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Provvedimento del 23 gennaio 2014 [3031160]

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[doc. web n. 3031160]

Provvedimento del 23 gennaio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 35 del 23 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 21 ottobre 2013 nei confronti di Pass s.r.l., con cui XY e KW, rappresentati e difesi dall´avv. Roald De Tino, in qualità di soci della XX, società legata, fino al 14 novembre 2012, all´odierna resistente da un rapporto di subagenzia "avente ad oggetto la promozione e la conclusione di contratti assicurativi", nel ribadire alcune delle istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), hanno manifestato, in particolare, la propria opposizione all´ulteriore trattamento dei dati personali che li riguardano; ciò lamentando, in modo specifico, l´avvenuta illecita divulgazione "a tutti i clienti del portafoglio XX", in assenza di previo consenso degli interessati e in misura eccedente rispetto alle finalità perseguite, di dati personali che li riguardano relativi alle "modalità di cessazione del rapporto di lavoro intercorso tra agenzia e subagenzia" mediante "la predisposizione di lettere informative dal contenuto inequivocabilmente allusivo e tendenzioso" riferito a "presunte e mai qualificate irregolarità amministrative" addebitate ai ricorrenti, pur in assenza di un accertamento in tal senso delle autorità competenti; i ricorrenti hanno chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 ottobre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste degli interessati, il verbale dell´audizione tenutasi presso la sede dell´Autorità il 25 novembre 2013, nonché la nota del 19 dicembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 15 novembre 2013, con cui Pass s.r.l., rappresentata e difesa dall´avv. Annalisa Macerata, nel contestare quanto affermato dai ricorrenti, ha eccepito che, in virtù dei rapporti di carattere contrattuale esistenti tra le parti, "il consenso (…) per il trattamento dei dati personali dei ricorrenti – contraenti non è richiesto", rappresentando altresì che "nessuna violazione potrà essere addebitata alla società resistente"; quest´ultima ha infatti rilevato che "in data 14/11/2012 la società Pass revocava la società XX dal mandato di Sub Agenzia "per giusta causa"" tenuto conto del fatto che "i sigg.ri XY e KW si erano resi responsabili di gravi irregolarità nell´espletamento delle loro mansioni professionali, tanto da indurre la società mandante a diffidare la società mandataria/ricorrente ad espletare qualsivoglia attività in nome e per conto della Pass srl, nonché a richiedere la immediata restituzione" di tutta la documentazione dagli stessi detenuta, con particolare riguardo alle polizze emesse e alle "quietanze non ancora incassate", inviando, a seguito di ciò, delle lettere di avviso alla clientela rendendola edotta della revoca del mandato conferito ai ricorrenti di cui venivano specificate le ragioni "al fine di evitare ulteriori pregiudizi ai clienti della società mandante e alla società mandante stessa"; la resistente ha pertanto rilevato la liceità e correttezza delle modalità di comunicazione impiegate, evidenziando la doverosità della condotta adottata "in considerazione del rapporto fiduciario che sottende ai contratti assicurativi" e precisando infine, riguardo la "richiesta avversaria di "sospensione del comportamento illecito consistente nella divulgazione a terzi delle lettere"", che "l´invio della lettera", contestata dagli interessati, "è stato effettuato una tantum (periodo novembre-dicembre 2012) e si è già pertanto concluso da tempo", facendo con ciò venir meno "il presupposto fattuale e giuridico del primo provvedimento richiesto dalla difesa avversaria" ed invocando comunque la necessità del perdurante trattamento dei dati riferiti agli interessati "per l´esercizio del diritto di difesa della società esponente in tutte le sedi preposte (…) in piena conformità con i principi di proporzionalità, pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità difensive";

VISTA la nota, datata 22 novembre 2013, con cui i ricorrenti, nel rilevare  l´incongruenza del riscontro ricevuto riguardo le esigenze difensive allegate da controparte non ritenendole connesse alle istanze avanzate con il presente ricorso, hanno ribadito le proprie richieste rilevando che, anche laddove il consenso non sia richiesto "quando il trattamento  è necessario al fine di adempiere un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l´interessato", sia comunque da ritenersi "lecita unicamente l´attività di raccolta e trattamento dei dati (…) per le sole ed esclusive finalità connesse all´espletamento del rapporto contrattuale di intermediazione assicurativa" e non, come avvenuto nel caso di specie, "per rendere edotta la clientela circa le modalità di cessazione del rapporto di lavoro intercorso con la XX (…) facendo, in particolare, (…) continuo riferimento a responsabilità disciplinari, amministrative e finanche penali assolutamente presunte ed infondate" relativamente ai ricorrenti; i ricorrenti hanno inoltre precisato come con le istanze avanzate dai medesimi non si sia inteso contestare il diritto/dovere della resistente di dare comunicazione alla clientela dell´avvenuta revoca del mandato di subagenzia, ma piuttosto le modalità con cui tale comunicazione è avvenuta mediante la divulgazione di "informazioni dal contenuto lesivo del decoro e dell´immagine professionale dei subagenti" (utilizzando peraltro, per le espressioni in contestazione, i caratteri maiuscoli) contenute in "missive inoltrate (…) a svariate centinaia di clienti"; gli interessati hanno rilevato infine che tale attività non si arrestò, come dichiarato da controparte, nel mese di dicembre 2012, ma proseguì anche nei mesi successivi, seppur utilizzando in parte delle forme diverse unendo all´invio di lettere, dal contenuto comunque attenuato rispetto a quelle trasmesse in precedenza, "un´attività di diffusione orale dei medesimi dati e contenuti lesivi" attuata convocando la clientela presso la sede di Pass s.r.l.;

VISTA la nota, datata 25 novembre 2013, con cui la resistente, nel richiamare quanto già dedotto nella nota precedente, ha chiesto il rigetto delle richieste avanzate da controparte, ribadendo che "l´invio delle lettere alla clientela oggetto delle doglianze di controparte era già cessata tra novembre e dicembre 2012" e negando altresì la veridicità di quanto affermato dai ricorrenti relativamente alla presunta avvenuta "attività di diffusione orale di dati e contenuti lesivi";

RILEVATO che l´istanza di opposizione al trattamento avanzata dai ricorrenti, unica richiesta oggetto del presente procedimento, pur rientrando a pieno titolo tra le richieste che l´interessato può avanzare ai sensi dell´art. 7, comma 4, lett. a) del Codice, presuppone l´esistenza di un trattamento attualmente posto in essere dal titolare, in ordine al quale valutare la fondatezza delle ragioni addotte con il ricorso; rilevato peraltro che, dalla documentazione in atti, l´attività di divulgazione delle informazioni relative alla cause di cessazione del rapporto di mandato tra Pass s.r.l. e gli odierni ricorrenti, verificatasi prevalentemente nei mesi di novembre e dicembre 2012, risulta essere, ad oggi, cessata, come confermato dagli stessi ricorrenti che hanno precisato che l´attività contestata è stata poi sostituita da comunicazioni scritte di diverso tenore;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di opposizione all´ulteriore trattamento dei dati  dei ricorrenti, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, attestando peraltro l´avvenuta conclusione della contestata comunicazione dei dati oggetto di ricorso;

RILEVATO tuttavia che resta impregiudicato il diritto degli interessati di far valere le proprie ragioni innanzi l´autorità giudiziaria ordinaria (come peraltro risulterebbe già essere avvenuto) qualora, ritenendo danneggiata dai fatti allegati la propria reputazione personale e professionale, intendano avanzare richieste di carattere risarcitorio in ordine alle quali il Garante non ha competenza;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, tenuto conto del fatto che l´attività denunciata con il ricorso era, di fatto, già cessata al momento della sua proposizione;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia