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Procedura relativa ai ricorsi - L'innammissibilità del ricorso non pregiudica la richiesta di ricsarcimento danni dinanzi l'autorità giudiziaria -...

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 [doc. web n. 30895]

Procedura relativa ai ricorsi - L´innammissibilità del ricorso non pregiudica la richiesta di ricsarcimento danni dinanzi l´autorità giudiziaria - 20 dicembre 1999

L´accertata inammissibilità del ricorso, non pregiudica la facoltà per il ricorrente di chiedere il risarcimento dei danni dinanzi all´autorità giudiziaria, ove ne ricorrano i presupposti, e di esercitare i diritti tutelati dal citato art. 13 nei confronti di titolari del trattamento che potrebbero detenere suoi dati di carattere personale.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dalla Sig.a ... rappresentata dagli avvocati .... e ... ed elettivamente domiciliata in .. presso lo studio dell´avv. ....;

nei confronti di ...;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art. 7 , comma 2, lettera a) del d.P.R. 31/3/1998 n. 501;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

VISTA la documentazione in atti;

PREMESSO:

La ricorrente lamenta che il proprio coniuge abbia prodotto alcuni documenti nel corso della causa di separazione giudiziale da lei promossa, concernenti una liquidazione stragiudiziale di danni effettuata dalla .... a favore di essa ricorrente in riferimento ad un incidente occorsole nel 1993. A suo giudizio, la .... sarebbe stato l´unico soggetto in grado di rilasciare copia di tali documenti al proprio coniuge ed avrebbe violato così il proprio diritto alla riservatezza effettuando una comunicazione senza che ricorresse il proprio consenso, né l´ipotesi giustificativa di cui all´art. 20 , lett. g) della legge n. 675/1996.

Di qui la presentazione del ricorso con il quale ha chiesto di adottare "i provvedimenti .... ritenuti più opportuni alla tutela della ricorrente".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

1. Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l´esame dei ricorsi al Garante previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996 .

2. Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998 ).

3. Con deliberazione del 1 marzo 1999, n. 5 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999), il Garante ha poi individuato ai sensi del citato art. 19 i casi in cui, anche su invito dell´Ufficio, il ricorso inammissibile può essere regolarizzato a cura del ricorrente.

4. Il ricorso è inammissibile.

L´atto, infatti, difetta dei presupposti previsti dall´art. 29 della medesima legge.

Il procedimento previsto dall´art. 29 ha caratteri particolari in quanto con il ricorso che lo introduce non si può lamentare senza particolari formalità ogni violazione di un diritto della personalità, come può avvenire invece in caso di segnalazioni e reclami che possono essere rivolti anch´essi al Garante.

Il ricorso può essere infatti presentato solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento agli specifici diritti tutelati dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675 ) avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte.

Il ricorrente avrebbe dovuto quindi avanzare le proprie richieste, con riferimento appunto ai diritti riconosciuti dal citato art. 13 (diritto di accesso ai dati, di conoscere la loro origine, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, ecc.), nei confronti dei titolari o dei responsabili del trattamento, ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione.

Va precisato infatti che la proposizione immediata del ricorso al Garante è possibile solo nell´ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile".

Di questa evenienza non vi è cenno nel ricorso in esame, dove, come detto, non vi è alcun richiamo al previo esercizio dei diritti di cui all´art. 13 .

In allegato al ricorso è stata prodotta una lettera del 3 marzo 1999 indirizzata dalla ricorrente e dal legale della stessa alla .... Tale lettera si configura come una generica denuncia di violazione della legge n. 675/1996, nella quale non vi è alcun riferimento, anche indiretto, agli specifici diritti tutelati dal predetto art. 13 . La nota contiene infatti una mera diffida dal compiere "ogni ulteriore atto che comporti la violazione dei diritti" della ricorrente ed è rivolta solo ad impedire la diffusione di "atti e/o documenti riguardanti la posizione del sinistro".

L´accertata ipotesi di inammissibilità rende superfluo individuare ulteriori presupposti di inammissibilità relativi al contenuto del ricorso e, a fortiori, la sua fondatezza in riferimento alle disposizioni della legge n. 675/1996 che permettono il trattamento di dati per finalità di tutela di un diritto anche di terzi in sede giudiziaria.

L´accertata inammissibilità non pregiudica la facoltà per la ricorrente di chiedere il risarcimento dei danni dinanzi all´autorità giudiziaria, ove ne ricorrano i presupposti, e di esercitare i diritti tutelati dal citato art. 13 nei confronti di titolari del trattamento che potrebbero detenere suoi dati di carattere personale.

PER QUESTI MOTIVI:

il Garante dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 20 dicembre 1999

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
30895
Data
20/12/99

Tipologie

Decisione su ricorso