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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Poligrafici Editoriale s.p.a. - 12 giugno 2014 [3310153]

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[doc. web n. 3310153]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Poligrafici Editoriale s.p.a. - 12 giugno 2014

Registro dei provvedimenti
n. 301 del 12 giugno 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Comando Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in attuazione della richiesta di informazioni (n. 3029/78073 datata 7 febbraio 2012)  ex art. 157 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) e su specifica delega di questa Autorità, ha svolto, nei confronti di Poligrafici Editoriale s.p.a., P.Iva: 00290560374, con sede in Bologna, via Enrico Mattei n. 106, in persona del legale rappresentante pro-tempore, l´attività di controllo di cui al verbale di operazioni compiute datato 4 aprile 2012, a fronte della quale, successivamente, è stato accertato che Poligrafici Editoriale s.p.a. effettua, quale titolare, un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza composto da 14 telecamere poste all´esterno dello stabile, 7 telecamere poste al 7° piano, adibito alla presidenza, e una telecamera all´interno del CED, oltre a monitor per la visione delle immagini e hard disk per la registrazione, omettendo di rendere un´idonea informativa semplificata ai sensi dell´art. 13 del Codice e del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010. La medesima attività di controllo ha consentito, successivamente, di accertare che la società acquisisce anche i dati personali degli interessati che intendono abbonarsi ai quotidiani Il Resto del Carlino, Il Giorno e La Nazione, tramite coupon che contengono una casella da barrare in caso di diniego del consenso all´invio di offerte commerciali o promozionali (opt-out), in violazione di quanto previsto dall´art. 23 del Codice;

VISTO il verbale n. 34 del 17 maggio 2012 con cui sono state contestate alla predetta società le due violazioni amministrative previste rispettivamente dall´art. 161, in relazione all´art. 13 del Codice e dall´art. 162, comma 2-bis in relazione all´art. 23 del Codice, informandola della facoltà di effettuare, per ciascuna di esse, il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto del Nucleo speciale privacy  predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981, dal quale risulta che non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, datato 19 giugno 2012, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 nel quale la società, nell´ammettere come la contestazione afferente l´inidoneità dell´informativa semplificata di cui all´art. 13 del Codice e al punto 3.1 del provvedimento del Garante sulla videosorveglianza dell´8 aprile 2010 sia "(…) solo parzialmente fondata (…)", evidenzia che la medesima informativa, così come rilevato in sede di accertamento, indica le finalità del trattamento (all. 9 al verbale di operazioni compiute), ove l´indicazione del titolare del trattamento possa essere facilmente desumibile dal fatto che "(…) le telecamere sono situate presso la sede della società (…)". Diversamente, con riferimento al rilievo inerente il consenso al trattamento dei dati personali raccolto con i coupon, ha evidenziato come "(…) lo stesso non è più utilizzato e che non vi sono mai state contestazioni da parte dei soggetti interessati (…)";

TENUTO CONTO della nota datata 8 ottobre 2012 con la quale la società, ribadendo quanto argomentato nella memoria difensiva, ha comunicato di rinunciare all´audizione ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Pur dando atto del fatto che l´indicazione della finalità del trattamento contenuta nell´informativa semplificata relativa all´impianto di videosorveglianza, fosse presente al momento dell´attività di controllo della Guardia di finanza, si rileva come tale indicazione non è sufficiente a fornire tutti gli elementi prescritti, che, così come esplicitato nell´allegato 1 al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010, comprendono anche la puntuale indicazione del titolare del trattamento. Quanto detto rileva anche con riferimento alle considerazioni afferenti l´ubicazione delle telecamere "(…) presso la società (…)", atteso che, all´interessato, devono essere fornite le informazioni attinenti allo specifico trattamento di dati personali che ci si accinge ad effettuare, non potendo essere rimesso allo stesso il compito di individuare (o indovinare) la titolarità del trattamento. Riguardo le argomentazioni relative al rilievo inerente il consenso al trattamento dei dati personali raccolto con i coupon, occorre ribadire che, come puntualmente riportato anche nel verbale di contestazione, il consenso per trattamenti ulteriori rispetto a quello principale (quali quelli promozionali) deve essere necessariamente raccolto con una manifestazione positiva della volontà dell´interessato (opt-in). In diversi provvedimenti  (Provv.  del  13  gennaio 2000, in www.garanteprivacy.it, doc. web. n. 42276; Provv.  del  12  ottobre  2005,  in  www. garanteprivacy.it,  doc.  web.  n.  1179604;  Provv.  del  31 gennaio 2008, in www.garanteprivacy.it, doc. web. n. 1500829) il Garante ha infatti dichiarato non ammissibile il ricorso alla mera facoltà riconosciuta agli interessati di "esprimere un dissenso o di barrare una casella per la rinuncia o l´opposizione ad ulteriori contatti o comunicazioni commerciali". Per quanto sopra esposto, si evidenzia come le descritte attività poste in essere al fine eliminare la condotta oggetto di contestazione non consentono di qualificate alcuno degli elementi di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 689/1981;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) , omettendo di rendere un´idonea informativa di cui all´art. 13 del Codice, nella forma semplificata prevista dal provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010 e raccogliendo dati personali degli interessati che intendono abbonarsi ai quotidiani Il Resto del Carlino, Il Giorno e La Nazione, tramite coupon che contengono una casella da barrare in caso di diniego del consenso all´invio di offerte commerciali o promozionali, in violazione di quanto previsto dall´art. 23 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 23 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO, in ogni caso, che, con riferimento alla sola violazione di cui all´art. 161 del Codice, sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare delle due sanzioni pecuniarie, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria con riferimento alla violazione di cui all´art. 161 deve essere quantificato nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) e l´ammontare della sanzione pecuniaria con riferimento alla violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila), per un importo complessivo pari a euro 12.400,00 (dodicimilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Poligrafici Editoriale s.p.a., P.Iva: 00290560374, con sede in Bologna, via Enrico Mattei n. 106, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 12.400,00 (dodicimilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1 del Codice e per la violazione previste dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 12.400,00 (dodicimilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge n. 689/1981, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia