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Provvedimento del 25 settembre 2014 [3565092]

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[doc. web n. 3565092]

Provvedimento del 25 settembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 430 del 25 settembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 7 maggio 2014 da XY e KW, rappresentati e difesi dall´avv. Paola Gazzi, nei confronti del Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., in qualità di editore del quotidiano locale "La Tribuna di Treviso", con il quale i ricorrenti, in relazione all´avvenuta pubblicazione, nell´archivio on line del predetto quotidiano - consultabile anche attraverso i motori di ricerca esterni al sito - di alcuni articoli contenenti dati personali anche di carattere sensibile riferiti al proprio figlio minore deceduto in data ZZ a seguito delle lesioni riportate in un grave incidente stradale che ha coinvolto tutta la famiglia, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), hanno chiesto la cancellazione di tutti i dati personali relativi al minore (con l´attestazione che tale intervento è stato portato a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi), opponendosi altresì al loro ulteriore trattamento; ciò evidenziando come negli articoli in questione siano state pubblicate diverse immagini fotografiche del minore nonché rese note le sue generalità complete, senza alcun preventivo consenso e  in palese violazione di quanto previsto dalla "Carta di Treviso"; i ricorrenti hanno inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 maggio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 1° luglio 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 19 maggio 2014 con cui Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. ha rilevato che "la richiesta avanzata risulta indirizzata ad un soggetto giuridico (…) diverso dal titolare del trattamento", eccependo che "la (…) società non è l´editore della testata indicata dai ricorrenti" e che "pertanto non è configurabile quale soggetto giuridico competente a fornire il riscontro richiesto";

VISTE le note pervenuta per e-mail il 22 maggio 2014 e il 7 agosto 2014 con le quale i ricorrenti, nel prendere atto di quanto affermato dal Gruppo Editoriale l´Espresso, hanno tuttavia ribadito integralmente le proprie richieste evidenziando come "nel fondo della home page del sito internet http://tribunatreviso.gelocal.it sono riportati chiaramente gli estremi della società Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. con tanto di indirizzo e partita Iva";

VISTA la nota pervenuta per e-mail il 9 settembre 2014 con la quale Gruppo Editoriale L´Espresso, nel ribadire la carenza di legittimazione passiva, ha precisato che "Finegil Editoriale S.p.A. è società controllata dal Gruppo Espresso ed è proprietaria ed editrice di testate giornalistiche a diffusione locale, tra cui il quotidiano "La Tribuna di Treviso", in relazione al quale svolge attività di redazione, stampa, diffusione ed ogni altra attività in genere attinente all´impresa editoriale e giornalistica"; l´editore ha quindi aggiunto che premesso quanto detto e "senza riconoscimento alcuno di avverse pretese e richieste, data la peculiarità del caso in esame – in cui è stato tragicamente coinvolto un minore – si rappresenta che si è provveduto a richiedere la rimozione dei contenuti di interesse dei Sig.ri XY e KW";

RILEVATO che la società resistente ha omesso di rispondere all´interpello preventivo avanzato dai ricorrenti i quali hanno pertanto legittimamente proposto ricorso al Garante ai sensi dell´art. 145 del Codice; ritenuto che, avendo  la società resistente dichiarato, solo nel corso del  procedimento, di non essere titolare del trattamento (dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice; rilevato inoltre che, nel corso dell´istruttoria, le istanze dei ricorrenti risultano essere state accolte, essendo intervenuta Finegil Editoriale S.p.a. che, nel dichiarare di essere il titolare del trattamento dei dati personali oggetto del presente ricorso, ha affermato di avere provveduto alla rimozione degli articoli in questione;

RILEVATO tuttavia che, nel corso del procedimento, è emerso che il sito web della testata giornalistica coinvolta risulta strutturato in modo tale da non rendere agevole l´identificazione del soggetto qualificabile quale titolare del trattamento, inficiando così la correttezza formale delle eventuali istanze provenienti dagli interessati; rilevato pertanto che l´Autorità provvederà con autonomo procedimento ad approfondire la questione, valutando l´opportunità di prescrivere le eventuali misure atte a rendere più chiare le informazioni risultanti dal sito, in modo tale da garantire l´effettivo esercizio dei diritti previsti dal Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura  di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli, tenuto conto dei particolari profili emersi nel corso del procedimento, a carico di Gruppo editoriale L´Espresso S.p.A., nella misura di euro 350, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 350 euro, a carico di Gruppo editoriale L´Espresso S.p.A., il quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia