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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Azienda Lombarda per l’edilizia residenziale ALER - 9 ottobre 2014 [3634887]

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[doc. web n. 3634887]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Azienda Lombarda per l´edilizia residenziale ALER - 9 ottobre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 455 del 9 ottobre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO, che, con il provvedimento n. 302 del 21 luglio 2011, il Garante per la protezione dei dati personali ha accertato, tra l´altro, che l´Azienda Lombarda per l´edilizia residenziale ALER P.I.: 00304200173, con sede in Brescia, viale Europa n. 68, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non ha fornito agli interessati, nell´ambito di una selezione di personale, tutti gli elementi previsti dall´art. 13, comma 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice"), atteso che i candidati che hanno inviato i propri curricula a seguito della pubblicazione di un´offerta di lavoro sul Giornale di Brescia, non sono stati messi preventivamente a conoscenza della loro successiva comunicazione a terzi (CISPEL Lombardia Services s.r.l. e la psicologa dott.ssa Mara Micheli), né risulta che, rispetto a tale comunicazione, sia stato acquisito il consenso così come previsto dall´art. 23 del Codice;

VISTO il verbale n. 20645/73864 del 6 ottobre 2011 con cui è stata contestata, alla menzionata ALER, quale titolare del trattamento, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13 e la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, in relazione all´art. 23, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO dal rapporto, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale ALER, dopo aver lamentato la sproporzione dell´importo delle sanzioni contestate, ha preliminarmente motivato la richiesta di sospensione del procedimento amministrativo sanzionatorio in considerazione della pendenza, presso i tribunali di Brescia e Milano, dei giudizi afferenti le impugnazioni (promosse da Aler e Cispel ) del provvedimento del Garante n. 302 del 21 luglio 2011. Nel merito, poi, ha evidenziato come, nel caso che ci occupa, trovino applicazione l´art. 13, comma 5-bis del Codice e l´art. 24, comma 1 lett. i) bis del Codice (introdotti dall´art. 6, comma 2, lett. a), n.2, D.L. 13 maggio 2011, n.70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n.106), ciò in ragione del fatto che "(…) le persone che, dopo aver letto l´annuncio pubblicato sul quotidiano locale, hanno inviato il proprio curriculum vitae a Aler Brescia, lo hanno fatto del tutto spontaneamente (…)", ove, peraltro, "(…) l´invio a Aler Brescia è stato effettuato dagli stessi interessati cui si riferivano i curricula, ne emerge che tali soggetti avevano già nella loro disponibilità le informazioni minime che devono normalmente essere fornite ex art. 13 del Codice: (…) la spedizione del proprio curriculum vitae, inoltre, è da considerarsi anche come un comportamento inequivocabile atto a fornire al destinatario un consenso implicito in ordine al suddetto trattamento: consenso da intendersi a catena, ossia come duplicemente fornito sia all´esponente che al CLS, in considerazione del fatto che la comunicazione dei dati a tale ultimo soggetto, così come il relativo trattamento, sono stati del tutto strumentali rispetto alla finalità ultima del trattamento in analisi (…)". Sul punto, peraltro, rileva come nonostante "(…) i fatti in contestazione sarebbero di poco più risalenti rispetto alla entrata in vigore della disciplina in analisi (…), la modifica normativa si fonda(i) in realtà su ragioni di buon senso e di ratio della legge (…)", ove, inoltre, trovi applicazione il principio del "(…) favor rei, (in base al quale) le nuove regole devono comunque trovare applicazione nel caso di specie". Aggiunge, poi, come il consenso al trattamento dei dati di che trattasi sia implicitamente desumibile dal fatto che "(…) i pochi candidati che hanno inviato il curriculum a Aler Brescia, non hanno avanzato alcuna contestazione e/o istanza ex art. 7 del Codice Privacy e/o ancora richiesta risarcitoria per il presunto illecito trattamento dei loro dati (…)";

VISTO il verbale di audizione delle parti del 1° ottobre 2012 nel quale Aler, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, ha sostanzialmente ribadito quanto argomentato nella memoria difensiva;

CONSIDERATO che l´opposizione avverso il provvedimento del Garante n. 302 del 21 luglio 2011, promossa da Aler presso il tribunale di Brescia, è stata definita con la sentenza di rigetto n. 2515/12 del 18 luglio 2012 e che anche il ricorso per Cassazione è stato a sua volta definito con la sentenza di rigetto n. 12707/2014 dell´8 maggio 2014 della S.C., così da consentire il passaggio in giudicato delle statuizioni di merito;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Riguardo le osservazioni inerenti la sospensione del procedimento amministrativo sanzionatorio, si osserva che non viene fatta menzione di alcun riferimento normativo che preveda l´invocato effetto sospensivo del procedimento amministrativo sanzionatorio, ove, in base alla medesima motivazione, non sussistano elementi che consentano di derogare al termine prescrizionale di cui all´art. 28 della legge n. 689/1981. Riguardo quanto dedotto circa gli artt. 13, comma 5-bis e 24, comma 1 lett. i) bis del Codice, si evidenzia l´inconferenza delle argomentazioni in base alle quali tali norme sarebbero applicabili al caso di specie, atteso che, come peraltro esplicitamente ammesso dal trasgressore, le condotte omissive, oggetto di contestazione, si sono verificate prima dell´entrata in vigore dell´art. 6, comma 2, lett. a), n. 2, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ragione per la quale, in ossequio al principio di legalità di cui all´art. 1 della legge n. 689/1981, non può trovare attuazione l´invocato principio del favor rei, ma deve essere applicato quello del tempus regit actum. A fronte di ciò, nel caso di specie, trova applicazione il disposto dell´art. 13, comma 1 del Codice con particolare riferimento all´incontestata circostanza afferente l´omessa indicazione, nell´informativa, della comunicazione dei dati a terzi. Tale condotta omissiva, puntualmente accertata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, rileva anche in ordine alla distinta condotta omissiva, anch´essa puntualmente accertata ai sensi del citato art. 13 della legge n. 689/1981 e parimenti incontestata, afferente la mancata acquisizione del consenso ai sensi dell´art. 23 del Codice. Inoltre, si rileva l´inconferenza di quanto argomentato circa il fatto che nessun interessato abbia avanzato "(…) contestazione e/o istanza ex art. 7 del Codice Privacy e/o ancora richiesta risarcitoria per il presunto illecito trattamento(…)", atteso che queste circostanze non incidono minimamente nella valutazione in ordine agli illeciti contestati. Circa la sproporzione degli importi delle sanzioni contestate, si evidenzia l´inconferenza delle argomentazioni prospettate, atteso che l´organo accertatore dell´illecito contestato (Ufficio del Garante), non ha alcun potere discrezionale in ordine alla determinazione dell´importo della sanzione, potendo solo indicare, come gli impone l´art. 16 della legge n. 689/1981, l´ammontare della somma necessaria al pagamento in misura ridotta utile all´eventuale estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio;

RILEVATO che l´Azienda Lombarda per l´edilizia residenziale ALER ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza fornire agli interessati, nell´ambito di una selezione di personale, un´idonea informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice, atteso che i candidati che hanno inviato i propri curricula a seguito della pubblicazione di un´offerta di lavoro sul Giornale di Brescia, non sono stati messi preventivamente a conoscenza della loro successiva comunicazione a terzi, né, rispetto a tale comunicazione, è stato acquisito il consenso di cui all´art. 23 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´articolo 167 del medesimo Codice (tra le quali l´art. 23) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, avuto particolare riguardo alle condizioni economiche del trasgressore, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila) e l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis del Codice nella misura di euro 20.000,00 (ventimila), per un importo complessivo pari a euro 32.000,00 (trentaduemila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

all´Azienda Lombarda per l´edilizia residenziale ALER P.I.: 00304200173, con sede in Brescia, viale Europa n. 68, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 32.000,00 (trentaduemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 32.000,00 (trentaduemila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia