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Provvedimento del 6 febbraio 2014 [3101842]

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[doc. web n. 3101842]

Provvedimento del 6 febbraio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 66 del 6 febbraio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 31 ottobre 2013 nei confronti di Banca Popolare SanFelice 1893 soc. coop. p.a., con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Massimo Pincione, in qualità di chiamato all´eredità del padre defunto "nella sua doppia veste di erede legittimario e di erede testamentario", reiterando le istanze già in precedenza avanzate richiamando gli artt. 7 e 9 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 gennaio 2013 (di seguito "Codice"), ha chiesto la consegna della documentazione bancaria relativa al medesimo "dietro il pagamento di un contributo che contempli solamente le spese vive" giustificate dalla banca; ciò tenuto conto del fatto che, al fine di ricostruire l´asse ereditario sul quale determinare le porzioni ereditarie spettanti al ricorrente e al di lui fratello, erede solo per la quota di legittima, risulta necessario "conoscere nel modo dettagliato quanto denaro il de cuius aveva in vita versato al figlio chiamato solo per la legittima in quanto tali somme di denaro vanno imputate alla somma finale che il legittimario ha diritto, se del caso, a prelevare dall´asse ereditario"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 novembre  2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità in data 3 dicembre 2013, nonché la nota del 23 dicembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 27 novembre 2013, con cui l´istituto di credito resistente, nel rappresentare di aver già fornito riscontro alle istanze del  ricorrente, ha rilevato di  essersi sin da subito resa "disponibile ad estrarre copia di tutta la documentazione", specificamente richiesta dall´interessato, in relazione alla quale, tenuto conto dell´entità della stessa, ha sollecitato la  corresponsione di "un importo a titolo di rimborso per le spese vive e i tempi di lavorazione"; ciò eccependo la riconducibilità della richiesta medesima alla previsione di cui all´art. 119 del d.lg. 385/1993 (cd. Testo Unico bancario), "come tale subordinata alle conseguenze economiche previste" da tale disposizione,  circostanza che il ricorrente ha dimostrato di conoscere tenuto conto del contenuto delle comunicazioni inviate a tal fine alla banca in cui ha chiesto "di conoscere i tempi e i costi necessari all´evasione" della pratica;

VISTA la nota, datata 2 dicembre 2013, con cui il ricorrente, nel contestare le affermazioni di controparte, ha ribadito le proprie richieste rappresentando che le stesse non risultano fondate sull´art. 119 TUB, ma sull´art. 7 del d.lgs. 196/2003 "che consente di venire a conoscenza dei documenti che riguardano specificamente l´interessato", eccependo altresì l´illegittimità della condotta tenuta dall´istituto di credito che, proprio in virtù dell´art. 119, subordina il rilascio dei dati richiesti al pagamento, da parte del ricorrente, di "un corrispettivo non dovuto passandolo come fondo spese per consegnare al titolare del rapporto quanto gli spetta", ma il cui ammontare originariamente comunicato è stato modificato a seguito della "minaccia del ricorrente di adire le vie legali";

VISTA la nota, datata 10 gennaio 2014, con cui l´istituto resistente, prendendo atto di quanto dichiarato dall´interessato, ha ribadito il riscontro già fornito nella nota precedentemente inviata;

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall´Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, che possono riguardare anche soggetti diversi dall´interessato, effettuata ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario e le richieste, avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti; con riferimento a quest´ultimo tipo di richieste l´art. 10 del Codice prevede, in particolare, che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati, a titolo gratuito, all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico, in ogni caso previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato inoltre che la previsione di cui all´art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l´istanza di accesso ai dati personali in un´istanza di accesso a documenti;

RILEVATO peraltro che, dalle note allegate dalle parti nel corso del procedimento, risulta che le informazioni richieste sarebbero disponibili, sotto forma di copia della documentazione bancaria intestata al de cuius e relativa agli ultimi dieci anni, presso la filiale indicata dalla banca resistente, il rilascio delle quali sarebbe tuttavia subordinato alla corresponsione delle spese di riproduzione a seguito di una richiesta avanzata dall´interessato anteriormente al ricorso;

RILEVATO che, nel caso di specie, non risulta applicabile la disciplina in materia di protezione dei dati personali avendo l´interessato formulato nel ricorso esplicita richiesta di consegna della documentazione bancaria riferita ai rapporti intrattenuti dal defunto con la banca resistente, mostrandosi peraltro disponibile a corrispondere le spese vive sostenute per la riproduzione e manifestando così la volontà di avvalersi del diritto di accesso previsto dalla normativa in materia bancaria; rilevato altresì che, tenuto conto delle finalità sottese all´esercizio del diritto di accesso dichiarate esplicitamente dall´interessato, la comunicazione dei dati personali effettuata in virtù della normativa in materia di protezione dei dati personali non consentirebbe all´odierno ricorrente di conoscere eventuali dati riferiti a terzi (quali sarebbero, nel caso di specie, le operazioni bancarie aventi come beneficiario il fratello) i cui dati identificativi dovrebbero essere comunque oscurati dalla resistente; rilevato pertanto che solo l´esercizio del diritto di cui all´art. 119 del TUB può consentire all´interessato di conseguire il risultato esplicitamente e ripetutamente posto a base della sua iniziativa;

RITENUTO, pertanto, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare infondato il ricorso;

RITENUTO di dover compensare, per giusti motivi, le spese del procedimento fra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia