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Provvedimento del 22 maggio 2014 [3325145]

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[doc. web n. 3325145]

Provvedimento del 22 maggio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 270 del 22 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto in data 21 febbraio 2014, presentato nei confronti del Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Vincenzo Nasti, parte in un procedimento per il riconoscimento di nullità del matrimonio canonico, non avendo ottenuto idoneo riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9  d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e  ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, a conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato; l´interessato, nel lamentare un illecito trattamento dei propri dati, ha chiesto inoltre la cancellazione degli stessi (con attestazione che la predetta operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi); ciò con specifico riferimento a quanto contenuto nella sentenza del predetto Tribunale del 9 gennaio 2013, nella quale si fa menzione di una "notizia giornalistica del XX 2012 dalla quale si apprende che il convenuto è stato condannato ai domiciliari per truffa"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 febbraio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la parte resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 16 aprile 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art.149 comma 7 del Codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta per e-mail il 25 marzo 2014 con la quale il Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello, nel precisare che il proprio compito, quale "organo giudiziario della Chiesa, è quello di amministrare la giustizia secondo le norme del diritto canonico", ha chiarito che le predette norme, pur consentendo "alle parti in causa di prendere visione in qualsiasi momento degli atti presso il Tribunale, non possono in alcun modo ottenere una copia degli stessi .La facoltà è concessa unicamente agli avvocati e ai procuratori che, iscritti in un albo speciale, hanno prestato giuramento di non diffondere in alcun modo il loro contenuto", senza eccezione per le parti in causa; la resistente ha peraltro aggiunto che "al ricorrente, convenuto in causa, è stata data la più ampia facoltà di esercitare il suo diritto di difesa e di avere accesso agli atti della pratica di nullità matrimoniale, secondo la normativa vigente, in più di una occasione, ma il signor XY non dava risposta alcuna in merito alle predette facoltà, rinunciando di fatto ad una difesa tecnica"; infine, con riferimento alla notizia giornalistica di cui il ricorrente ha contestato la veridicità, la parte resistente, nel chiarire che "nei documenti di causa-pagina 39 - è presente la fotocopia del quotidiano "Il Mattino" di XX 2012 -  depositata dalla parte attrice, dal quale la notizia in questione è stata tratta", ha tuttavia dichiarato di essere disponibile "ad emettere un decreto di rettifica ex can. 1616 in cui l´espressione "condannato ai domiciliari per truffa" può essere sostituita con "per il quale la magistratura civile aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari"";

VISTE le note pervenute per fax il 28 marzo 2014 e l´8 maggio 2014 con cui il ricorrente, nel ribadire di "non essere mai stato arrestato né condannato ai domiciliari per truffa", ha sostenuto che il Tribunale Ecclesiastico ha erroneamente interpretato quanto riportato nell´articolo del XX 2012 pubblicato sul quotidiano "Il Mattino"; il ricorrente ha quindi rinnovato la richiesta di cancellazione della notizia medesima, "come riportata alle pagg. 6 e 37 della sentenza", dandone "comunicazione ai soggetti ai quali la stessa è stata trasmessa in relazione alla sentenza emessa e ad altre attività eventualmente poste in essere";

VISTA la nota datata 12 maggio 2014 con la quale il Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello, nel confermare la disponibilità "ad emettere un decreto di rettifica ex can. 1616" sostituendo l´affermazione contestata con altra formulazione ("per il quale la magistratura civile aveva disposto la misura cautelare del divieto di dimora"), ha ribadito quanto già rappresentato nella nota del 25 marzo 2014 sottolineando come l´interessato non possa, secondo la normativa canonica, estrarre copia degli atti di causa ma solo, "eventualmente, prenderne visione presso la cancelleria del Tribunale, da solo, alla presenza del Cancelliere o di un suo delegato";

RILEVATO che il ricorso in esame è stato proposto nei confronti del Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello, organo giudiziario della Chiesa cattolica, il cui ordinamento è "indipendente e sovrano" rispetto all´ordinamento civile dello Stato e che lo stesso verte su un trattamento di dati personali effettuato nell´ambito di un procedimento volto all´annullamento del matrimonio canonico; considerato infatti che le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale possono essere dichiarate esecutive nell´ordinamento italiano, su domanda di entrambe le parti o di una di esse, solo attraverso il particolare giudizio di delibazione di competenza della Corte d´Appello; rilevato quindi che, nel rispetto del principio di distinzione dei due ordini, civile e canonico, la giurisdizione ecclesiastica deve essere valutata come una giurisdizione straniera e che pertanto, al caso di specie, non possono ritenersi applicabili le norme del Codice in materia di protezione dei dati personali;

RITENUTO quindi che, alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

RITENUTO peraltro che, ferma restando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, deve essere positivamente riconosciuto che il Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello ha manifestato, nel corso del presente procedimento, ampia disponibilità nei confronti delle istanze del ricorrente proponendo, in particolare, l´emissione di un decreto di rettifica - ai sensi delle norme del diritto canonico – dei dati  riferiti al ricorrente contenuti nella sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio e di cui il ricorrente medesimo ha lamentato la non veridicità;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso inammissibile;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento;

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia