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Provvedimento del 10 luglio 2014 [3395028]

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[doc. web n. 3395028]

Provvedimento del 10 luglio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 367 del 10 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 4 aprile 2014 da XY, in qualità di tutore legale dei figli minori di KK, nei confronti del Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., in qualità di editore del sito internet  www.ilpiccolo.gelocal.it, con il quale il ricorrente, in relazione all´avvenuta pubblicazione, nell´archivio on line del quotidiano "Il Piccolo di Trieste" - consultabile anche attraverso i motori di ricerca esterni al predetto sito - di un articolo risalente al 20 giugno 2006 (dal titolo "KW")  contenente dati personali relativi al padre dei minori citati, ha ribadito l´istanza previamente avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), con la quale aveva chiesto l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione dell´articolo in questione tramite i comuni motori di ricerca; ciò evidenziando, in particolare, il "serio pregiudizio" che potrebbe derivare "all´equilibrio psicologico" dei minori interessati qualora gli stessi, "navigando in internet, dovessero casualmente imbattersi nella pagina web" che riporta la notizia in argomento, peraltro ormai risalente nel tempo; il ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 aprile 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 30 maggio 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta per e-mail il 24 aprile 2014 con cui Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. ha rilevato che "la richiesta avanzata risulta indirizzata ad un soggetto giuridico (…) diverso dal titolare del trattamento", eccependo che "la (…) società non è l´editore della testata indicata dal ricorrente" e che "pertanto non è configurabile quale soggetto giuridico competente a fornire il riscontro richiesto";

VISTA la nota pervenuta per e-mail il 4 luglio 2014 con la quale Finegil Editoriale S.p.A., titolare del trattamento dei dati in questione, ha comunicato di avere "provveduto a dare corso alla rimozione dell´articolo" oggetto del presente ricorso;

RILEVATO che la società resistente ha omesso di rispondere all´interpello preventivo avanzato dal ricorrente il quale ha pertanto proposto ricorso al Garante ai sensi dell´art. 145 del Codice, senza entrare nel merito della valutazione dell´interesse, ritenuto che, avendo  la società resistente dichiarato, solo nel corso del  procedimento, di non essere titolare del trattamento (dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice; rilevato inoltre che, nel corso dell´istruttoria, l´istanza del ricorrente risulta essere stata accolta, essendo intervenuta Finegil Editoriale S.p.a. che, nel dichiarare di essere il titolare del trattamento dei dati personali oggetto del presente ricorso, ha affermato di avere provveduto alla rimozione dell´articolo in questione che, allo stato, non sembra rinvenibile sul web attraverso i comuni motori di ricerca;

RILEVATO tuttavia che, nel corso del procedimento, è emerso che il sito web della testata giornalistica coinvolta risulta strutturato in modo tale da non rendere agevole l´identificazione del soggetto qualificabile quale titolare del trattamento, inficiando così la correttezza formale delle eventuali istanze provenienti dagli interessati; rilevato pertanto che l´Autorità provvederà con autonomo procedimento ad approfondire la questione, valutando l´opportunità di prescrivere le eventuali misure atte a rendere più chiare le informazioni risultanti dal sito, in modo tale da garantire l´effettivo esercizio dei diritti previsti dal Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura  di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli, tenuto conto dei particolari profili emersi nel corso del procedimento, a carico di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia