g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 17 luglio 2014 [3407708]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3407708]

Provvedimento del 17 luglio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 371 del 17 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 11 aprile 2014 da XY nei confronti di RCS Mediagroup S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Il Corriere della Sera", con il quale il ricorrente, in relazione alla pubblicazione nell´archivio on-line del predetto quotidiano - consultabile anche attraverso i motori di ricerca esterni al predetto sito - di due articoli risalenti al 28 luglio 2013 e al 2 agosto 2013 (intitolati, rispettivamente, "Arresti per false fidejussioni Enti locali truffati per 680 milioni" e "Fidejussioni e truffe Ida Di Benedetto vittima della banda") contenenti dati personali che lo riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo si era trovato coinvolto, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione degli articoli in questione tramite i comuni motori di ricerca; ciò, in quanto "le notizie riportate non appaiono rispettose della reale successione e contestualizzazione dei fatti accaduti, né associate ad alcuna successiva notizia nell´evoluzione della vicenda giudiziaria ed oggettivamente lesiva della reputazione, della riservatezza e dell´immagine del ricorrente";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 aprile 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 9 giugno 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 22 aprile 2014 con cui la società editrice resistente nell´affermare di non aver ricevuto dal ricorrente documentazione dalla quale risulti l´evoluzione della vicenda giudiziaria in questione; si è detta comunque disponibile sia all´aggiornamento che alla deindicizzazione degli articoli in questione ma solo a condizione che il ricorrente produca "documenti idonei a dimostrare l´evoluzione della vicenda giudiziaria in senso favorevole" allo stesso;

VISTA la nota del 15 giugno 2014 con la quale il ricorrente ha dichiarato che "nessun nuovo elemento oggettivo è emerso sulla vicenda per la quale è comparso nelle cronache"; rilevato che il ricorrente ha ribadito esclusivamente la richiesta di deindicizzazione motivata dai tempi piuttosto lunghi del normale iter giudiziario italiano che lo costringeranno ad attendere alcuni anni prima di poter dimostrare la propria estraneità alla vicenda in questione; pertanto, ad avviso del ricorrente, in tale situazione la tutela della privacy e quindi il diritto all´oblio prevarrebbero sul diritto all´informazione in quanto "un intervento concreto che si verificasse solo alla conclusione delle vicende giudiziarie indicizzate sarebbe del tutto tardivo e inutile";

VISTA la nota del 27 giugno 2014 con la quale la resistente ha sostenuto che gli articoli in questione davano notizia della vicenda penale che ha coinvolto, fra gli altri, il ricorrente il quale è stato arrestato e sottoposto a misura cautelare personale per truffa ed altri reati, a danno anche di pubbliche amministrazioni, ed associazione a delinquere, fatti che sono stati ipotizzati dall´accusa e che "non sono stati contestati, nella loro verità storica, di talché deve ritenersi correttamente esercitato il legittimo esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, anche per l´interesse pubblico che reati così gravi hanno e mantengono nel corso del tempo"; rilevato che, "come si desume dal testo degli articoli, (…)  il procedimento era, nell´agosto 2013, nella fase delle indagini preliminari il che esclude, salvo patteggiamenti, che l´iter giudiziario possa essersi già concluso, con sentenza definitiva. Del resto, è lo stesso ricorrente a dare atto della pendenza del procedimento nei suoi confronti, visto che, nella nota di replica, scrive che alla vicenda "lo scrivente risulterà del tutto estraneo", il che esclude che tale estraneità allo stato sia già stata accertata"; poiché "il procedimento, dunque, è in corso, attiene a reati gravi, che hanno comportato anche l´arresto dei presunti responsabili", e "il ricorrente, peraltro, non ha fornito, nonostante la richiesta in tal senso, alcuna nota di aggiornamento" rispetto a quanto riportato negli articoli in questione e considerato "il davvero minimo tempo trascorso, dall´arresto e dalla diffusione delle relative notizie", non può essere accolta la richiesta di deindicizzazione avanzata dal ricorrente; rilevato, infatti, che, ad avviso della resistente, la deindicizzazione, a tutela del diritto all´oblio può essere rivendicata "solo da chi, dato il lungo tempo trascorso e la eventuale scarsa rilevanza dei fatti negativi che lo hanno interessato, chiede legittimamente di essere "dimenticato", né il diritto all´oblio può essere legittimato, come sembra ritenere il ricorrente, dalle conseguenze derivanti dai lunghi tempi del normale iter giudiziario italiano; rilevato che "permane intatta la facoltà, finora non esercitata dall´interessato, di richiedere l´aggiornamento dei dati, ove emergano fatti nuovi" (quali una sentenza di assoluzione, l´archiviazione delle indagini, ecc.), "che modifichino le circostanze narrate", purché tali sviluppi vengano adeguatamente documentati;

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero –e con essa anche l´esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all´informazione–, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102 comma 2, lett. a) del Codice, nonché artt. 1 comma 1, e 3 comma 1, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U.del 5 aprile 2001, n. 80);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l´odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati negli articoli pubblicati quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell´editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica; rilevato che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e ss. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, nel caso in esame, il trattamento di dati personali relativi all´interessato effettuato mediante la riproposizione on-line, sul sito Internet dell´editore resistente, degli articoli che li contengono quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano, non risulta in termini generali illecito, essendo riferito a notizie relative a fatti veri e di interesse pubblico e ciò, tanto al tempo della sua pubblicazione, quanto attualmente per chi opera una ricerca relativa alla vicenda, anche giudiziaria, in questione;

RITENUTO di dover dichiarare infondata nel caso di specie la richiesta di deindicizzazione degli articoli in questione manifestata dal ricorrente, tenuto conto del fatto che la notizia pubblicata fa riferimento a un fatto vero e non contestato dal ricorrente che ha suscitato un rilevante allarme sociale; ciò anche in considerazione del non ampio lasso di tempo (circa un anno) trascorso dai fatti e dalla vicenda giudiziaria in questione, tali da far ritenere non ancora cessata, allo stato, l´opportunità di un´ampia, utile, conoscibilità dei fatti in questione;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara il ricorso infondato.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia