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Parere su uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, a favore di partiti politici - 22 maggio 2014 [3246663]

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[doc. web n. 3246663]

Parere su uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di due per mille dell´imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, a favore di partiti politici - 22 maggio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 256 del 22 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministro per le Riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento;

Visti l´articolo 154, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

Con nota del Capo di gabinetto del Ministro per le Riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento del 21 maggio u.s. è stato richiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione dei criteri e delle modalità di destinazione della quota pari al due per mille dell´imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, a favore di partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all´articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013 n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n.13.

Il decreto è adottato ai sensi dell´articolo 12 del predetto decreto legge n. 149 del 2013 ("Destinazione volontaria del due per mille dell´imposta sul reddito delle persone fisiche"), il quale, al comma 3, prevede che con d.P.C.M di natura non regolamentare, su proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell´economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti ai soggetti aventi diritto sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l´economicità di gestione, nonché le modalità di semplificazione degli adempimenti e di tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali dei contribuenti.

1. In primo luogo, lo schema di decreto individua i soggetti aventi diritto alla corresponsione delle somme a titolo di quota di due per mille (art. 1).

Si tratta dei partiti politici inclusi nell´elenco trasmesso all´Agenzia delle entrate dalla  Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici ai sensi dell´articolo 10, comma 3, del decreto legge; l´elenco contiene denominazione e codice fiscale di ciascun soggetto avente diritto.

La destinazione del due per mille ad opera di ciascun contribuente avviene all´atto della presentazione della dichiarazione dei redditi oppure, per i contribuenti esonerati dall´obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l´elenco dei soggetti aventi diritto (art. 2, comma 1).

La scelta è effettuata, a secondo i casi, attraverso l´apposizione della firma in una specifica scheda i cui modelli sono rimessi alla determinazione annuale del direttore dell´Agenzia delle entrate con separato provvedimento (art. 2, comma 2). La scheda è presentata dal contribuente direttamente in via telematica ai servizi dell´Agenzia delle entrate, oppure per il tramite del sostituto d´imposta, di un ufficio di Poste italiane s.p.a. o di un CAF (art. 2, comma 5).

Gli articoli 3 e 4 disciplinano rispettivamente i criteri di riparto del due per mille e le modalità e i termini per il recupero delle somme, mentre l´articolo 5 è dedicato alla trasparenza dei destinatari delle somme erogate.

Infine, l´articolo 6 riguarda obblighi di riservatezza.

CONSIDERATO

2. Il presente decreto dovrebbe individuare le modalità di "tutela della riservatezza" e di espressione delle scelte preferenziali dei contribuenti (art. 12, comma 3, decreto legge).

Non si riscontra nell´articolato tale individuazione: essa è invece demandata al provvedimento del direttore dell´Agenzia delle entrate attuativo del decreto, cui fa riferimento il comma 2 dell´articolo 2, e solo, peraltro, in relazione alle modalità di presentazione della scheda (art. 2, comma 7).

Si richiama l´attenzione dell´amministrazione sull´importanza di tale adempimento, stante la delicatezza dei dati oggetto di trattamento, di natura sensibile, come del resto sottolineato dallo stesso decreto (art. 6). Le cautele e le misure dovranno, quindi, essere adeguate agli standard più elevati di garanzia previsti per tale categoria di dati dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d. lg. 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito "Codice"; art. 4, comma 1, lett. d)) e dovranno riguardare non solo le modalità di presentazione della scheda, ma anche i flussi informativi previsti nel decreto (trasmissione dei dati contenuti nelle schede da Poste italiane s.p.a. e dai CAF all´Agenzia delle Entrate; art. 2, comma 6).

Il comma 7 dell´articolo 2 deve essere, pertanto, perfezionato, prevedendo che le modalità di tutela della riservatezza debbano essere individuate anche in relazione ai flussi informativi di cui al comma 6.

Il Garante si riserva di esprimere le proprie valutazioni su tali modalità in occasione del parere che dovrà essere reso sullo schema di provvedimento del direttore dell´Agenzia delle entrate ai sensi dell´articolo 154, comma 4, del Codice.

3. L´articolo 6, comma 1, dello schema individua obblighi di riservatezza in capo a Poste italiane s.p.a. e ai CAF, sulla base della natura sensibile dei dati relativi alle scelte dei contribuenti, prevedendo in particolare il divieto di comunicare e diffondere informazioni per finalità differenti rispetto al servizio di trasmissione telematica all´Agenzia delle entrate.

Tale previsione è apprezzabile; tuttavia, il divieto in questione dovrebbe avere un ambito di applicazione soggettivo più ampio, ovvero riferito a tutti i soggetti legittimati al trattamento dei dati in applicazione del decreto (i sostituti d´imposta, ad esempio). La disposizione va pertanto integrata individuando tali soggetti.

4. Sempre con riferimento agli obblighi di riservatezza, il decreto prevede che i dati personali siano conservati "in una forma che consenta l´identificazione dell´interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati" (art. 6, comma 2).

La disposizione normativa, nella sua attuale formulazione, si limita a ripetere il dettato dell´articolo 11, comma 1, lett. e), del Codice in materia di protezione dei dati personali, che contiene il principio di c.d. "conservazione temporanea" dei dati, quale garanzia per gli interessati rispetto al trattamento dei dati che li riguardano. In luogo di tale mero rinvio, lo schema dovrebbe prevedere, invece, uno specifico termine di conservazione.

IL GARANTE

esprime parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione dei criteri e delle modalità di destinazione della quota pari al due per mille dell´imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, a favore di partiti politici, nei termini di cui in  motivazione, con le seguenti condizioni:

a) all´articolo 2, comma 7, sia previsto che le modalità di tutela della riservatezza siano individuate anche in relazione ai flussi informativi di cui al comma 6 (punto 2);

b) l´articolo 6, comma 1, dello schema sia integrato con il riferimento  a tutti i soggetti legittimati al trattamento dei dati in applicazione del decreto (punto 3);

c) all´articolo 6, comma 2, sia individuato uno specifico termine di conservazione dei dati personali (punto 4).

Roma, 22 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3246663
Data
22/05/14

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante