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Determinazione del 15 gennaio 2005 (diritti di segreteria) [3545155]

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[doc. web n. 3545155]

Determinazione del 15 gennaio 2005 (diritti di segreteria)

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ed in particolare gli articoli 145, 147, 148, 149 e 150 (procedimento relativo ai ricorsi), gli articoli 37 e 38 (notificazioni), l´articolo 41 (richieste  di autorizzazione), l´articolo 39 (obblighi di comunicazione), gli articoli 142 e 143 (procedimento relativo ai reclami), l´articolo 13, comma 3 (richieste di determinazione di modalità semplificate per l´informativa), gli articoli 17, 55 e 91 (richieste di rilascio di prescrizioni nell´ambito delle verifiche preliminari previste dal Codice), l´articolo 44, comma 1, lett. a) (richieste di autorizzazione al trasferimento dei dati verso Paesi non appartenenti all´Unione europea) e, infine, l´articolo 156, comma 3, lett. e) (potere regolamentare del Garante);

VISTO l´articolo 18 del regolamento  del Garante n. 1/2000 e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale il Garante stabisce, con proprio provvedimento, l´ammontare dei diritti di segreteria inerenti, in particolare, ai ricorsi, alle richieste di autorizzazione e alle notificazioni, tenendo eventualmente conto anche dei relativi costi di gestione, nonché le modalità di pagamento;

VISTO l´articolo 154 del citato Codice, in base al quale il Garante persegue i compiti ad esso demandati dalla legge anche avvalendosi del relativo Ufficio;

Visti gli articoli 7, 8 e 9 del regolamento del Garante n. 1/ 2000 e successive modificazioni e
integrazioni;

VISTE le linee di indirizzo, individuate a seguito delle riunioni del collegio del 18 dicembre 2003 e del 15 gennaio 2004, sull´adeguamento di alcuni diritti di segreteria inerenti, in particolare, ai ricorsi, alle notificazioni e alle richieste di autorizzazione e sulla previsione dei diritti di segreteria relativamente ai reclami, agli obblighi di comunicazione e ad altri atti;

VISTA la deliberazione del Garante n. 1 del 18 febbraio 1999 che determinava l´ammontare dei diritti di segreteria inerenti ai ricorsi (in coincidenza con l´entrata in vigore delle disposizioni applicative previste  dal d.P.R. 31marzo 1998, n. 501, in tema di ricorsi  al Garante) e confermava l´ammontare di quelli concernenti le richieste di autorizzazione e le notificazioni;

RILEVATO il tempo trascorso da tale deliberazione e considerata lesperienza maturata dall´Autorità nel corso di vari anni in tema di ricorsi, notificazioni, richieste di autorizzazione, obblighi di comunicazione, reclami, richieste di determinazione di modalità semplificate per l´informativa, richieste di autorizzazione al trasferimento dei dati verso Paesi non appartenenti all´Unione Europea e richieste di rilascio di prescrizioni nell´ambito delle verifiche preliminari;

RILEVATA l´esigenza di adeguare gradualmente l´importo dei diritti di segreteria relativi ai ricorsi, alle notificazioni e alle richieste di autorizzazione, tenendo conto anche della maggiore articolazione, accresciutasi nel tempo, dei procedimenti relativi alla trattazione di tali atti;

RILEVATA, altresì, l´esigenza, in attuazione anche delle scelte innovative del Codice riguardo alle procedure contenziose, di prevedere diritti di segreteria anche con riguardo ai reclami, agli obblighi di comunicazione, alle richieste di determinazione di modalità semplificate per l´informativa, alle richieste di rilascio di prescrizioni nell´ambito delle verifiche preliminari previste dal Codice, alle richieste di autorizzazione al trasferimento dei dati verso Paesi non appartenenti all´Unione europea; rilevato che l´ammontare dei diritti deve essere diversificato nei singoli casi tenendo conto, al pari di quanto già osservato, della maggiore articolazione dei predetti procedimenti;

CONSIDERATO che, nel determinare l´ammontare dei diritti di segreteria, il Garante deve tenere eventualmente conto, tra gli altri presupposti, dei costi di gestione relativi ai predetti procedimenti;

CONSIDERATA la linea di indirizzo sinora seguita dall´Autorità per favorire un accesso del cittadino al Garante diretto, semplificato e tendenzialmente gratuito e rilevato che, anche in ragione dell´.effettivo numero dei predetti, formali interpelli dell´Autorità, non è prefigurabile che i diritti di segreteria possano coprire una parte consistente dei costi di gestione sostenuti dall´Autorità ed essere determinati in misura sproporzionata per l´integrale autofinanziamento del funzionamento di un´Autorità che, invero, svolge peculiari compiti di garanzia a difesa di diritti fondamentali della personalità dei cittadini;

RITENUTO, in ogni caso, di dover fissare i nuovi importi con determinazioni aggiornate periodicamente, in modo che i diritti di segreteria contribuiscano comunque, in misura sia pur minima, alla parziale copertura delle spese di funzionamento, per utilizzi che saranno determinati in base al regolamento del Garante n. 1/2000 in fase di aggiornamento;

RISERVATA quindi, allo stato, ogni determinazione che individui un ulteriore, eventuale aggiornamento dei menzionati diritti di segreteria, in particolare per quelli  concernenti  le notificazioni che si ritiene di dover allo stato mantenere nella misura determinata nel 2004;

VISTO l´articolo 150, comma 2, del Codice che permette al ricorrente di chiedere la rifusione delle spese del procedimento;

RITENUTA l´inopportunità, allo stato, di prevedere diritti di segreteria concernenti le segnalazioni (art. 144);

CONSIDERATO che, allo stato, è transitoriamente osservata la prassi seguita dall´Ufficio in applicazione delle disposizioni che disciplinano i costi relativi all´esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi, anche in vista dell´emanando regolamento interno in materia (articoli 24, comma 4 e 25 legge 7 agosto 1990, n. 241e articoli 5 e 6 d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352);

DATO atto che i diritti di segreteria vengono di regola rimborsati dall´Ufficio, in particolare, in caso di non previsto, doppio o eccessivo pagamento, o di errore nell´attivazione di una procedura;

RITENUTA la necessità di deternrinare le modalità di pagamento dei predetti diritti e di dare pronta attuazione alla presente determinazione, a decorrere dal 24 gennaio 2005;

RISERVATA, allo stato, ogni determinazione che preveda diritti di segreteria anche con riguardo alle pubblicazioni ed alle altre iniziative in cui è coinvolta l´Autorità;

VISTI gli atti d´ufficio e, in particolare, la nota prodotta dall´Unità studi giuridici;

dispone:

1. di aggiornare l´ammontare dei diritti di segreteria inerenti ai ricorsi, determinandone l´ammontare nella misura di euro 150,00, nonché di confermare la determinazione del 2 gennaio 2004 in materia di notificazioni che fissa, allo stato, l´ammontare dei relativi diritti di segreteria in euro 150,00;

2. di prevedere i diritti di segreteria inerenti ai reclami e agli obblighi di comunicazione al Garante, determinandone l´ammontare nella misura di euro 150,00, fatti salvi i casi eccezionali meritevoli di considerazione che giustifichino, per i reclami, un esonero dal versamento, in ragione delle condizioni economiche o di disagio del richiedente, della natura dell´attività svolta o delle finalità del trattamento;

3. di aggiornare l´ammontare dei diritti di segreteria inerenti alle richieste di autorizzazione, determinandone l´ammontare nella misura di euro 500,00, fatti salvi i casi eccezionali meritevoli di considerazione che giustifichino una riduzione dell´ammontare del predetto importo, da deternrinarsi in tali ipotesi nella misura di euro 150,00, in ragione delle condizioni economiche o di disagio del richiedente, della natura dell´attività svolta o delle finalità del trattamento;

4. di prevedere i diritti di segreteria inerenti alle richieste di autorizzazione al trasferimento dei dati verso Paesi non appartenenti all´Unione europea, alle richieste di rilascio di prescrizioni nell´ambito delle verifiche prelinlinari previste dal Codice e alle richieste di determinazione di modalità semplificate per l´informativa, determinandone l´ammontare nella misura di euro 1000,00, fatti salvi i casi eccezionali meritevoli di considerazione che giustifichino una riduzione dell´ammontare del predetto importo, da determinarsi in tali ipotesi nella misura di euro 150,00, in ragione delle condizioni economiche o di disagio del richiedente, della natura dell´attività svolta o delle finalità del trattamento;

5. di prevedere che la misura dei diritti di segreteria determinata con il presente provvedimento sia corrisposta per gli atti pervenuti a decorrere dal 24 gennaio 2005;

6. che i medesimi diritti siano, allo stato, riscossi per le notificazioni, mediante carta di credito, bonifico bancario, conto corrente postale o banco posta; per gli altri atti sopraindicati, mediante bonifico bancario, conto corrente postale o assegno circolare non trasferibile, rimanendo escluso in tutti i casi di cui al presente punto 6, come da indicazione del Servizio di controllo interno, il pagamento in contanti presso l´Ufficio del Garante.

Roma, 15 gennaio 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giovanni Buttarelli)

 

Scheda

Doc-Web
3545155
Data
15/01/05

Tipologie

Deliberazione