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Provvedimento del 17 luglio 2014 [3443476]

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[doc. web n. 3443476]

Provvedimento del 17 luglio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 374 del 17 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 11 aprile 2014 nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (d´ora innanzi R.F.I.)  con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Carlo De Marchis, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), dipendente della citata società, ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano trattati in relazione al licenziamento per giusta causa seguito ad un procedimento disciplinare per essersi allontanato dal posto di lavoro senza autorizzazione, utilizzando l´autovettura di servizio per finalità estranee alle esigenze di servizio; rilevato che il ricorrente ha chiesto di conoscere l´origine dei dati, le modalità e la logica del trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 aprile 2014, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 5 giugno 2014 con la quale, ai sensi dell´art. 149 comma 7, è stata disposta la proroga dei termini del procedimento;

VISTA la nota datata 28 aprile 2014 con la quale la resistente ha preliminarmente sostenuto che "la lettera di contestazione notificata al lavoratore conteneva in modo esaustivo e specifico tutti gli elementi di addebito ritenuti rilevanti ai fini disciplinari, consentendo in tal modo al signor XY un ampio esercizio del diritto di difesa" cosicché "non si è ritenuto (…), in quella sede, che sussistessero le condizioni per dare positivo riscontro alla richiesta di accesso formulata dal Signor XY";  successivamente, avendo il ricorrente impugnato il licenziamento dinanzi al Giudice del Lavoro di Roma con ricorso notificato il 6 marzo 2014, la resistente si è costituita in giudizio depositando memoria difensiva in data 18 aprile 2014; posto che all´atto della costituzione in giudizio la resistente ha depositato "tutta la documentazione probante gli indebiti comportamenti posti a base della contestazione e del successivo provvedimento espulsivo"; rilevato che in data 24 aprile 2014 si è celebrata la prima udienza del giudizio in questione, cosicché il ricorrente è "nella disponibilità piena di tutti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo disciplinare"  ed in ogni caso "di tutta la documentazione ritualmente depositata dalla Società"; rilevato pertanto, che ad avviso della resistente, il ricorso sarebbe privo di interesse per il ricorrente "poiché gli atti di cui si chiede di prendere visione sono già da tempo nella sua disponibilità";

VISTA la comunicazione pervenuta per e.mail il 10 luglio 2014 con la quale il ricorrente, preso atto della produzione, seppur tardiva, della documentazione richiesta ha comunicato di essere soddisfatto e pertanto di rinunciare al ricorso;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il ricorrente manifestato la rinuncia al ricorso nel corso del procedimento;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia