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Provvedimenti a seguito di richieste di cancellazione, dai risultati resi da un motore di ricerca, dei collegamenti alle pagine web che contengono il nominativo dell'interessato - 11 dicembre 2014 [3623978]

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vedi anche Newsletter del 22 dicembre 2014

[doc. web n. 3623978]

Provvedimenti a seguito di richieste di cancellazione, dai risultati resi da un motore di ricerca, dei collegamenti alle pagine web che contengono il nominativo dell´interessato - 11 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 581 dell´11 dicembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTI il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice) e il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (allegato A.1 al Codice);

VISTA la memoria integrativa al reclamo del 10 aprile 2013 pervenuta a questa Autorità in data 13 novembre 2014 con la quale l´avvocato Luca Bauccio, in nome e per conto del sig. XY, ha ribadito le istanze precedentemente avanzate dall´interessato con la richiesta del 30 maggio 2014 a Google Inc.  nella quale lo stesso chiedeva di deindicizzare la url http://..., rinvenibile mediante il motore di ricerca Google;

VISTO che, in particolare, nella citata nota del 30 maggio 2014 l´interessato lamentava la reperibilità, tra i risultati della ricerca su Internet, "del link al commento" presente nel blog KW e relativo ad una vicenda di cronaca risalente al 2006/2007  che lo ha visto imputato per ipotesi di reato riguardanti rapporti sessuali con minori, imputazioni dalle quali evidenzia di essere stato assolto nel 2009 (fornendo in proposito la relativa documentazione);

VISTA la risposta del 27 agosto 2014 formulata da Google Inc. che ha comunicato al reclamante di non poter accogliere la richiesta di deindicizzazione della url in questione in quanto "l´inserimento degli articoli di notizie nei risultati di ricerca di Google" risulta essere " ancora pertinente e di interesse pubblico";

RILEVATO che nell´anno 2013 altre analoghe url erano state deindicizzate dai titolari del trattamento a seguito di specifiche istanze, tranne quella in oggetto in quanto non è stato possibile contattare il blog KW;

RILEVATO, in particolare, che la diffusione in oggetto riguarda dati personali relativi ad abitudini sessuali riferite ad una determinata persona identificata o identificabile (articolo 137, comma 3 del Codice e articoli 5, 6 e 11 dell´allegato codice di deontologia);

RITENUTO, dunque, che la diffusione del commento contenuto nel link oggetto di reclamo leda la sfera privata del reclamante;

RITENUTO di dover dichiarare fondata, nel caso di specie, la richiesta di deindicizzazione della url segnalata;

VISTI gli articoli 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione amministrativa di cui all´articolo 162, comma 2-ter del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

prescrive, ai sensi degli articoli 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c)  a Google Inc., con sede in Mountain View, USA, di cancellare dal risultato dei motori di ricerca la seguente url http://....

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma,  11 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia