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Provvedimento di parziale esonero dall'informativa nei confronti di Google Inc. in relazione al servizio Street View-Special Collects - 4 dicembre 2014 [3633473]

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Vedi anche comunicato stampa del 30 dicembre 2014

 

[doc. web n. 3633473]

Provvedimento di parziale esonero dall´informativa nei confronti di Google Inc. in relazione al servizio Street View-Special Collects - 4 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 555 del 4 dicembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito Codice);

VISTO il provvedimento del Garante del 15 ottobre 2010 relativo alle modalità con le quali Google Inc. è tenuta, tra l´altro, a rendere l´informativa agli interessati con specifico riguardo al trattamento di dati effettuato in relazione al servizio Google Street View (in www. garanteprivacy.it, doc. web n. 1759972);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

Con istanza del 23 settembre 2014, avanzata ai sensi dell´art. 13, comma 5, lett. c) del Codice, Google Inc. (di seguito, Google) ha comunicato all´Autorità l´intenzione di estendere anche al territorio nazionale un programma, già attivo altrove, di "raccolta immagini in luoghi unici e remoti, inclusi quelli con particolare valore naturalistico, storico e turistico", denominato Google Special Collects.

La società ha contestualmente fornito una serie di informazioni al riguardo, chiarendo che esso consiste nella raccolta, da parte di Google medesima ovvero anche ad opera di terzi specificamente autorizzati cui Google fornirebbe la necessaria strumentazione tecnica (cd. Partners), di immagini a 360 gradi relative, tra l´altro, a "siti archeologici, parchi nazionali, ski resort, spiagge, luoghi di interesse artistico, storico e culturale"; che tali luoghi, in virtù delle loro peculiarità, non consentono l´agevole passaggio delle automobili come in Google Street View e le relative immagini necessitano, pertanto, di essere acquisite a piedi, per il tramite di speciali apparecchiature montate su uno zaino (cd. trekker), ovvero anche, a seconda della tipologia dei luoghi, "attraverso un´imbarcazione o un treno".

La società ha dichiarato poi che il programma Google Special Collects interessa anche luoghi privati, luoghi soggetti ad orari di apertura, nonché siti sempre aperti al pubblico; che, inoltre, nel caso in cui il luogo da fotografare sia privato o accessibile al pubblico solo in determinati orari (ad esempio ville, castelli, giardini, siti archeologici etc.), "le immagini sono raccolte quando detti luoghi sono chiusi al pubblico". Nel caso invece di parchi, spiagge, sentieri di montagna, luoghi di interesse storico, artistico e/o turistico che non abbiano orari di chiusura, "Google e i partner cercheranno di raccogliere le immagini nei momenti in cui è meno probabile incontrare passanti". Ha specificato inoltre che, in tale ipotesi, "non può tuttavia escludersi che vengano fortuitamente immortalate persone".

A seguito della loro acquisizione, le immagini sono memorizzate su un hard drive ed inviate automaticamente al server di Google negli Stati Uniti dove si provvede all´elaborazione ed alla diffusione delle foto selezionate sul sito web di Google, nell´ambito del servizio denominato Google Maps, previo utilizzo di software e tecnologie per l´oscuramento automatico di elementi che possono consentire un´identificazione diretta (ad esempio, i volti) o indiretta (ad esempio, le targhe dei veicoli) degli interessati. Gli accertamenti istruttori condotti hanno evidenziato comunque che, a seguito della pubblicazione delle immagini riprese, Google consente agli interessati di far ricorso ad una serie di strumenti per richiedere un ulteriore oscuramento "di qualsiasi immagine in cui sia visibile l´utente, la sua famiglia, la sua auto o la sua abitazione. Oltre ad applicare l´oscuramento automatico dei volti e delle targhe, oscureremo l´intera auto, casa o persona se l´utente presenta la richiesta di oscuramento aggiuntivo. Gli utenti possono anche richiedere la rimozione di immagini con contenuti inappropriati" (cfr. l´informativa "Privacy e sicurezza" relativa al servizio Street View, disponibile al link http://www.google.it/intl/it/maps/about/behind-the-scenes/streetview/privacy/).

Google ha affermato che finora il trattamento dei dati relativi al programma in questione è stato effettuato in conformità alle prescrizioni rese dal Garante con il provvedimento del 15 ottobre 2010, di cui in epigrafe, relativo alle automobili di Street View. Con tale decisione, ed in applicazione del principio del bilanciamento di interessi, l´Autorità ha rivolto a Google specifiche prescrizioni per rendere il trattamento conforme ai principi di liceità, proporzionalità, correttezza e necessità sanciti dall´art. 11 del Codice, imponendo tra l´altro alla società di fornire agli interessati una idonea informativa in relazione all´acquisizione di immagini. A tal fine ha identificato, ai sensi dell´art. 13, comma 3 del Codice, una serie di misure semplificate, idonee tuttavia a consentire agli interessati medesimi di sottrarsi alla "cattura" delle immagini allontanandosi dal luogo oggetto di ripresa.

Con l´istanza del 23 settembre 2014 Google, pur ribadendo l´avvenuto adempimento alle prescrizioni del Garante, ha chiesto all´Autorità di:

a) consentire a Google e terze parti di riprendere, per conto di Google stessa, immagini di "luoghi unici e remoti che siano di interesse storico/naturale, artistico e/o turistico, con le attrezzature fornite da Google";

b) esentare la società, ai sensi dell´articolo 13 comma 5 lett. c) del Codice e in considerazione delle caratteristiche delle aree interessate (cioè "parchi naturali, spiagge, palazzi storici, siti archeologici, ecc. che non comportano lo stesso livello di rischio per la privacy degli individui che si rinviene nel caso di centri-città interessati al passaggio delle automobili di Street View"), dalla necessità di trasmettere annunci via radio e sui giornali, prendendo in considerazione mezzi di comunicazione alternativi. Ciò anche tenendo conto dell´"interesse pubblico a promuovere e proteggere territori … e luoghi che siano speciali ed unici".

Esula dalla competenza dell´Autorità qualsiasi valutazione non strettamente attinente alla conformità del trattamento al Codice in materia di protezione dei dati personali e relativa al profilo negoziale inerente i rapporti, di tipo contrattuale o di altro genere, che disciplinano, anche dal punto di vista di eventuali necessarie autorizzazioni, le modalità attraverso le quali è consentito a Google, direttamente ovvero per il tramite di terzi, di accedere, riprendere o fotografare le aree interessate.

Al riguardo, ed in considerazione del campo di applicazione della raccolta di immagini in questione, riservata - lo si ribadisce - a luoghi (privati, pubblici ed aperti al pubblico) di particolare interesse artistico, turistico, storico e culturale che, per le loro caratteristiche strutturali, risultano accessibili esclusivamente a piedi o, comunque, con mezzi diversi dall´automobile, si ritiene che le peculiarità che caratterizzano il servizio siano tali da giustificare differenti modalità semplificate per il rilascio dell´informativa.

In considerazione delle ragioni indicate e, specialmente, delle particolari caratteristiche di Google Special Collects, l´Autorità reputa che ricorrano, nella specie, giustificati motivi per ritenere che la società possa adottare modalità diversamente semplificate rispetto alle prescrizioni di cui al provvedimento del 15 ottobre 2010, cui in ogni caso, per quanto qui non diversamente previsto, si fa espresso richiamo.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

dispone, ai sensi degli artt. 13, comma 3, 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, che Google Inc., con sede in Mountain View (USA), anche per il tramite del proprio rappresentante in Italia Google Italy S.r.l., con sede in Milano, in relazione al servizio Google Special Collects, ed in parziale deroga rispetto alle prescrizioni di cui al provvedimento del 15 ottobre 2010 di cui in epigrafe:

1. provveda, ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice, a designare volta per volta gli eventuali Partners, ovvero i soggetti terzi addetti all´acquisizione delle immagini secondo le modalità e con l´attrezzatura resa disponibile da Google medesima, quali responsabili o, a seconda dei casi, incaricati del trattamento di dati nella titolarità della società, fornendo loro adeguate istruzioni e precisando, altresì, l´ambito del trattamento consentito;

2. in particolare, qualora la programmata acquisizione delle immagini interessi luoghi, privati o pubblici, delimitati e ad accesso controllato ovvero parti di essi, specie di piccole dimensioni (ville, stanze, musei, giardini etc.) fornisca agli incaricati, direttamente ovvero per il tramite degli eventuali responsabili, delle specifiche istruzioni alla stregua delle quali vengano informate le persone eventualmente presenti dell´imminente ripresa delle immagini, consentendo loro di esercitare il proprio diritto a sottrarsi alla stessa;

3. provveda, comunque, ad informare gli interessati circa la programmata acquisizione di immagini relative ai siti ed alle località oggetto del programma mediante:

3.1. pubblicazione della notizia sul sito web di Google, intendendosi l´obbligo valevole sia con riferimento al sito web www.google.it sia a tutte le altre pagine web in lingua italiana comunque riconducibili a Google; e ciò nei tre giorni antecedenti rispetto all´inizio della raccolta delle immagini;

3.2. pubblicazione della notizia tramite i siti web e, se esistenti, le newsletter o altre pubblicazioni informative dei Partners ovvero degli enti, strutture, soggetti privati, fondazioni etc. che utilizzano le attrezzature del programma o che comunque possiedono, gestiscono o soprintendono i siti ovvero hanno altrimenti la disponibilità del rilascio della necessaria autorizzazione all´effettuazione delle riprese; e ciò nei sette giorni antecedenti rispetto all´inizio della raccolta delle immagini per il caso dei siti web; nell´ultima pubblicazione antecedente l´inizio del trattamento nei rimanenti casi;

3.3. nell´eventualità di siti o luoghi, pubblici o privati, recintati ovvero aperti al pubblico, pubblicazione di segnalazioni, avvisi o cartelli affissi all´ingresso dei siti interessati;

4. predisponga, sulle attrezzatture attraverso le quali acquisisce le immagini fotografiche ovvero anche sull´abbigliamento dei relativi addetti adesivi, cartelli o altri segni distintivi ben visibili che indichino, in modo inequivocabile, che si stanno acquisendo immagini fotografiche istantanee oggetto di pubblicazione online mediante il servizio Google Special Collects nell´ambito di Street View destinate alla pubblicazione su Google Maps.

Avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011 con ricorso dinanzi all´Autorità giudiziaria ordinaria, da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data della sua comunicazione ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia