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Provvedimento del 25 settembre 2014 [3565247]

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[doc. web n. 3565247]

Provvedimento del 25 settembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 431 del 25 settembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante  in data 13 maggio 2014 nei confronti di Win Car S.p.A., con cui XY, KW, ZZ, KK, WW, JJ, rappresentati e difesi dall´avv. Giovanni Guglielmotti, nel richiamare le richieste avanzate in precedenza, hanno lamentato l´avvenuta ricezione, presso le rispettive abitazioni e in carenza di preventivo consenso, di "avvisi contenenti informazioni di natura commerciale provenienti dalla concessionaria Win Car S.p.A. (…) sulle proprie autovetture Volkswagen, acquistate da altro rivenditore (…), con l´identificativo personale delle proprie targhe", opponendosi peraltro all´ulteriore trattamento dei propri dati personali per finalità di carattere commerciale da parte della resistente; i ricorrenti hanno altresì chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; 

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2o maggio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste degli interessati, il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità in data 5 giugno 2014, nonché la nota dell´11 luglio con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 28 maggio 2014 con cui Win Car S.p.A., nel richiamare quanto già in precedenza comunicato, ha ribadito, citando in merito un provvedimento adottato in materia dall´Autorità, la legittimità del proprio operato affermando "di aver estratto i dati degli interessati dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), registro pubblico, gestito dall´Automobile Club d´Italia" al fine di "inviare agli stessi una comunicazione di particolare interesse per i proprietari delle autovetture Volkswagen, connessa alla revisione delle automobili di loro proprietà ed alla presenza sul territorio di una Officina Autorizzata Volkswagen (in grado, dunque, di offrire servizi e ricambistica specifici per le autovetture Volkswagen a condizioni più vantaggiose rispetto a quelli di altri operatori non autorizzati)"; la resistente ha dunque evidenziato la "finalità informativa della comunicazione (…) rispetto a quella di pura campagna commerciale o di marketing", dichiarando comunque espressamente "l´immediata cessazione di ogni ulteriore invio agli istanti, senza il loro consenso, di comunicazioni informative analoghe a quella (unica!) già ricevuta";

VISTA la nota del 28 maggio 2014 con cui i ricorrenti, nel ribadire le proprie richieste, hanno contestato quanto dedotto dalla resistente ribadendo l´illegittimità delle comunicazioni ricevute in assenza di preventivo consenso degli interessati, tenuto conto della natura chiaramente commerciale dell´iniziativa;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto e per quanto attiene esclusivamente ai diritti che possono essere legittimamente esercitati con lo strumento del ricorso, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sullo stesso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente in merito alle richieste avanzate dai ricorrenti, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, dichiarando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") la cessazione del trattamento dei dati personali dei ricorrenti in assenza di specifico consenso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Win Car S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Win Car S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma,  25 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia