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Provvedimento del 12 giugno 2014 [3318838]

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[doc. web n. 3318838]

Provvedimento del 12 giugno 2014

Registro dei provvedimenti
n. 304 del 12 giugno 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 5 marzo 2014 nei confronti di Poste Italiane S.p.A., con cui XY, in qualità di tutore di KW, rappresentato e difeso dall´avv. Silvia Bisi, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati riferiti al conto corrente n.**** acceso dal KW  presso l´ufficio postale di Imola 2, in corso di estinzione, ed in particolare l´elenco delle operazioni di prelievo e versamento, le date, gli importi e le causali  delle suddette operazioni dal 1 gennaio 2012 ad oggi; il ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 marzo 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 28 aprile 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria del 1° aprile 2014 con la quale il ricorrente ha dichiarato che Poste Italiane S.p.A., con nota del 20 marzo 2014, gli avrebbe comunicato tutte le informazioni richieste; sottolineando, tuttavia, di aver ottenuto tale riscontro solo a seguito del ricorso al Garante, ha insistito per la liquidazione delle spese del procedimento;

VISTA la nota pervenuta il 4 giugno 2014 con la quale Poste Italiane S.p.A. ha fatto pervenire a questa Autorità la citata nota del 20 marzo 2014 inviata solo al ricorrente e non anche al Garante; mediante tale nota di risposta la resistente ha fornito al ricorrente l´elenco dei rapporti intestati a KW, anche in cointestazione con altri, e la copia dell´estratto conto relativo al citato rapporto di conto corrente;

RILEVATO che Poste Italiane S.p.A. ha fornito, sia pure nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente e che deve essere pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura  di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli, tenuto conto dei particolari profili emersi nel corso del procedimento, a carico di Poste Italiane S.p.A., nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Poste Italiane S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia