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Provvedimento del 3 aprile 2014 [3239945]

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[doc. web n. 3239945]

Provvedimento del 3 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 183 del 3 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 13 febbraio 2014 nei confronti di Telecom Italia S.p.A. con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Andrea Bianchi, ha chiesto di ottenere i dati di traffico telefonico in entrata sull´utenza fissa n. (…) intestata al medesimo con riferimento alla mattina del 5 aprile 2013, specificando che il mancato accesso a tali dati esporrebbe il ricorrente ad un pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 397, ma anche un "pregiudizio imminente ed irreparabile" in relazione all´udienza di discussione relativa al procedimento penale in corso; il ricorrente ha anche rappresentato che tali dati risultano necessari per la verifica di specifiche circostanze di fatto (che ha anche sinteticamente descritto) nell´ambito dell´indagine penale che vede coinvolto il ricorrente come indagato; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 febbraio 2014, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice")ha invitato il predetto titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota datata 20 febbraio 2014 con la quale Telecom Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Guerra, ha manifestato la volontà di aderire alla richiesta del ricorrente inviando, con comunicazione riservata al solo ricorrente, i dati di traffico "in entrata" di cui all´utenza in questione relativi alla mattina del 5 aprile 2013;

VISTA la nota del 24 febbraio 2014 con la quale il ricorrente ha confermato di aver ricevuto i dati richiesti con il ricorso e di poter pertanto "definire chiusa la questione";

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente, sia pure dopo la presentazione del ricorso, trasmettendo allo stesso i dati relativi al traffico telefonico entrante sulla propria utenza telefonica fissa con riferimento alla mattina del 5 aprile 2013;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Telecom Italia S.p.A., nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico della Telecom Italia S.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 3 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia