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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di SIGE S.p.a.- 20 marzo 2014 [3174840]

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[doc. web n. 3174840]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di SIGE S.p.a.- 20 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 139 del 20 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo privacy della Guardia di finanza, nel corso di accertamenti svolti presso la società Domenico Sanfilippo Editore S.p.a., in esecuzione della richiesta di informazioni n. 3029/78073 del 7 febbraio 2012 formulata ai sensi dell´art. 157 del d.lgs. 30 giugno 2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), rilevava che, presso lo stabile sito in Catania, Via Odorico da Pordenone n. 50, era presente un sistema di videosorveglianza, la cui titolarità era riconducibile a Società Industriale Grafica Editoriale S.p.a. (di seguito "SIGE"), come riportato nei verbali di operazioni compiute del 3 e 4 aprile 2012 e nel verbale di assunzione informazioni del 5 aprile 2012. L´impianto di videosorveglianza è risultato composto da 13 telecamere, dislocate sull´intero stabile, "attive in tutto l´arco delle 24 ore, tutte a focale fissa e non brandeggiabili, le cui immagini sono visionabili su dei monitor presenti in tre postazioni (…)", collegate a un sistema di registrazione delle immagini. E´ stato verificato, inoltre, che il registratore digitale era impostato per la conservazione delle immagini fino a 13 giorni e che, effettivamente, le immagini più datate risalivano al 20 marzo 2012, ovvero a un periodo superiore a quello massimo previsto dal Garante con il provvedimento sulla videosorveglianza dell´8 aprile 2010 (doc. web n. 1712680). E´ stato, anche, accertato che, a fronte del trattamento di dati personali effettuato mediante il suddetto impianto, erano presenti due cartelli riportanti la dicitura "Zona soggetta a vigilanza elettronica", privi dell´indicazione del titolare e delle finalità del trattamento, collocati ben oltre l´inizio del campo di ripresa delle telecamere;

VISTO il verbale n. 27/2012 del 18 aprile 2012 con cui sono state contestate alla SIGE S.p.a., con sede legale in Catania, Via Odorico da Pordenone n. 50, P.I.00253630875, in persona del legale rappresentante pro-tempore, le violazioni amministrative previste dall´art. 161 del Codice, in relazione all´inidonea informativa resa agli interessati, dall´art. 162, comma 2-ter del medesimo Codice per l´inosservanza del provvedimento sulla videosorveglianza (punti 3.3 e 3.4 relativi ai tempi di conservazione delle immagini);

RILEVATO che dal rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dal predetto Nucleo che non risultano effettuati i pagamenti in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 con cui la parte, in relazione alla contestazione per inidonea informativa, ha rilevato che, nel verbale di contestazione, gli agenti accertatori hanno omesso di riferire della presenza di un ulteriore cartello, posto all´ingresso dello stabile, recante un´informativa conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento sulla videosorveglianza. Tale situazione, invece, era stata rappresentata dagli stessi agenti nel verbale n. 28, recante la contestazione di violazione amministrativa nei confronti della Domenico Sanfilippo Editore s.p.a. Secondo la parte, dunque, "il suddetto cartello, di cui inspiegabilmente ed erroneamente non vi è traccia nel verbale n. 27/2012, (…) riporta correttamente l´informativa minima richiesta e prevista dall´art. 13, comma 3 (…)". In ogni caso, il rinvio ad un´informativa completa è stato predisposto dalla società mediante la redazione del Documento programmatico sulla sicurezza, in cui sono contenute tutte le informazioni relative alle misure di sicurezza predisposte a tutela dei dati personali, anche mediante il sistema di videosorveglianza. La parte ha poi fatto presente che, rispetto all´accesso posto sul retro del fabbricato, anch´esso soggetto al campo di ripresa delle telecamere, non ha ritenuto necessario apporre la relativa informativa trattandosi di un´area ad uso esclusivo dell´amministratore della società (e assolutamente escluso all´accesso al pubblico). Infine, quanto al rilievo mosso dalla Guardia di finanza secondo cui il numero di cartelli collocati nell´intera area sottoposta a videosorveglianza fosse esiguo, la parte ha rilevato come nel citato provvedimento sulla videosorveglianza sia prevista la possibilità, e non la necessità, che in presenza di più telecamere siano installati più cartelli, in relazione alla vastità dell´area e alle modalità di ripresa. Rispetto, invece, alla contestazione per l´inosservanza del provvedimento, la parte ha fatto presente che la conservazione delle immagini oltre le 48 ore è avvenuta in maniera del tutto eccezionale, a seguito di numerose minacce ricevute. Pertanto, l´esigenza di monitorare in modo più assiduo i movimenti nella sede della società, ha indotto la stessa a conservare le immagini raccolte per un periodo maggiore di quello previsto per legge, in assoluta buona fede e senza attivare la procedura di verifica preliminare;

LETTO il verbale di audizione, svoltosi in data 8 aprile 2013 ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha ribadito quanto già dichiarato nelle memorie difensive;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla parte non risultano idonee in relazione a quanto contestato, in quanto il trattamento dei dati personali effettuato per mezzo del sistema di videosorveglianza non risulta lecito sotto diversi punti di vista. In primo luogo, per quel che concerne l´informativa, dagli accertamenti ispettivi eseguiti dalla Guardia di finanza è risultato che il sistema di videosorveglianza fosse sufficientemente complesso, composto da 13 telecamere distribuite su più piani dell´edificio in cui, tra l´altro, hanno sede diverse società. Risulta, infatti, dal verbale del 3 aprile 2012 che, oltre alle telecamere installate dalla SIGE, ve ne fossero altre tre installate dalla società Sicilia Multimedia s.r.l. (la quale si configura come titolare del relativo trattamento). Risulta dagli atti che il cartello recante l´informativa, posto all´ingresso dello stabile (di cui, secondo la parte, gli agenti hanno omesso di riferire nel verbale), è stato posizionato proprio dalla Sicilia Multimedia s.r.l. Tale circostanza è stata confermata dal sig. Beniamino Riggi che, in qualità di rappresentante legale pro-tempore della SIGE, ha partecipato alle operazioni della Guardia di finanza, dichiarando che "per quanto riguarda l´accesso dall´ingresso principale non è stato predisposto alcun cartello, in quanto è già presente un cartello riportante l´informativa relativa alla videosorveglianza, predisposto da un´altra società" (verbale del 5 aprile 2012). La presenza di un´informativa posta all´ingresso dell´edificio, quindi, si riferiva ad un trattamento posto in essere da un soggetto diverso dalla SIGE che, infatti, non è stato oggetto di alcun rilievo. Invece, il verbale di contestazione ha riguardato l´inidoneità dell´informativa resa dalla SIGE, relativamente al trattamento effettuato mediante le proprie videocamere, sulla base del fatto che i due cartelli posti al primo e al secondo piano dello stabile sono risultati privi dell´indicazione del titolare e delle finalità del trattamento. Sotto questo aspetto, il citato provvedimento sulla videosorveglianza prevede espressamente che gli interessati devono essere messi in grado di conoscere, attraverso l´informativa semplificata di cui l´Autorità ha indicato un modello allegato allo stesso provvedimento, almeno gli estremi del titolare del trattamento e le finalità dello stesso, nonché di sapere se le immagini sono solo visionate o anche registrate. Ciò risulta particolarmente rilevante nel caso in cui (come quello di specie), sui medesimi spazi insistono sistemi di videosorveglianza gestiti da titolari diversi. La mancanza di questi elementi, come è stato accertato nel caso di specie, rende l´informativa inidonea con conseguente violazione dell´art. 13 del Codice. Sul punto non è, pertanto, conferente l´argomentazione della parte secondo cui l´informativa era presente nel DPS, a disposizione di chiunque ne facesse richiesta. Infine, va rilevato che la presenza di due soli cartelli, tra l´altro inidonei e non facilmente visualizzabili, in relazione a un numero assai più elevato di telecamere, distribuite su una vasta area, concorre a individuare una situazione, nella quale il trattamento di dati personali è stato effettuato in maniera non conforme alle indicazione fornite dal Garante nel provvedimento sulla videosorveglianza. Con riferimento, invece, alla violazione relativa all´inosservanza del provvedimento, pur non entrando nel merito degli eventi che hanno determinato la società a conservare le immagini per un periodo superiore a quello stabilito dalla legge, tali argomentazioni non permettono di applicare al caso in esame l´esimente della buona fede di cui all´art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Si richiamano ancora una volta le disposizioni contenute nel provvedimento sulla videosorveglianza, il quale precisa che la cancellazione delle immagini deve avvenire entro un termine massimo individuato nelle 24 ore dal momento della rilevazione (punto 3.4 del provvedimento), facendo salva la possibilità di allungare la conservazione delle immagini fino a 7 giorni sulla base di comprovate e specifiche esigenze. In tutti i casi in cui si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore a sette giorni, deve essere presentata una istanza di verifica preliminare all´Autorità, alla quale spetta il compito di valutare i presupposti e, nel caso, definire le misure e gli accorgimenti che il titolare dovrà adottare a garanzia dei diritti degli interessati. Nel caso in esame, gli agenti accertatori hanno verificato che le immagini risalivano a circa 12 giorni precedenti, un periodo superiore a quello massimo di sette giorni stabilito dal Garante nel citato provvedimento, termine entro il quale la decisione sulla conservazione delle immagini poteva essere adottata autonomamente dalla società;

RILEVATO, pertanto, che SIGE S.p.a. ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, rendendo un´informativa inidonea ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice e in violazione di quanto previsto dal provvedimento del Garante sulla videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-ter, del Codice che punisce l´inosservanza dei provvedimenti di cui all´art. 154, comma 1, lett. c), con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice, il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) con riferimento alla violazione di cui all´art. 161 del Codice, e nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila) con riferimento alla violazione di cui all´art. 162, comma 2-ter, applicate in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, per un ammontare complessivo pari a euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a SIGE S.p.a., con sede legale in Catania, Via Odorico da Pordenone n. 50, P.I.00253630875, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161, 162, comma 2-ter, del Codice indicate in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia