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Provvedimento del 17 aprile 2014 [3259462]

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[doc. web n. 3259462]

Provvedimento del 17 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 213 del 17 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 14 gennaio 2014 nei confronti della Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo s.c.p.a., con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Lorenzo Susini), nel lamentare l´inidoneità del riscontro ottenuto alle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha ribadito le richieste volte a ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati contenuti nei contratti di conto corrente n. XX e n.YY, in eventuali patti aggiuntivi o successivi, negli estratti conto (mensili e scalari) e nelle movimentazioni bancarie relativi a tali rapporti riferiti agli ultimi dieci anni, nonché alla titolarità in capo al ricorrente di quote sociali della banca; rilevato che con il medesimo atto il ricorrente ha chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 gennaio 2014, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 13 marzo 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 11 febbraio 2014 con la quale la banca resistente, richiamandosi a quanto già comunicato al ricorrente con note del 14 novembre 2013 e 6 dicembre 2013, ha rappresentato al ricorrente che lo stesso è titolare del conto corrente n. YY acceso in data 9 gennaio 2010, ed avente saldo positivo di euro 108,31 e quote a socio, in linea capitale, per euro 9.591,00, nonché titolare del conto corrente n. 1036223-4, cointestato con altro nominativo, avente saldo negativo di euro 486,31; rilevato, tuttavia, che la banca resistente ha sostenuto di non poter aderire alle ulteriori richieste avanzate dal ricorrente ritenendo che le stesse non possono essere qualificate come istanze avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice bensì ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario pertanto si è dichiarata disponibile a fornire tale documentazione previo pagamento delle spese già quantificate e comunicate al ricorrente prima del ricorso;

VISTA la memoria datata 17 febbraio 2014 con la quale il ricorrente ha ritenuto insoddisfacente il riscontro fornito dalla controparte ed ha ribadito le richieste avanzate con il ricorso.

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall´Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari effettuata ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario, e la richiesta avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti; con riferimento a quest´ultima richiesta l´art. 10 del Codice prevede, infatti, che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico, con esclusione dei dati riferiti a terzi; rilevato peraltro che la previsione di cui all´art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l´istanza di accesso ai dati personali in un´istanza di accesso a documenti;

RILEVATO che, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina in materia di protezione dei dati personali avendo l´interessato chiesto, tramite l´interpello preventivo (in particolare con la nota del 7 novembre 2013), la comunicazione di dati personali che lo riguardano contenuti in alcuni documenti detenuti dalla banca; considerato altresì che il diritto di ottenere tali dati, così come disciplinato ai sensi dell´art. 7 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal Testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere il ricorso e di dover ordinare a carico della Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo s.c.p.a. di comunicare al ricorrente, secondo le modalità indicate dall´art. 10 del Codice, i dati personali che lo riguardano contenuti nella documentazione bancaria, con particolare riguardo ai contratti di conto corrente n. XX e n. YY, in eventuali patti aggiuntivi o successivi, negli estratti conto (mensili e scalari) e nelle movimentazioni bancarie relativi a tali rapporti riferiti agli ultimi dieci anni, nonché alla titolarità in capo al ricorrente di quote sociali della banca, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai dati già comunicati al ricorrente dalla banca resistente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfetaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo s.c.p.a., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte, in ragione del parziale riscontro alle richieste del ricorrente ;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina all´istituto di credito resistente di comunicare al ricorrente i dati personali che lo riguardano contenuti nella documentazione bancaria, con particolare riguardo a quelli contenuti nei contratti di conto corrente n. XXe n. YY, in eventuali patti aggiuntivi o successivi, negli estratti conto (mensili e scalari) e nelle movimentazioni bancarie relativi a tali rapporti riferiti agli ultimi dieci anni, nonché alla titolarità in capo al ricorrente di quote sociali della banca, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai dati già comunicati al ricorrente;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo s.c.p.a., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Il Garante, nel prescrivere alla Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo s.c.p.a., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice per la protezione dei dati personali. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL  SEGRETARIO GENERALE
Busia