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Provvedimento del 15 maggio 2014 [3279121]

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[doc. web n. 3279121]

Provvedimento del 15 maggio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 253 del 15 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 6 febbraio 2014 nei confronti di FastOffice Pro di Carlo Dario Martinelli con cui Andrea Segato, lamentando l´avvenuta ricezione al proprio indirizzo di posta elettronica di diverse comunicazioni promozionali indesiderate, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), chiedendo la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare del trattamento, del soggetto eventualmente designato responsabile del trattamento, dei soggetti e/o delle categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati, nonché del soggetto designato rappresentante del titolare nel territorio dello Stato; l´interessato ha inoltre chiesto di ottenere la cancellazione e la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge con attestazione che la predetta operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, opponendosi infine al loro trattamento per finalità di carattere commerciale; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27  febbraio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 31 marzo 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art.149 comma 7 del Codice,  la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta per e-mail il 20 marzo 2014, con cui la società resistente, nel ribadire quanto già comunicato all´interessato in epoca anteriore alla presentazione del ricorso con la nota del 3 gennaio 2014 (inviata per posta certificata, di cui ha allegato copia), ha affermato che i dati personali riferiti al ricorrente, acquisiti al momento in cui lo stesso "ha effettuato l´iscrizione al sito della Fast Office al fine di poter effettuare un ordine", sono stati cancellati a seguito della ricezione dell´interpello preventivo, "ad esclusione dello storico dell´unico ordine da lei effettuato, del quale per legge deve rimanere traccia";

RILEVATO che la resistente, sia in epoca anteriore alla proposizione del ricorso che nel corso del procedimento, ha affermato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver provveduto alla "cancellazione di tutti i dati dell´interessato dallo stesso inseriti sul sito al momento della registrazione, ad esclusione dello storico dell´unico ordine effettuato (..)"; rilevato che il ricorrente, nonostante avesse già ottenuto riscontro alle diverse istanze formulate nell´interpello preventivo, ha comunque ritenuto di inoltrare il ricorso nei confronti della resistente;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare il ricorso inammissibile;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Andrea Segato nella misura di euro 200 che dovrà liquidarli in favore di Fast Office Pro di Carlo Dario Martinelli in ragione del riscontro già ottenuto dal ricorrente anteriormente alla presentazione del ricorso, compensando la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara il ricorso inammissibile;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 200 a carico di Andrea Segato che dovrà liquidarli in favore di Fast Office Pro di Carlo Dario Martinelli in ragione del riscontro già ottenuto dal ricorrente anteriormente alla presentazione del ricorso, compensando tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ,con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia