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Provvedimento del 9 gennaio 2014 [3015545]

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[doc. web n. 3015545]

Provvedimento del 9 gennaio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 8 del 9 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 7 ottobre 2013, nei confronti di Experian - Cerved Information Services S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Federica Citoni, ha chiesto, in via principale,  la cancellazione dei dati personali che lo riguardano relativi a delle "segnalazioni di decreti di trasferimento, conseguenti e connessi ad una procedura concorsuale fallimentare conclusa" in data 22 aprile 2010, nonché, in via subordinata, "la sospensione della visibilità dei dati (…) in attesa dell´emanazione del nuovo codice deontologico in materia"; il ricorrente ha, in particolare, lamentato l´illegittimità del trattamento eccependo che la perdurante visibilità delle predette informazioni, peraltro lesive "dell´immagine commerciale e finanziaria" dell´interessato, risulterebbe eccedente rispetto alle finalità del trattamento, ritenendo che "nessuna rilevanza può avere, ai fini della valutazione dell´affidabilità creditizia del ricorrente, la mera menzione di pregiudizievoli che risalgono ad oltre 10/5 anni or sono", tenuto conto altresì del fatto che l´odierna resistente, già a seguito dell´interpello preventivo, aveva provveduto alla cancellazione dell´iscrizione relativa alla procedura originaria; rilevato che il ricorrente ha chiesto infine di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 ottobre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 3 dicembre 2013 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 28 ottobre 2013, con cui la resistente, nel confermare la legittimità del trattamento posto in essere, ha rilevato come le informazioni segnalate siano "assolutamente in linea con quelle registrate e consultabili presso le fonti ufficiali di provenienza", dichiarando comunque di aver avviato, nelle more dell´adozione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, "le procedure per la sospensione temporanea a terzi dei dati oggetto del ricorso";

VISTA la nota, pervenuta via e-mail il 9 dicembre 2013, con la quale il ricorrente, pur ribadendo "le contestazioni ed eccezioni di cui al ricorso introduttivo", ha manifestato l´intenzione di "desistere dall´azione intrapresa nei confronti della (…) società" resistente, tenuto conto del fatto che "da verifiche effettuate i dati in contestazione risultano effettivamente oscurati";

RILEVATO che il trattamento effettuato dalla resistente ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali informazioni, in termini generali, possono essere allo stato lecitamente utilizzate senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice;

RILEVATO, tuttavia, che in relazione a tali tipologie di trattamento è stato aperto un tavolo di lavoro con gli operatori del settore finalizzato alla redazione del codice deontologico di cui all´art. 118 del Codice (che dovrà necessariamente, ai sensi del successivo art. 119, individuare anche "termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri, ed elenchi") al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per quanto concerne in particolare le categorie di dati trattati, le operazioni da svolgere sugli stessi ed i limiti temporali di conservazione dei dati in questione;

RILEVATO comunque che, allo stato, il titolare del trattamento, tenendo  conto delle istanze avanzate dall´interessato, ha dichiarato di aver provveduto a disporre la sospensione temporanea della visibilità dei dati indicati dal medesimo; 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento provveduto a fornire un riscontro adeguato;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia