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Provvedimento del 29 maggio 2014 [3281503]

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[doc. web n. 3281503]

Provvedimento del 29 maggio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 273 del 29 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 19 febbraio 2014 nei confronti di Banca Popolare Pugliese s.c.p.a. con il quale XY, in qualità di erede della "Eredità Beneficiata di YY, nato il 28/3/53 a Fasano e deceduto il 7/2/1994, con vincolo all´ordine dell´autorità giudiziaria", rappresentata e difesa dall´avv. Francesco Melpignano, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano detenuti dalla citata banca in relazione alle operazioni bancarie riferite alla citata Eredità beneficiata; la ricorrente ha anche chiesto di conoscere l´origine dei dati, le modalità, e la logica del trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare del trattamento e del responsabile, eventualmente designato; rilevato che la ricorrente ha chiesto infine di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 marzo 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 17 aprile 2014 con la quale questa Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 25 marzo 2014 con la quale la parte resistente ha sostenuto che la ricorrente, in data 24 gennaio 2011, aveva acceso presso la Filiale di Fasano, il libretto di deposito a risparmio nominativo n. XX finalizzato al versamento della quota di spettanza della ricorrente e del figlio minore (del quale era procuratrice), derivante dalla vendita di un immobile compreso nell´eredità beneficiata in questione; tale libretto di risparmio, acceso con un versamento iniziale di euro 22,00, pur venendo radicato su un preesistente Cdg (codice identificativo del cliente, ad uso interno della banca), essendo la ricorrente già censita dall´istituto di credito, era stato aperto con intestazione corrispondente a quanto stabilito nel provvedimento del Tribunale di Brindisi, vale a dire "XY eredità beneficiata di YY, nato il 28/3/53 a Fasano e deceduto il 7/2/1994, con vincolo all´ordine dell´autorità giudiziaria" e sullo stesso rapporto, in data 3 marzo 2011, veniva dalla ricorrente versato un assegno circolare dell´importo di euro 8.333,33, anch´esso intestato alla citata eredità beneficiata e derivante dalla suddetta vendita dell´immobile; la resistente, nel respingere gli addebiti sollevati dalla ricorrente circa una non corretta intestazione di tale libretto, ha sostenuto di essersi formalmente attenuta alle prescrizioni del Tribunale in quanto tale intestazione "individua chiaramente la natura dell´operazione, l´esistenza del vincolo all´ordine dell´autorità giudiziaria ed il soggetto, XY, autorizzato ad effettuare l´operazione" tanto che proprio per aver il Tribunale individuato nella persona della ricorrente l´unico soggetto legittimato ad effettuare il versamento, tale libretto è stato radicato sul preesistente "Cdg" della ricorrente; ciò nonostante, a parere della resistente e contrariamente a quanto dichiarato dalla ricorrente, non si sarebbe determinata alcuna confusione tra il patrimonio della ricorrente e quello dell´eredità beneficiata, né alcuna accettazione tacita di eredità da parte della ricorrente, "in quanto è inequivocabilmente documentata la ragione giustificativa del rapporto e dell´operazione ivi transitata"; infine, da ciò deriva anche che, in assenza di un provvedimento del Tribunale, la banca resistente non è autorizzata ad accogliere la richiesta di estinzione del rapporto che invece, come dichiarato nel ricorso, la ricorrente ha avanzato con contestuale versamento del saldo su un proprio conto corrente di corrispondenza; rilevato che la banca, in riscontro alla richiesta di documentazione avanzata dalla ricorrente, ha già fornito la copia del contratto di apertura di tale libretto ed è disponibile a fornire i restanti documenti, previo pagamento, ai sensi dell´art. 119 T.U.B., dei relativi costi di produzione mentre, per quanto riguarda le richieste di cui all´art. 7 del Codice avanzate dalla ricorrente, la banca è disponibile a consentire l´accesso ai dati personali che riguardano la ricorrente "nei limiti ed alle condizioni consentite dalla normativa di riferimento";

VISTA la memoria datata 1° aprile 2014 con la quale la ricorrente ha rilevato l´irregolarità della condotta tenuta dalla banca resistente nella circostanza in questione eccependo la inesattezza della intestazione del citato libretto di risparmio che, nella misura in cui riporta anche il nominativo "XY", non corrisponde all´intestazione riportata nell´ordinanza del Tribunale di Brindisi del 1° dicembre 2010 nella quale non era previsto che "tale intestazione dovesse essere preceduta dal nome" della ricorrente; sul punto, la stessa,  ha sostenuto che tale libretto di risparmio nominativo era stato da lei aperto in data 24 gennaio 2011 come persona fisica, con un versamento iniziale di euro 22,00 (facente parte del suo patrimonio personale) e "senza alcuna statuizione del Tribunale anche perché la vendita veniva effettuata dopo circa due mesi"; successivamente, la ricorrente, recatasi presso la Filiale di Fasano per versare l´assegno circolare di euro 8.333,33 intestato all´eredità beneficiata e derivante dalla vendita dell´immobile, nonostante la sua richiesta di versarlo su un libretto di deposito da aprirsi nel rispetto dell´ordinanza, dovette invece consegnare all´operatore di sportello (il quale si era previamente consultato con il responsabile dell´ufficio) il libretto di risparmio già aperto in data 24 gennaio 2011, sul quale fu quindi contabilizzato il versamento dell´intero importo dell´assegno; inoltre, la ricorrente ha sostenuto che lo stesso operatore, autonomamente, avrebbe anche aggiunto "sulla intestazione del menzionato libretto cartaceo e sotto la dicitura "XY" (manualmente con macchina da scrivere") la giusta intestazione riportata nell´ordinanza"; rilevato che, a parere della ricorrente, la banca avrebbe in tal modo determinato una confusione di patrimoni (quello personale della ricorrente e quello dell´eredità beneficiata) facendo confluire sul libretto di risparmio personale intestato alla ricorrente (personale perché, come ammesso dalla stessa banca, radicato sul preesistente "cdg" della stessa) la somma derivante dalla vendita dell´immobile, anziché su un distinto rapporto intestato solo ed esclusivamente alla eredità beneficiata (avente un proprio "Cdg"); la ricorrente ritiene pertanto che la condotta della banca l´avrebbe fatta decadere dal beneficio d´inventario, con il rischio di azioni esecutive sul proprio personale patrimonio da parte di eventuali creditori del de cuius; rilevato che la ricorrente ha ribadito la richiesta di conoscere gli ulteriori dati che la riguardano esclusivamente in qualità di erede della citata eredità beneficiata, non ancora prodotti dalla resistente;

VISTA la nota datata 24 aprile 2014 con la quale la banca ha sostenuto che l´accensione del libretto di risparmio in questione è stata richiesta dalla ricorrente "sulla base di un provvedimento già emesso dal Giudice in vista dell´operazione di vendita"; inoltre, la banca ha contestato la veridicità dell´asserzione della ricorrente in merito alla "aggiunta dell´intestazione" all´atto del versamento del ricavato della vendita in data 3 marzo 2011 in quanto il documento di sintesi del libretto di risparmio, allegato in copia, che è "immodificabile", dimostra "che il rapporto è sorto in data 24.01.2011 con quel tipo di intestazione"; rilevato che la resistente ha fornito l´elenco dei dati personali che riguardano la ricorrente, anche in qualità di erede, censiti nei sistemi informatici, e precisamente nell´anagrafe generale della banca; rilevato che la banca ha infine fornito indicazioni in ordine alle restanti richieste oggetto di ricorso;

RILEVATO che i profili attinenti alla corretta esecuzione da parte della banca resistente delle proprie obbligazioni contrattuali potranno, se del caso, essere fatti valere dinanzi l´autorità giudiziaria ordinaria, non rientrando l´esame degli stessi nella competenza del Garante;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la resistente, seppur solo dopo la presentazione del ricorso, provveduto a fornire un sufficiente riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500, considerati gli adempimenti connessi alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Banca Popolare Pugliese s.c.p.a. nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico di Banca Popolare Pugliese s.c.p.a., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 29 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia