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Provvedimento del 20 marzo 2014 [3180908]

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[doc. web n. 3180908]

Provvedimento del 20 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 141 del 20 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 10 dicembre 2013, presentato da XY in qualità di legale rappresentante di KW s.a.s., rappresentata e difesa dall´avv. Gianluca Nargiso, nei confronti di Optima Italia S.p.A., con il quale la ricorrente, in relazione ad alcune fatture per la fornitura del servizio di telefonia e servizi accessori e non avendo ottenuto riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lgs n.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano, con particolare riferimento a quelli contenuti nel contratto eventualmente sottoscritto o nella registrazione telefonica intercorsa; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 gennaio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 7 febbraio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail l´11 febbraio 2014 con la quale il ricorrente, non avendo ancora ottenuto alcun riscontro, ha ribadito integralmente le richieste formulate con il ricorso;

VISTE le note pervenute via e-mail il 28 gennaio 2014 e l´11 febbraio 2014 con le quali la società resistente, nel fornire riscontro alle istanze dell´interessata, ha precisato che la ricorrente "in data 18.3.2013, previo appuntamento telefonico acquisito da un´agenzia di telemarketing autorizzata, sottoscriveva con la scrivente, presso i propri locali commerciali, un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica", di cui ha allegato copia;

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle istanze dell´interessata, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Optima Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia