g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 27 marzo 2014 [3211952]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3211952]

Provvedimento del 27 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 160 del 27 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto in data 17 dicembre 2013 con cui XY ha chiesto ad Unicredit S.p.A. di conoscere i nominativi dei dipendenti della banca che hanno effettuato visualizzazioni ed operato sul suo conto corrente e deposito titoli dopo il 15 giugno 2012, data in cui tali rapporti erano stati trasferiti dall´agenzia di XX all´agenzia Unicredit di KK Nucleo Industriale o comunque di sapere "se i dipendenti Unicredit dell´agenzia di XX hanno effettuato visualizzazioni sul conto corrente e deposito titoli successive alla data del 15 giugno 2012"; ciò, in quanto, a seguito di un reclamo inoltrato via e-mail dal ricorrente in data 27 settembre 2012 al servizio clienti della banca, in cui si lamentava anche l´inefficienza di due impiegati dell´agenzia XX nominativamente indicati, tali impiegati avrebbero presentato querela per diffamazione nei confronti dell´interessato citando i commenti scritti da quest´ultimo nella segnalazione, commenti che, a parere dell´interessato, sarebbero dovuti rimanere riservati ed anonimi;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 dicembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 17 febbraio 2014 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 20 gennaio 2014 con la quale Unicredit S.p.A., richiamandosi a quanto già comunicato al ricorrente con le lettere del 27 febbraio 2013 e 20 giugno 2013, ha sostenuto che la richiesta avanzata dal ricorrente non può, ad avviso della banca, essere accolta "in quanto esula dai diritti riconosciuti all´interessato dall´art. 7 del Codice Privacy e risulta oggettivamente sproporzionata";

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi presso gli uffici del Garante in data 24 gennaio 2014 nel corso della quale il ricorrente ha dichiarato di non ritenersi soddisfatto della risposta fornita dalla controparte con nota del 20 gennaio 2014; il ricorrente ha quindi ribadito la propria richiesta di conoscere i nominativi dei dipendenti Unicredit dell´agenzia XXi che hanno effettuato accessi e visualizzazione sui rapporti bancari in questione successivamente al 15 giugno 2012, data in cui i rapporti sono stati trasferiti presso altra agenzia Unicredit; rilevato, infine, che nel corso dell´audizione, il ricorrente ha però chiesto che, "qualora anche la banca ritenesse di non voler fornire detti nominativi", di essere informato circa eventuali accessi da parte di dipendenti dell´agenzia di XX, "anche se non nominativamente indicati", che siano stati effettuati dopo il 15 giugno 2012, "in quanto dopo tale data non vi era motivo per i dipendenti di accedere e visualizzare i citati rapporti, essendo stati trasferiti ad altra filiale della banca";

VISTA la nota inviata in data 14 febbraio 2014 con la quale la banca resistente, dopo aver fornito l´elenco dei rapporti intrattenuti dal ricorrente, anche in cointestazione, presso l´agenzia XX, ha sostenuto che tali rapporti, a seguito di specifica richiesta del ricorrente, sono stati trasferiti in data 15 giugno 2012 presso l´Agenzia KK Nucleo Industriale e successivamente estinti nel corso del 2013; rilevato che, a fronte della segnalazione via e-mail al servizio clienti inoltrata dal ricorrente in data 27 settembre 2012 (di cui la banca ha allegato copia), la resistente "dispose le attività idonee alla sistemazione della anomalia (…) segnalata presso la suddetta agenzia XX" e che "in tale occasione fu necessario altresì informare i dipendenti interessati dell´esistenza del reclamo –comunque indirizzato alla Banca privo di alcuna avvertenza circa l´eventuale natura "riservata" del contenuto dello stesso-" allo scopo di chiedere ai medesimi dipendenti i necessari chiarimenti circa le contestazioni sollevate dal ricorrente; rilevato che, a seguito del successivo reclamo inoltrato dal ricorrente in data 28 gennaio 2013 (anch´esso allegato in copia), la banca ha nuovamente disposto i dovuti accertamenti, "dai quali tuttavia non emersero circostanze e/ fatti irregolari" da parte dei dipendenti della stessa, come peraltro già rappresentato al ricorrente nelle note di risposta, nonché nei diversi colloqui con la locale Direzione; rilevato che la banca, nel sottolineare che i dipendenti delle due agenzie interessate, come tutti i dipendenti della banca, sono stati nominati incaricati del trattamento per lo svolgimento delle rispettive mansioni e "sono autorizzati esclusivamente all´esecuzione delle operazioni bancarie e tenuti al riserbo delle informazioni utilizzate", ha precisato che i dati del ricorrente "sono stati trattati per perfezionare dapprima il trasferimento dei rapporti e poi la loro successiva estinzione, nonché per riscontrare i (..) reclami e sono attualmente conservati nel rispetto dei criteri di sicurezza e di riservatezza, in osservanza degli obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente"; rilevato, infine, venendo al caso di specie, che la banca "rimane estranea agli ambiti inerenti alla sfera personale dei propri dipendenti" ed è venuta a conoscenza delle questioni insorte fra il ricorrente e gli impiegati citati solo attraverso le generiche informazioni riportate nelle comunicazioni inviate alla banca dal ricorrente stesso;

VISTA la nota inviata in data 20 febbraio 2014 con la quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto dell´ulteriore riscontro della banca;

RILEVATO che la resistente ha nel corso del procedimento dichiarato che la e-mail di lamentela, non avente contenuto riservato, inoltrata dal ricorrente alla casella di posta elettronica della banca, successivamente al trasferimento dei rapporti bancari in questione, ha ovviamente reso necessario, nell´ambito delle consuete istruttorie volte al miglioramento della qualità dei servizi, informarne i dipendenti interessati allo scopo di acquisire da questi ultimi i necessari chiarimenti circa le contestazioni sollevate dal ricorrente in ordine alla loro condotta professionale; la banca ha inoltre confermato di non aver riscontrato, neanche a seguito degli ulteriori accertamenti avviati, alcuna irregolarità da parte dei propri dipendenti, atteso che i dati del ricorrente sono stati trattati dai dipendenti, incaricati del trattamento per lo svolgimento delle mansioni assegnate, per perfezionare dapprima il trasferimento dei rapporti e poi la loro successiva estinzione, nonché per riscontrare i reclami inoltrati dall´interessato e sono attualmente conservati nel rispetto dei criteri di sicurezza e di riservatezza, in osservanza degli obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente; rilevato, infine, che la banca ha comunque ribadito la propria estraneità alle vicende personali, anche di tipo giudiziario, che hanno interessato il ricorrente e gli impiegati oggetto della segnalazione in questione; ritenuto pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la società resistente fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia