g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 27 febbraio 2014 [3117783]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3117783]

Provvedimento del 27 febbraio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 99 del 27 febbraio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 25 novembre 2013 da XY nei confronti dell´avv. Maddalena Claudia Del Re, con il quale il ricorrente, ritenendo inidoneo il riscontro ottenuto alle istanze previamente avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste con le quali aveva chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali riferiti a se stesso e alle due figlie minori e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, di  conoscere l´origine dei dati medesimi, le finalità, le modalità e la logica del loro trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento ove designato; il ricorrente ha chiesto inoltre la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 dicembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 20 gennaio 2014 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, pervenuta via e-mail il 20 dicembre 2013, con la quale la resistente, nel confermare di essere in possesso di dati personali relativi al ricorrente e alle sue figlie minori, ha dichiarato di averli raccolti su mandato della propria assistita, "Sig.ra (…)", moglie separata del ricorrente, per lo svolgimento dell´incarico difensivo nel procedimento di separazione giudiziale tra l´interessato e la propria cliente e in un altro procedimento di natura penale, entrambi in corso, precisando altresì che "gli stessi sono stati trasfusi in atti giudiziari accessibili e conoscibili al ricorrente in quanto parte dei suddetti procedimenti";

VISTA la nota, datata 2 gennaio 2014, con la quale il ricorrente, nel contestare il riscontro ricevuto, ha sostenuto che la resistente è tenuta a comunicare tutti i dati di cui è in possesso indipendentemente dal fatto che gli stessi siano rinvenibili presso altri titolari del trattamento e ha quindi ribadito la richiesta di accedere "a tutti i dati personali che riguardano lui e le proprie figlie, contenuti in tutti i documenti depositati sia in sede civile che penale che in qualsiasi sede", ivi compresi i dati contenuti nella documentazione intercorsa tra i diversi legali che sia attualmente nella disponibilità dell´avv. Del Re;

VISTA la nota, pervenuta via e-mail il 28 gennaio 2014, con la quale la resistente, nel ribadire quanto affermato nella nota precedente, ha ulteriormente chiarito di "non essere in possesso di altri dati oltre quelli versati in atti giudiziari (…)"; la stessa infatti "non possiede né vuole possedere dati o atti o documenti non utilizzati in atti giudiziari quali tesserini asl, video, foto, analisi cliniche e quant´altro elencato dal ricorrente"; nella medesima nota la resistente, nell´evidenziare l´inopportunità della richiesta del ricorrente di avere accesso alle informazioni inerenti la corrispondenza tra legali in quanto una siffatta comunicazione comporterebbe per la resistente la violazione delle norme deontologiche forensi  (in particolare art. 28 del Codice deontologico forense), ha comunicato la propria disponibilità "a mettere a disposizione tutti gli atti giudiziari inerenti i procedimenti pendenti tra il ricorrente e la propria assistita";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 14 febbraio 2014 con la quale il ricorrente, nel ritenere non veritiera l´affermazione di controparte di non detenere dati ulteriori rispetto a quelli depositati nel procedimento di separazione giudiziale, ha ribadito integralmente le richieste formulate con il ricorso;

VISTA la comunicazione del 25 febbraio 2014 con la quale la resistente, nel modificare parzialmente le proprie posizioni, ha manifestato la propria disponibilità a consentire l´accesso anche alla corrispondenza intrattenuta con i legali di controparte; ciò però solo nel momento in cui saranno definite le vicende giudiziarie in corso;

RILEVATO che l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice può avere ad oggetto anche i dati personali trattati da liberi professionisti, ivi compresi gli avvocati che li trattano in relazione all´esercizio del legittimo diritto di difesa, pur se con le garanzie e nei limiti normativamente previsti (cfr. in particolare, l´art. 8, comma 2, lett. e), che prevede una particolare ipotesi di differimento dell´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice; rilevato, in particolare, che l´esercizio del diritto di accesso di cui al citato art. 7 del Codice può comunque riguardare le sole informazioni di carattere personale e non anche, secondo quanto disposto dall´art. 8, comma 4, del medesimo Codice, l´indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione o possibili considerazioni a carattere difensivo eventualmente espresse in sede di esercizio del mandato difensivo (ipotesi che rileva nel caso di specie, con specifico riguardo alle comunicazioni intrattenute dall´odierna resistente con i legali di controparte);

RILEVATO che la resistente, pur avendo confermato di detenere dati personali del ricorrente e delle sue figlie minori per lo svolgimento degli incarichi difensivi relativi a procedimenti tuttora pendenti, ha affermato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di "non essere in possesso di altri dati oltre quelli versati in atti giudiziari (…)";

RITENUTO quindi che può essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine ai dati personali confluiti negli atti di cui ai procedimenti giudiziari in corso, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente, affermando di "non essere in possesso di altri dati oltre quelli versati in atti giudiziari (…)" dati che risultano essere in possesso di parte ricorrente in quanto conservati all´interno della documentazione già messa a disposizione delle parti processuali e quindi anche nella piena disponibilità di parte ricorrente;

RITENUTO invece di dover dichiarare infondata la richiesta del ricorrente di avere accesso ai dati contenuti nella corrispondenza intercorsa tra la resistente e gli altri legali coinvolti nelle vicende giudiziarie in cui è parte il ricorrente, alla luce del disposto di cui all´art. 8, comma 4 del Codice che (contrariamente anche a quanto sostenuto dalla resistente nella sua ultima memoria) preclude del tutto l´accesso a questa tipologia di informazioni;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti tenuto conto della peculiarità della vicenda e della parziale infondatezza delle richieste del ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondata la richiesta di accesso ai dati contenuti nella corrispondenza intercorsa tra la resistente e gli altri legali coinvolti nelle vicende giudiziarie di cui è parte il ricorrente;

b) dichiara non luogo a provvedere sulle restanti richieste di accesso;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia