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Provvedimento del 10 luglio 2014 [3352909]

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[doc. web n. 3352909]

Provvedimento del 10 luglio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 363 del 10 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza ex art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") datata 11 marzo 2014 inviata a Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con la quale XY, ex dipendente di tale banca e parte in diversi giudizi in corso dinanzi all´autorità giudiziaria nei confronti della stessa, ha chiesto di accedere ai dati personali che lo riguardano  "che figurano nelle comunicazioni dell´avv. Vittorio Supino di cui narrasi" nel verbale della riunione del Comitato esecutivo del predetto istituto bancario del 5 ottobre 2004, con specifico riferimento alle note del "21 settembre 2004, 24 settembre 2004, 27 settembre 2004, 30 settembre 2004 e 4 ottobre 2004";

VISTO il ricorso presentato al Garante il 2 aprile 2014 da XY nei confronti di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale l´interessato, non avendo ottenuto riscontro alle richieste formulate nell´interpello preventivo, ha ribadito integralmente le proprie istanze e ha chiesto anche di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´Ufficio e, in particolare, la nota del 7 aprile 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 30 maggio 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta per e-mail l´11 aprile 2014 con la quale l´istituto di credito resistente, rappresentato e difeso dall´avv. Vittorio Supino, ha affermato che le istanze dell´interessato devono ritenersi "inaccoglibili" in quanto vengono  reiterate "all´infinito" istanze di accesso a dati "che lo stesso indica e allega alle richieste stesse, a conferma che sin dal momento della presentazione dell´istanza egli è in possesso del dato";

VISTA la nota pervenuta per fax il 17 aprile 2014 con la quale l´interessato, nell´affermare di "non avere mai visto i documenti sui quali figurano i dati richiesti", ha ribadito integralmente le proprie richieste;

VISTE le note pervenute per e-mail il giorno 1, il 2 e il 3 luglio 2014, con le quali la società resistente ha trasmesso parte della documentazione richiesta dall´interessato, precisando che la nota del 4 ottobre 2004 "allo stato, non è stata reperita";

RILEVATO che le richieste dell´interessato fanno riferimento a documenti attinenti al fascicolo di questa Autorità n. 36111, già oggetto, peraltro, di due richieste di accesso ai sensi della legge n. 241/1990 da parte dell´interessato (10 febbraio 2014 e 15 aprile 2014) e che, nel corso dei predetti procedimenti di accesso l´Autorità, con nota del 18 aprile 2014, ha trasmesso al ricorrente copia dell´istanza del 4 ottobre 2004 attualmente non reperita dal titolare del trattamento;

RILEVATO che, allo stato della documentazione in atti, tenuto conto dell´estrema difficoltà di reperire documentazione assai risalente nonché della situazione contenziosa particolarmente complessa tra le parti di cui anche ai numerosi procedimenti instaurati tra le stesse dinanzi a questa Autorità, la resistente ha fornito un sufficiente riscontro alle richieste formulate dall´interessato, fornendo allo stesso i dati contenuti nella documentazione rinvenuta; ritenuto quindi che, alla luce di ciò, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, alla luce della peculiarità della vicenda e del riscontro fornito dalla resistente nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia