizione dello stesso, l´amministratore resistente ha provveduto a rimuovere dalla bacheca condominiale l´avviso contenente il nominativo del ricorrente;

RILEVATA tuttavia l´opportunità di evidenziare che, alla luce delle indicazioni contenute in un apposito provvedimento sull´"Amministrazione dei condomini" adottato dall´Autorità il 18 maggio 2006 (pubblicato in G.U. n. 152 del 3 luglio 2006), è da ritenersi illecita la diffusione di dati personali di singoli condomini in spazi condominiali accessibili al pubblico tenuto conto che tali informazioni, nell´intervallo di tempo in cui i dati risultano visibili, possono entrare nella sfera di conoscibilità di una serie indeterminata di soggetti, anche estranei alla compagine condominiale; negli spazi comuni è dunque consentito esporre "solo avvisi di carattere generale utili ad una più efficace comunicazione di eventi di interesse comune (…), rimettendo a forme di comunicazione individualizzata, o alla discussione in assemblea, la trattazione di affari che importi il trattamento di dati personali riferiti a condomini individuati specificamente" (art. 3.2 del citato provvedimento); rilevato, alla luce di ciò, che l´Autorità si riserva di avviare un autonomo procedimento al fine di accertare la sussistenza di eventuali profili di perdurante illiceità nel trattamento posto in essere dal titolare, dando seguito altresì, nel caso in cui se ne ravvisino i presupposti, al corrispondente procedimento sanzionatorio;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Michelangelo Russo, nella sua qualità di amministratore del Condominio di via Costanzo Cloro n. 57, nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

RILEVATO infine, con riguardo alla richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente nel corso del procedimento, che la stessa, qualora l´interessato ritenga sussisterne i presupposti, potrà essere avanzata innanzi l´autorità giudiziaria competente, tenuto conto che il Garante non ha competenza in materia;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico di Michelangelo Russo, nella sua qualità di amministratore del condominio di via Costanzo Cloro n. 57, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia