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Provvedimento dell'8 maggio 2014 [3310338]

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[doc. web n. 3310338]

Provvedimento dell´8 maggio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 240 dell´8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 4 febbraio 2014, nei confronti di Finanza e Futuro S.p.A. con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Diana Barrui, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti nei documenti detenuti dalla resistente, "dall´inizio del rapporto ad oggi", con riguardo "alle operazioni di investimento compiute (…) presso o tramite ovvero con l´intermediazione dell´istituto di credito"; rilevato che il ricorrente ha chiesto infine di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 febbraio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 31 marzo 2014 con la quale questa Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, inviata via e-mail in data 5 marzo 2014, con la quale la resistente, nel precisare che la propria attività comprende, tra l´altro, anche la distribuzione di prodotti finanziari facenti capo a società terze (cd. società prodotto), ha trasmesso alla ricorrente copia della documentazione indicata nel ricorso, segnalando che quest´ultima non include "eventuali ordini impartiti direttamente alle Società Prodotto nonché tutte le comunicazioni obbligatorie (…) dalle stesse predisposte ed inviate ai sensi di legge che potranno essere richiesti direttamente a dette società quali Titolari autonomi del trattamento dei dati";

VISTE le note del 14 e del 29 aprile 2014 con le quali il ricorrente, nel rilevare l´incompletezza del riscontro ottenuto, ne ha chiesto l´integrazione eccependo che la resistente si sarebbe limitata a fornire solo parte della documentazione relativa agli investimenti effettivamente riconducibili all´interessato, come rilevabile dal confronto tra i dati riportati nel documento "Situazione patrimoniale e previdenziale al 5 settembre 2012", nonché ´"Elenco movimenti per rapporto al 5 settembre 2012" e "la documentazione allegata da Finanza e Futuro S.p.A. a seguito del ricorso", precisando  che, "a fronte di investimenti per € 119.689,81", Finanza e Futuro S.p.A. avrebbe fornito "copia degli ordini di investimento e moduli di sottoscrizione in prodotti finanziari per una somma che si aggira intorno ad € 65.000,00"; il ricorrente ha inoltre lamentato "l´illeggibilità di taluni documenti allegati", nonché l´avvenuta ricezione di "più copie dei medesimi documenti", rilevando altresì che tra gli obblighi contrattuali gravanti sulla resistente rientrava anche "l´assistenza post-vendita nella quale è ricompresa" la gestione delle attività amministrative connesse al rapporto con le cd. società prodotto;

VISTE le note, trasmesse via e-mail, del 28 e 30 aprile 2014 con cui la resistente, nel contestare le osservazioni di controparte, ha dichiarato di aver provveduto a consegnare all´interessato, "sin dal 21 marzo 2013 (…), copia di tutta la documentazione contrattuale relativa ai certificati sottoscritti dal signor XY", andando "ben oltre quella indicata nella Situazione Patrimoniale e Previdenziale al 5 settembre 2012 che, essendo una "fotografia" dei rapporti attivi a tale data, non riporta quelli precedentemente estinti"; il titolare del trattamento ha inoltre rilevato che "l´apparente differenza circa il valore nominale degli investimenti ( circa € 65.000 contro oltre € 119.000) che viene addotta a giustificazione della presunta carenza documentale, è facilmente spiegabile ove si consideri che detta ultima cifra riguarda esclusivamente il versamento di assegni e/o ordini di bonifico a valere sul rapporto di conto corrente intrattenuto" dal ricorrente presso Deutsche Bank S.p.A. da cui discende che "non vi è alcuna relazione tra gli importi in discorso"; la resistente ha infine manifestato, in ordine alla affermata scarsa leggibilità di alcuni documenti trasmessi all´interessato, la propria disponibilità a chiedere, al fornitore esterno che cura l´attività di archiviazione, di effettuare l´ingrandimento delle copie richieste dall´interessato, specificando, in ordine "all´assistenza post-vendita del servizio di collocamento di strumenti finanziari e di consulenza in materia di investimenti" di cui fa menzione il ricorrente, che la stessa "è inerente a tutte le attività che "transitano" attraverso la (…) Banca e non anche per quelle che il cliente dovesse decidere (…) "colloquiando" direttamente con le società-prodotto senza avvalersi del soggetto collocatore";

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 secondo comma del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la resistente, seppur solo dopo la presentazione del ricorso, provveduto a fornire un riscontro adeguato dichiarando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver consegnato all´interessato tutta la documentazione disponibile in relazione al rapporto intercorso tra le parti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500, considerati gli adempimenti connessi alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Finanza e Futuro S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Finanza e Futuro S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia