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Provvedimento del 9 gennaio 2014 [3015573]

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[doc. web n. 3015573]

Provvedimento del 9 gennaio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 10 del 9 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza avanzata il 6 aprile 2013 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196) nei confronti di Nolostand S.p.A., con la quale XY, direttore YY della predetta società dal HH, al quale, contestualmente al rientro in servizio dopo un lungo periodo di malattia, era stata mossa una contestazione disciplinare per essersi in più occasioni allontanato dalla propria abitazione durante l´orario di reperibilità ed aver instaurato asserite, costanti relazioni con società concorrenti, aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali acquisiti attraverso l´attività di indagine di cui lo stesso era stato oggetto e di conoscerne l´origine, il nome dell´agenzia che aveva effettuato l´investigazione ed il responsabile del trattamento; rilevato che l´interessato ha anche contestato di non aver ricevuto l´informativa sul trattamento dei dati personali in questione, né di aver rilasciato alcun consenso al trattamento stesso; rilevato che successivamente, con lettera raccomandata del 23 maggio 2013, Nolostand S.p.A., non ritenendo sufficienti le giustificazioni rese dall´interessato, gli ha intimato il licenziamento per giusta causa che lo stesso, per il tramite dei propri legali, ha impugnato con nota del 23 giugno 2013;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 2 ottobre 2013 nei confronti di Nolostand S.p.A. con il quale XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Scarpelli e Francesca Fiore, ha ribadito le richieste già avanzate con l´interpello preventivo ritenendo non giustificato il diniego all´accesso oppostogli dalla società e ha anche chiesto di conoscere le finalità, le modalità e la logica del trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati siano stati comunicati; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 ottobre 2013, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 28 novembre 2013 con la quale, ai sensi dell´art. 149, comma 7, è stata disposta la proroga dei termini del procedimento;

VISTA la memoria pervenuta il 12 novembre 2013 ed il verbale dell´audizione tenutasi in data 15 novembre 2013 nei quali la società resistente (rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Bignami, Francesca Bonino, Roberta Russo e Fabio Lettera), dopo aver preliminarmente fornito la propria ricostruzione dei fatti oggetto di ricorso, ha sostenuto che nessuna informativa sul trattamento dei dati personali era dovuta all´interessato ai sensi dell´art. 13, comma 5, lettera b) del Codice "posto che le investigazioni difensive venivano disposte dalla Società al precipuo intento di tutelare i propri diritti, patrimoniali e non, da sospette e rivelatesi poi fondate –condotte contrarie ai doveri di legge e di contratto"; quanto, invece, al consenso, la società ha ammesso che tra i dati acquisiti nel corso dell´indagine vi sono "dati comprovanti l´accesso, da parte del ricorrente, a strutture sanitarie", ma ha anche sostenuto che tali dati, per la loro "aspecificità" (l´interessato non sarebbe infatti stato seguito all´interno di specifici ambulatori, come dichiarato nel verbale di audizione), "non sono idonei a condurre, nemmeno attraverso un procedimento logico, alla acquisizione di informazioni indicative dello stato di salute del ricorrente"; tale mancanza di interesse per lo stato di salute del ricorrente (che, all´epoca dell´indagine, aveva comunque annunciato l´imminente rientro al lavoro) risulterebbe anche dall´oggetto dell´incarico all´agenzia di investigazione privata (la cui copia è allegata alla memoria) da parte della società resistente la quale aveva invece commissionato l´indagine ipotizzando comportamenti (poi rivelatisi concreti) in violazione dei doveri di fedeltà, lealtà e correttezza del lavoratore e preparatori al compimento di atti di concorrenza sleale; il trattamento dei dati che riguardano il ricorrente sarebbe pertanto lecito ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. f) e 26, comma 4, lett. c), del Codice; rilevato, infine, che la società, pur riconoscendo che "i dati di cui è in possesso relativamente al ricorrente e alle sue attività sono più ampi -ancorché a livello di dettaglio - di quanto riflesso nella lettera di contestazione disciplinare del 2 aprile 2013", ha in ogni caso sostenuto la propria volontà di avvalersi del differimento del diritto di accesso di cui all´art. 8, comma 2, lett. e) del Codice "trovandosi nel periodo "durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l´esercizio del diritto in sede giudiziaria"; ciò in quanto : 1) "sussiste una situazione di precontenzioso tra le parti, avendo il ricorrente manifestato anche nel ricorso la propria volontà di impugnare giudizialmente il licenziamento (dopo averlo fatto in via stragiudiziale con comunicazione del 24 giugno 2013)," senza considerare che anche la società ha intenzione di tutelare i propri diritti in relazione a presunti comportamenti di concorrenza sleale; 2) la comunicazione al ricorrente di tutti i dati che lo riguardano e dell´origine degli stessi "costituirebbe un rischio di concreto ed effettivo pregiudizio all´esercizio dei diritti del datore di lavoro in sede giudiziale, (…) non tanto in riferimento ai fatti oggetto di contestazione", già ampiamente resi noti al ricorrente nella contestazione del 2 aprile 2013, "quanto in relazione all´approccio al mezzo probatorio degli stessi, che - alla luce delle peculiarità del rito del lavoro - risulterebbe ingiustificatamente aggravato per il datore di lavoro (cui incombe l´onere della prova) con attribuzione di altrettanto ingiustificato vantaggio processuale al lavoratore"; 3) "è lo stesso ricorrente a palesare la strumentalità del ricorso (…) che è essenzialmente finalizzato a conoscere - prima dell´introduzione del ricorso giudiziale - tutti gli elementi probatori di cui Nolostand si avvarrà a propria difesa";

VISTE le note, pervenute in data 26 novembre 2013, con le quali la ricorrente ha sostenuto l´infondatezza dell´eccezione invocata dalla controparte, evidenziando come "il diritto di differimento è configurabile (…) unicamente allorché il pregiudizio in ipotesi derivante dalla rivelazione dei dati stessi sia effettivo e concreto", non essendo a tal fine sufficiente "la semplice allegazione dei pretesi vantaggi che il richiedente l´accesso potrebbe ottenere dalla anticipata conoscenza dei dati";

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, i diritti di cui all´articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell´articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per l´esercizio del diritto in sede giudiziaria; rilevato che la valutazione dell´esistenza del pregiudizio effettivo deve essere effettuata caso per caso, anche in relazione ai diritti specificamente esercitati e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti;

RITENUTO che la società resistente – che risulta aver raccolto i dati personali dell´interessato attraverso un´indagine diretta a verificare l´eventuale ricorrenza di comportamenti illeciti dello stesso in violazione delle obbligazioni contrattuali, nonché di atti di concorrenza sleale– ha fornito, nel caso di specie, elementi sufficienti a supporto della propria richiesta di differimento, rappresentando l´esistenza di una situazione precontenziosa fra le parti e precisando che, in particolare, il disvelamento al ricorrente dell´origine dei dati (oltre che la loro integrale messa a disposizione) oggetto dell´istanza comprometterebbe le proprie possibilità difensive nell´eventuale, ma dichiarata, impugnazione giudiziale del licenziamento; ritenuto quindi che, in relazione alle specifiche circostanze rappresentate e sulla base della documentazione in atti, risulta allo stato legittimo il differimento dell´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice ai sensi del citato art. 8, comma 2, lett. e), del medesimo Codice e che pertanto il ricorso deve essere dichiarato infondato;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia