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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Monticiano - 18 dicembre 2013 [3000118]

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[doc. web n. 3000118]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Monticiano - 18 dicembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 605 del 18 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di una segnalazione pervenuta in data 6 settembre 2011 da parte della sig.ra XY, con cui veniva lamentata la diffusione, da parte del Comune di Monticiano, dei propri dati personali contenuti nella determinazione n. 63 del 7 aprile 2011, avente ad oggetto un ricorso presentato dalla stessa dinanzi al Giudice del lavoro di Siena, pubblicata sul sito istituzionale del Comune e reperibile tramite comuni motori di ricerca, l´Unità lavoro pubblico e privato formulava una richiesta di informazioni al Comune di Monticiano, datata 11 novembre 2011 (prot. n. 24410/76298), diretta a ottenere ogni informazione utile alla valutazione del caso, con particolare riferimento alle modalità e ai tempi di pubblicazione sul sito web istituzionale delle determinazioni adottate;

CONSIDERATO che alla suddetta richiesta di informazioni non perveniva alcun riscontro da parte del Comune di Monticiano, veniva inoltrata una richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in XY di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), datata 15 dicembre 2011 (prot. n. 28087/76298), con cui si invitava nuovamente il Comune a fornire i chiarimenti richiesti, con indicazione del termine per adempiere e delle conseguenze previste dall´art. 164 del Codice in caso di inottemperanza alla richiesta formulata;

CONSIDERATO che la citata richiesta di informazioni risulta regolarmente notificata, mediante raccomandata il cui avviso di ricevimento è agli atti del fascicolo;

VISTO il verbale n. 2454/26798 del 30 gennaio 2012, notificato in data 22 febbraio 2012, con cui è stata contestata al Comune di Monticiano, con sede in Monticiano (SI), piazza sant´Agostino n. 1, la violazione prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, per non aver fornito nessun chiarimento in ordine alla vicenda segnalata, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dal Comune di Monticiano in occasione degli accertamenti eseguiti dal Nucleo privacy della Guardia di finanza il 22 febbraio 2012, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 2455/76298 del 30 gennaio 2012, e dell´integrazione successivamente fornita con la nota del 6 marzo 2012, da cui si evince che la realizzazione del sito internet del Comune di Monticiano (e di tutti i Comuni della Val di Merse) è affidata alla ditta Lolini Lorenzo & c. sas e che, a seguito della segnalazione della sig.ra XY, il Responsabile dell´Area Amministrativa del Comune, dott. Giuseppe Stasi, ha contattato più volte il sig. Lolini "chiedendo espressamente l´eliminazione della funzione di ricerca "archivio" degli atti del Comune di Monticiano pubblicati all´albo pretorio on line, una volta esaurito il tempo di pubblicità secondo quanto previsto dalla normativa vigente", allegando a tal proposito la nota datata 24 febbraio 2012 con cui la ditta Lolini comunicava l´avvenuta implementazione del software ed  evidenziava come fosse possibile che "i documenti presenti nell´albo prima di questa modifica al software, siano stati indicizzati dai vari motori di ricerca e quindi presenti sugli indici (ad esempio di google) o nelle versioni cache delle pagine";

VISTO il verbale n. 18952/76298 del 19 luglio 2012 con cui è stata contestata al Comune di Monticiano la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, in relazione all´art. 19, comma 3, per aver effettuato una diffusione di dati personali, mediante la pubblicazione della determinazione sul proprio sito web per un tempo superiore a quello previsto dalla legge;

RILEVATO che dai rapporti predisposti dall´Ufficio del Garante ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 non risultano effettuati i pagamenti in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato in data 22 marzo 2012 ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui l´Ente ha dichiarato, con riferimento alla contestazione n. 2454 del 30 gennaio 2012 (relativa alla violazione dell´art. 157 del Codice), che le informazioni richieste dal Garante con le note dell´11 novembre e del 15 dicembre 2011 sono state sufficientemente evase con il riscontro del 6 marzo 2012, allorquando ha fornito tutti i chiarimenti in ordine alle modalità di pubblicazione delle determinazioni comunali sul proprio sito internet. Per tale motivo, secondo la parte, la richiesta di informazioni n. 2455 del 30 gennaio 2012, notificata tramite Guardia di finanza, risulta "priva di efficacia ed è, dunque, sostitutiva del provvedimento di contestazione di violazione amministrativa". Il Comune ha, altresì, fatto presente che "la pubblicazione della determinazione in questione non era visualizzabile, neppure al momento della richiesta di cancellazione pervenuta dalla dott.ssa XY, sul sito istituzionale del Comune di Monticiano ma visibile solo tramite accesso indiretto e, dunque, tramite indagine su motori di ricerca";

LETTO il verbale di audizione del 19 novembre 2012, svoltosi ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte, oltre a ribadire quanto già dichiarato nelle memorie difensive, ha evidenziato come non vi sia stato dolo nella condotta del Comune che, infatti, si è prontamente attivato per eliminare l´inconveniente segnalato;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Con riferimento alla violazione di cui all´art. 164 del Codice, si osserva che sono prive di fondamento le osservazioni formulate dalla parte, in quanto il verbale di contestazione, notificato il 22 febbraio 2012, attiene ad una condotta specificatamente individuata e consistente nella omessa risposta alla richiesta di informazioni formulata ai sensi dell´art. 157 del Codice datata 15 dicembre 2011. Quest´ultima chiaramente individuava il termine entro cui far pervenire i chiarimenti richiesti e le conseguenze di carattere sanzionatorio connesse al mancato riscontro. Inoltre, si rileva che a seguito della mancata risposta del Comune, al fine di raccogliere elementi utili a definire la vicenda oggetto di segnalazione, si è reso necessario formulare una nuova e distinta richiesta di informazioni (n. 2455 del 30 gennaio 2012), la cui notifica è stata delegata alla Guardia di finanza. Tra l´altro, nel corso dell´accertamento eseguito dal Nucleo privacy della Guardia di finanza, il Comune ha dichiarato che le suddette richieste di informazioni erano regolarmente pervenute, senza fornire alcun elemento che giustificasse l´omesso riscontro. Per quanto attiene, invece, alla contestazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, le argomentazioni della parte volte a dimostrare di essersi prontamente attivata all´eliminazione dell´atto segnalato, non sono tuttavia idonee ad escludere la responsabilità. Infatti, solo successivamente alle rimostranze della segnalante e all´intervento del Garante, l´Ente si è attivato presso la società incaricata, al fine di rimuovere gli atti nei termini di legge. Tale condotta fa sì che non possano individuarsi gli elementi costitutivi della buona fede, di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, riscontrandosi la mancanza di un elemento positivo, estraneo all´autore dell´infrazione e idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della condotta, oltre alla condizione che da parte dell´autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l´errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall´interessato con l´ordinaria diligenza (Cass. civ. sez. lav., 12 luglio 2010, n. 16320);

VISTO l´art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 19 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 4.000,00 (quattromila) per la violazione dell´art. 164 del Codice e nella misura di 4.000,00 (quattromila) per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

al Comune di Monticiano, con sede in Monticiano (SI), Piazza sant´Agostino n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 164 e 162, comma 2-bis, del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo ente di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 18 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia