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Provvedimento del 30 gennaio 2014 [3046043]

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[doc. web n. 3046043]

Provvedimento del 30 gennaio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 47 del 30 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 24 ottobre 2013, nei confronti di Crif S.p.A., con il quale XY, rappresentata e difesa dall´avv. Federica Citoni, ha chiesto, in via principale, la cancellazione dei dati personali che la riguardano relativi a delle segnalazioni negative attinenti ad una sentenza di fallimento risalente al 2001, nonché a un decreto di trasferimento conseguente e connesso alla predetta procedura concorsuale, conclusasi in data 20 maggio 2003, nonché, in via subordinata, "la sospensione della visibilità dei dati (…) in attesa dell´emanazione del nuovo codice deontologico in materia"; la ricorrente ha, in particolare, lamentato l´illegittimità del trattamento eccependo che la perdurante visibilità delle predette informazioni, peraltro lesive "dell´immagine commerciale e finanziaria" dell´interessata, risulterebbe eccedente rispetto alle finalità del trattamento, in quanto "nessuna rilevanza può avere, ai fini della valutazione dell´affidabilità creditizia della ricorrente, la mera menzione di pregiudizievoli che risalgono ad oltre 12/10 anni or sono", oltreché non conforme al principio di completezza, tenuto conto del fatto che "nella visura Crif S.p.A. (…) relativa al nominativo della istante, l´indicazione del decreto di trasferimento non è chiara e non è integrale, poiché la locuzione utilizzata genera confusione e non individua con precisione la natura giuridica e gli effetti del provvedimento indicato"; rilevato che la ricorrente ha chiesto infine di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 ottobre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 20 dicembre 2013 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 15 novembre 2013, con cui la resistente, nel confermare la legittimità del trattamento posto in essere cha ha ad oggetto informazioni tratte da fonte pubblica "liberamente accessibili e consultabili da chiunque", ha rilevato che i dati riferiti alla ricorrente "sono aggiornati e coerenti con quanto registrato presso le fonti di provenienza, come si evince dalle ispezioni ipotecarie effettuate presso l´Agenzia delle Entrate" allegate al riscontro, dichiarando comunque di aver provveduto, nelle more dell´adozione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, "a sospendere temporaneamente la visibilità delle informazioni" riguardanti la ricorrente;

RILEVATO che il trattamento effettuato dalla resistente ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali informazioni, in termini generali, possono essere allo stato lecitamente utilizzate senza il consenso dell´interessata ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice;

RILEVATO, tuttavia, che in relazione a tali tipologie di trattamento è stato aperto un tavolo di lavoro con gli operatori del settore finalizzato alla redazione del codice deontologico di cui all´art. 118 del Codice (che dovrà necessariamente, ai sensi del successivo art. 119, individuare anche "termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri, ed elenchi") al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per quanto concerne in particolare le categorie di dati trattati, le operazioni da svolgere sugli stessi ed i limiti temporali di conservazione dei dati in questione;

RILEVATO comunque che, allo stato, il titolare del trattamento, tenendo  conto delle istanze avanzate dall´interessata, ha dichiarato di aver provveduto a disporre la sospensione temporanea della visibilità dei dati indicati dalla medesima;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento provveduto a fornire un riscontro adeguato;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.30 giugno 2003, n.196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia