g-docweb-display Portlet

Parere sul regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del CONI - 31 luglio 2014

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF
[doc. web n. 3385186]
 
Parere sul regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del CONI - 31 luglio 2014
 
Registro dei provvedimenti
n. 390 del 31 luglio 2014
 
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
 
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
 
Vista la richiesta di parere del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) del 16 giugno 2014 sulle modifiche e integrazioni al proprio regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari; 
 
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
 
Vista la documentazione in atti;
 
Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
 
Relatore il dott. Antonello Soro;
 
PREMESSO
 
Il Comitato olimpico nazionale italiano (di seguito Coni) ha chiesto il parere del Garante in ordine alle modifiche e integrazioni apportate al proprio regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (delibera del Coni approvata nel corso della 953^ riunione della Giunta Nazionale del 2007). Sul predetto regolamento, che individua i tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili nello svolgimento delle attività di rilevante interesse pubblico cui il Coni è preposto, l´Autorità aveva già espresso parere favorevole in data 19 settembre 2007 (provvedimento reperibile sul sito Internet dell´Autorità, www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1443411).
 
Più precisamente, insieme al nuovo schema di regolamento in esame, il Coni ha allegato le relative schede nelle quali sono specificati i tipi di dati e di operazioni eseguibili a cura del Coni, per il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi. Al riguardo, il Coni ha evidenziato di avere integrato le schede n. 4/10 (sulla gestione della documentazione e dell´elenco informativo relativi alle dichiarazioni di uso terapeutico di sostanze vietate da parte di atleti) e la n. 5/10 (sulla gestione del registro degli atleti con esito avverso/atipico ai controlli antidoping), nonché di avere parzialmente modificato le schede nn. 3/10, 9/10 e 10/10 e di avere introdotto ex novo le schede nn. 6/10 e 7/10.
 
La revisione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari trae origine dalla necessità per il Coni di perseguire efficacemente l´interesse pubblico sotteso alle attività di prevenzione e repressione del fenomeno del doping nello sport attraverso l´uso del sistema ADAMS. Ciò, nelle more che venga definito un quadro di garanzie unitario a livello europeo in ordine alla conformità di alcuni aspetti della regolamentazione antidoping fissata nel codice mondiale antidoping e negli standard che lo completano con la disciplina di protezione dei dati prevista dalla direttiva 95/46/CE  e dal Codice nonché con le valutazioni svolte sul tema in più occasioni dalle Autorità di protezione dei dati personali dell´UE riunite nel Gruppo Art. 29 (cfr. provv. del Garante del 13 ottobre 2008, doc. web 1563970 e pareri del citato Gruppo Art. 29  n. 3/2008 - WP 156, doc. web n. 1619614 e n. 4/2009 - WP 162, doc. web n. 1620339 e la lettera indirizzata alla WADA in occasione della revisione del codice mondiale e dei relativi standard, doc. web nn. 2983092 e 2983102).
 
Com´è noto, il sistema ADAMS, realizzato dall´Agenzia mondiale antidoping (World Anti-Doping Agency-WADA), è costituito da una banca dati situata in Canada (Québec) che funziona da centro di raccolta e di scambio per finalità antidoping dei dati personali che gli atleti sono tenuti a comunicare sia direttamente, sia attraverso le competenti organizzazioni nazionali antidoping e le federazioni sportive di appartenenza sulla base delle regole fissate nel codice mondiale e nei relativi standard. In tale banca dati, utilizzata, in particolare, dalle organizzazioni antidoping per pianificare e coordinare i controlli, sono registrati i dati identificativi e altri dati relativi all´atleta (quali, lo sport e la disciplina in cui compete, le organizzazioni e/o le federazioni sportive di appartenenza, le competizioni svolte a livello nazionale e/o internazionale), i dati sui luoghi di reperibilità e permanenza dell´atleta (c.d. whereabouts), sulle esenzioni a fini terapeutici, sulla pianificazione e distribuzione dei controlli antidoping e sui singoli controlli effettuati (ivi inclusi i risultati di laboratorio e l´eventuale accertamento di violazioni della normativa in materia). 
 
In questo quadro, gli elementi forniti da ultimo dal Coni all´Autorità, unitamente alla revisione proposta del regolamento in esame, sono idonei a fornire un adeguato quadro giuridico per i trattamenti di dati personali, anche sensibili e giudiziari, effettuati dal Coni –quale ente istituzionalmente preposto all´adozione e all´attuazione della normativa antidoping- attraverso la banca dati ADAMS mediante attività finalizzate a pianificare e a coordinare i controlli antidoping (art. 2, d.lg. 23 luglio 1999, n. 242; artt. 2 e 3, Statuto del Coni adottato dal Consiglio nazionale l´11 giugno 2014; Norme sportive antidoping adottate dalla Giunta nazionale del Coni l´11 giugno 2013; artt. 18 ss. del Codice); attività che comportano flussi transfrontalieri di dati personali anche in Paesi non appartenenti all´Unione europea (art. 43 ss. del Codice,). 
 
Tali attività risultano, infatti, necessarie per la salvaguardia dell´interesse pubblico rilevante di tutela sanitaria delle attività sportive individuato dalla legislazione nazionale in materia antidoping, nonché limitate ai soli dati indispensabili a tale finalità ed effettuate mediante operazioni di trattamento non massive o ripetute (artt. 1 e 6, l. 14 dicembre 2000, n. 376; art. 43, comma 1, lett. c) del Codice; v. anche Gruppo Art. 29, sulla interpretazione comune dell´articolo 26, par. 1 della dir. 95/46/CE - WP114 del 25 novembre 2005). Più precisamente, i trasferimenti di dati sensibili o giudiziari risultano indispensabili, per il corretto perseguimento del contrasto al doping, in quanto riconducibili alle finalità di rilevante interesse pubblico, individuate dal Codice, di applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute della popolazione e di promozione dello sport (artt. 20, 21, 22, 73, comma 2, lett. c) e 85, comma 1, lett. e); v. schede nn. 4 e 5 del regolamento in esame).
 
In particolare, sulla base delle precisazioni fornite dal Coni, i trattamenti di dati personali, effettuati attraverso la banca dati ADAMS per finalità antidoping, riguardano soltanto un gruppo selezionato di atleti: quelli inseriti nel Registered testing pool (di seguito R.t.p.) nazionale sulla base di criteri di inclusione selettivi resi pubblici dal Coni e fondati essenzialmente su una preliminare valutazione dei rischi di ricorso al doping e su esigenze programmatiche antidoping nazionali. E´, infatti, nei confronti di tali atleti che assumono particolare rilievo le esigenze di pianificare e coordinare i controlli antidoping a livello internazionale, in quanto l´inserimento nel R.t.p. nazionale comporta per l´atleta l´obbligo di sottoporsi ai controlli antidoping, per i quali possono essere competenti più organizzazioni (quali, ad esempio, la WADA, le federazioni sportive internazionali, il Comitato olimpico internazionale, altre organizzazioni di competizioni importanti che effettuano controlli antidoping durante i propri eventi), nonché alle procedure sull´esenzione a fini terapeutici e agli adempimenti relativi ai luoghi di reperibilità e permanenza. Ciò, ferma restando la facoltà del Coni di disporre controlli anche su altri atleti (cfr. il disciplinare dei controlli allegato alle sopra citate Norme sportive antidoping). 
 
Sulla base degli elementi forniti dal Coni, il Comitato potrà effettuare, ove necessario e solo con riferimento ai medesimi atleti, operazioni di trasferimento all´estero di dati personali, anche sensibili e giudiziari, verso la banca dati ADAMS (ad esempio per la creazione del profilo univoco dell´atleta a seguito del suo inserimento nell´R.t.p. nazionale o per la registrazione dei dati relativi all´esenzioni rilasciate a fini terapeutici ovvero ai risultati dei test antidoping effettuati e all´eventuale accertamento delle norme antidoping violate) e verso le organizzazioni antidoping ubicate anche in Paesi non appartenenti all´Unione europea di volta in volta competenti a testare gli atleti sulla base della regolamentazione del codice mondiale e degli standard in materia.
 
Sempre sulla base degli elementi forniti dal Coni, le regole di funzionamento della banca dati ADAMS prevedono, infatti, che è l´organizzazione antidoping che ha inserito in ADAMS il profilo univoco dell´atleta a essere legittimata a rilasciare i necessari profili di autorizzazione all´accesso ai dati dell´interessato registrati nella banca dati.
In tale quadro, pertanto, il parere è reso su una versione aggiornata dello schema di regolamento che tiene conto delle osservazioni formulate, in via collaborativa, dall´Ufficio del Garante, all´esito di numerose riunioni e contatti informali con i competenti uffici del Coni.
 
Tali indicazioni, che sono state correttamente recepite dal Coni nello schema di regolamento in esame, hanno riguardato, in particolare, le cautele previste a tutela dei diritti degli interessati nei trattamenti di dati giudiziari contenuti nelle sentenze e negli altri provvedimenti adottati dagli organi di giustizia sportiva del Coni per violazione delle norme sportive anche in materia di doping ed effettuati a fini di comunicazione istituzionale e di informatica giuridica attraverso la pubblicazione di tali atti, anche per estratto, sul sito istituzionale del medesimo Comitato (schede nn. 6 e 7).
 
Per quanto riguarda invece i rapporti giuridici intercorrenti tra il Coni e Coni servizi S.p.a., società interamente partecipata dal Ministero dell´economia e delle finanze che espleta attività strumentale per l´attuazione dei compiti istituzionali del Coni ai sensi dell´art. 8, comma 1, del d.l. 8 luglio 2002, n. 138 (convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2002, n. 178) in base ad un contratto di servizio annuale di cui al comma 8 del medesimo articolo, il Coni ha precisato di riservarsi di completare gli approfondimenti al fine di inquadrare correttamente i rispettivi ruoli e responsabilità con riferimento ai trattamenti di dati personali posti in essere da Coni servizi S.p.a nell´espletamento di tali attività, alla luce delle disposizioni del Codice sul "titolare" e il "responsabile" del trattamento (artt. 28 e 29). 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
 
ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sulle modifiche e integrazioni apportate dal Coni al proprio regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nei termini di cui in motivazione, nelle more che venga definito un quadro di garanzie unitario a livello europeo volto ad assicurare la conformità alla disciplina di protezione dei dati della regolamentazione antidoping fissata nel codice mondiale antidoping e negli standard che lo completano.
 
Roma, 31 luglio 2014
 
IL PRESIDENTE
Soro
 
IL RELATORE
Soro
 
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia


Vedi anche (10)