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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Impresa individuale Destro Anna - 23 gennaio 2014 [3015870]

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[doc. web n. 3015870]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Impresa individuale Destro Anna - 23 gennaio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 31 del 23 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Comando Compagnia della Guardia di finanza di Chioggia, in attuazione della richiesta di informazioni (n. 28377/53969 datata 20 dicembre 2011) ex art. 157 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) e su specifica delega di questa Autorità, ha svolto, nei confronti dell´impresa individuale Destro Anna (P.I.v.a.: 03823500271), con sede in Chioggia (Ve), vicolo Camelia n. 8 e sede operativa in Chioggia (Ve), via S. Marco n. 1933/C, gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute datato 9 marzo 2012, dai quali è risultato che: a) l´Impresa individuale effettua una raccolta di dati personali (dati anagrafici e indirizzo di posta elettronica) tramite un form presente nel sito Internet www.compro-oro-chioggia.com, a fronte del quale è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice; b) la medesima Impresa, quale titolare, effettua anche un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza composto da nr. 2 telecamere e un hardware su cui vengono registrate le immagini, omettendo di rendere un´idonea informativa semplificata di cui all´art. 13 del Codice e al provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTI i due verbali nn.rr. 32 -relativo al punto a)- e 33 -relativo al punto b)-, entrambe datati 12 marzo 2012, con i quali sono state contestate, all´Impresa individuale, due distinte violazioni amministrative previste dall´art. 161 in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare i pagamenti in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATI i rapporti del Comando Compagnia della Guardia di finanza di Chioggia predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativi ai predetti verbali, dai quali non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, datato 4 aprile 2012, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel quale l´avv. Marilena Di Guardo, in rappresentanza dell´Impresa individuale Destro Anna, oltre a ritenere comunque applicabile, per entrambe le violazioni, le rispettive sanzioni graduate per effetto dell´art. 164-bis, comma 1 del Codice, con riferimento al verbale di contestazione n. 32 ha evidenziato come "(…) detto sito ha sempre assolto solo ed esclusivamente funzione informativa e pubblicitaria e mai è stato utilizzato per effettuare compravendite di preziosi, motivo per il quale non è possibile affermare che l´utilizzo di detto sito consentisse la raccolta di dati personali". Inoltre, "All´atto del controllo il personale della GDF dava atto (…) di aver reperito unicamente n. 3 mail alle quali, peraltro, nessuno in azienda aveva mai dato risposta". Riguardo al verbale di contestazione n. 33, ha rilevato come l´art. 13 del Codice preveda che l´obbligo di rendere l´informativa all´interessato può essere assolto sia oralmente che per iscritto, per cui "(…) non vi è un obbligo di informare necessariamente per iscritto né tantomeno a mezzo segnaletica". Sul punto, inoltre, rileva come non essendo la specifica materia stata regolata secondo quanto previsto dall´art. 134 del Codice, "(…) la stessa trova regolamentazione (…) in altri provvedimenti del Garante quali il famoso "Decalogo sulla videosorveglianza" datato 29 novembre 2000". Evidenzia, altresì, come, per le violazioni contestate, sussistano i presupposti per l´applicazione dell´art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Con riferimento alla contestazione n. 32, si evidenzia come, diversamente da quanto ritenuto, le definizioni di "trattamento" e di "dato personale" contenute nell´art. 4, comma 1 lett. a) e b) del Codice, consentono di qualificare, quello effettuato nel form presente sul sito Internet www.compro-oro-chioggia.com, quale trattamento di dati personali, senza che la pur esigua quantità di dati raccolti costituisca una esimente dall´obbligo di rendere l´informativa agli interessati di cui all´art. 13 del Codice. Relativamente alla contestazione n. 33, occorre evidenziare come la disciplina applicabile al caso di specie, diversamente da quanto ritenuto, è scandita dall´art. 13 del Codice in combinato disposto con quanto previsto dal provvedimento generale in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680). Tale provvedimento, peraltro esplicitamente richiamato nel verbale di contestazione, regola gli obblighi relativi all´informativa al punto 3.1 nel quale è richiamato, quale allegato n. 1 al provvedimento stesso, il fac-simile di informativa semplificata che individua, quali elementi necessari da inserire, gli estremi del titolare del trattamento, nonché la finalità del trattamento stesso. Risulta, quindi, inconferente sia il richiamo all´art. 134 del Codice, che la richiamata disciplina del "(…) famoso "Decalogo sulla videosorveglianza" datato 29 novembre 2000". Riguardo la richiamata disciplina prevista dall´art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si evidenzia come, nel caso di specie, tale disposto non sia applicabile, atteso che i rilievi attengono a due distinte condotte, una relativa alla raccolta di dati via Internet, l´altra afferente l´impianto di videosorveglianza. In ragione di ciò non è applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni previsto sia dall´art. 8, comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il cui presupposto è l´unicità dell´azione che, dall´art. 8 comma 2 della medesima legge, risulta applicabile esclusivamente alle sanzioni previste in materia di previdenza e assistenza obbligatorie;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione prevista dall´art. 13 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro per ciascuna delle due violazioni contestate;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli artt. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze delle due violazioni, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria per le violazioni di cui all´art. 161 del Codice nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) per ciascuna delle violazioni accertate, per un importo complessivo pari a 4.800,00 (quattromilaottocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

dell´Impresa individuale Destro Anna (P.I.v.a.: 03823500271), con sede in Chioggia (Ve), vicolo Camelia n. 8, di pagare la somma di euro 4.800,00 (quattromilaottocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dall´art. 161 del Codice;

INGIUNGE

alla medesima di pagare la somma di euro 4.800,00 (quattromilaottocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia