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Provvedimento del 30 gennaio 2014 [3031311]

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[doc. web n. 3031311]

Provvedimento del 30 gennaio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 44 del 30 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante il 28 ottobre 2013 nei confronti di Unicredit S.p.A., con cui Ciriaco Zampetti e Giuseppina Cosina, rappresentati e difesi dagli avv. Simonetta Verlingieri e Costanzo Di Pietro, nel ribadire le istanze avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), hanno chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che li riguardano relativi ai contratti di conto corrente di corrispondenza nn. 4346215, 7056257, 10890887, 7147490, 12272-00, 12308, 4286359, 3552234 e al contratto di mutuo n. 1793509-850 stipulato il 1 aprile 1995, con particolare riferimento ai dati contenuti nei contratti e nella documentazione contabile relativa all´intera durata del rapporto; i ricorrenti hanno chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; 

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 novembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 19 dicembre 2013 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice la proroga del termine per la decisione  sul ricorso;

VISTA la nota datata 26 novembre 2013 con la quale la banca resistente, nel fornire l´elenco dei dati personali (anagrafici e identificativi) e dei rapporti contrattuali intercorsi con Ciriaco Zampetti (come persona fisica e con l´omonima ditta individuale) e Giuseppina Cosina, ha dichiarato che la documentazione contrattuale e contabile (contratti di conto corrente, di affidamento, di apertura di credito ed estratti conto) reperita con difficoltà (presso gli archivi centrali ove la medesima è stata archiviata a seguito della chiusura dei rapporti) potrà essere ritirata data la "mole estremamente considerevole" presso il Centro Imprese Benevento Rettori; rilevato che per quanto concerne in particolare il mutuo n. 1793509 (ex n. 1122730) concesso il 1° aprile 1995, la banca ha potuto comunicare, nelle more del reperimento del relativo fascicolo amministrativo, solo i dati desunti dalle evidenze informatiche in attesa di fornire quanto prima "un prospetto riepilogativo contenente la specifica delle singole rate e l´indicazione delle date in cui le rate stesse sono state pagate";

VISTA la nota pervenuta il 27 novembre 2013 con la quale i ricorrenti hanno dichiarato che la banca avrebbe consegnato loro solo parte della documentazione richiesta e che sono ancora in attesa di ricevere le informazioni relative al mutuo in questione;

VISTA la nota inviata in data 10 gennaio 2014 con la quale la banca resistente ha dichiarato di essere ancora impegnata nell´attività di recupero della documentazione non ancora fornita ai ricorrenti;

VISTA la nota inviata in data 20 gennaio 2014 con la quale la banca resistente ha trasmesso ai ricorrenti il prospetto dei dati contabili/amministrativi del mutuo n. 1793509 (ex n. 1122730) solo a partire dalla rata n. 9 scadenza 30.06.1997 posto che la banca "non dispone dei dati relativi alle prime otto rate (scadenze dal 30.06.1995 al 31.03.1997), in quanto non pervenute a seguito del conferimento dell´ex Credito Italiano in UniCredit, né è stato possibile rintracciare negli archivi della banca il fascicolo amministrativo del suddetto mutuo, verosimilmente andato disguidato"; rilevato che la banca ha sostenuto di poter fornire copia del contratto di mutuo in proprio possesso ai sensi del disposto dell´art. 119, comma 4, del d.lg. n. 385/1993 dietro corresponsione delle relative spese di riproduzione;

RILEVATO che il ricorso concerne un´istanza presa in considerazione dal Garante unicamente come richiesta volta a conoscere i dati personali dei ricorrenti relativi ai menzionati rapporti bancari; precisato che tale diritto di accesso ai dati personali è distinto dal diritto del cliente di ottenere copia di interi atti o documenti bancari, contenenti o meno dati personali, ai sensi dell´art. 119 del testo unico bancario (d.lg. n. 385/1993);

CONSIDERATO che l´art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché questi debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso ai sensi dell´art. 7 del Codice, l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell´interessato, imponendo al medesimo titolare di estrapolare dai propri archivi e documenti solo i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi;

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste degli interessati, seppur successivamente alla presentazione del ricorso, avendo consegnato i dati personali che li riguardano desunti dalle proprie evidenze informatiche ovvero contenuti nella documentazione contrattuale e contabile tuttora posseduta dall´istituto di credito;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Unicredit S.p.A., nella misura di euro 150, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la  dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico di Unicredit S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia