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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di ICA Foods S.p.a. - 17 ottobre 2013 [2970104]

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[doc. web n. 2970104]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di ICA Foods S.p.a. - 17 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 460 del 17 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di una segnalazione pervenuta in data 4 luglio 2011 da parte della Flai CGIL Pomezia Castelli Romani, con cui veniva lamentata l´installazione di un sistema di videosorveglianza presso l´azienda ICA Food S.p.a., in particolare "nelle vicinanze del sistema di timbrature", l´Ufficio delegava il Nucleo privacy della Guardia di finanza a svolgere accertamenti presso la sede della ICA Food S.p.a., sita in Pomezia, S.S. Pontina Km. 27,650, mediante notifica della richiesta di informazioni n. 17700/74865 del 5 settembre 2011 formulata ai sensi dell´art. 157 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice");

VISTO il verbale di operazioni compiute, redatto dal Nucleo privacy della Guardia di finanza in data 4 ottobre 2011, dal quale risulta che "in data 8 settembre 2011, a seguito dell´accesso ispettivo della Direzione provinciale del lavoro di Roma, sono state rinvenute, dal personale operante, n. 22 telecamere, tutte installate e funzionanti. A seguito della prescrizione impartita dal personale della prefata direzione, venivano rimosse n. 11 telecamere interne, di cui una inserita in un finto rilevatore antifumo e n. 2 telecamere esterne (…) Ad oggi sono installate n. 9 telecamere funzionanti che riprendono tutto il perimetro esterno dell´azienda. L´azienda dispone, altresì di un capannone adiacente al complesso principale (…) dove è esistente un impianto di videosorveglianza (…) che si compone di n. 13 telecamere di cui n. 3 interne e n. 10 esterne (…)". A fronte di tale sistema, è stata riscontrata la presenza di cartelli, affissi sia all´esterno della struttura aziendale che all´ingresso dello stabilimento, recanti l´avviso che l´area è sottoposta a videosorveglianza, ma privi dei dati relativi alle finalità del trattamento e agli estremi del titolare, rendendo pertanto l´informativa inidonea;

VISTO il verbale del 5 ottobre 2011 con cui è stata contestata alla ICA Food S.p.a., con sede legale in Pomezia (RM), via Pontina Km 27.650, P.I. 01836391001, in persona del legale rappresentante pro tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, in relazione all´art. 13 del medesimo Codice per inidoneità dell´informativa, informando altresì la parte della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO dal rapporto predisposto dal medesimo Nucleo, ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha fatto presente che "sulla specifica tematica della tutela della Privacy, (…) l´azienda- nonostante non tratti dati sensibili- ha elaborato il Documento Programmatico sulla Sicurezza, con annesse documentazioni (nomine)" e che "tenendo conto della regolarità riscontrata sul piano documentale ed evidenziando che la installazione di numerosi cartelli di avviso di aree video-sorvegliate (sia pur non compilati come prevede la normativa vigente) esclude l´ipotesi di una regìa occulta volta alla raccolta ed all´utilizzo improprio e/o illegale di immagini e di dati, con la presente si fa richiesta a codesta Autorità affinché disponga una riduzione della somma comminata a titolo di sanzione dall´organo accertante la violazione";

LETTO il verbale di audizione, svoltasi in data 9 settembre 2013, ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha precisato che, al momento dell´accertamento eseguito dalla Guardia di finanza, le telecamere, perimetrali ed interne, erano disattivate e fisicamente rimosse, essendo presente solo la cablatura dell´impianto. Ha, inoltre, fatto presente di aver ottenuto dalla Direzione territoriale del Lavoro di Roma l´autorizzazione all´installazione delle videocamere, fornendo la relativa documentazione;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della società in relazione alla contestazione della violazione amministrativa. Infatti, la parte, nel corso delle operazioni svolte dalla Guardia di finanza ha dichiarato che "le telecamere che sono state oggetto dei citati rilievi [ovvero delle prescrizioni da parte della Direzione territoriale del lavoro di Roma] sono state disattivate (…). Le telecamere tuttora in funzione non sono state oggetto di prescrizione da parte dell´Autorità competente, presumibilmente perché non sono idonee a configurare la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori". Sulla base di quanto dichiarato, pertanto, si rileva che la società ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, per mezzo delle sole videocamere funzionanti al momento dell´accertamento, rispetto alle quali non è stata fornita un´idonea informativa agli interessati, come previsto dall´art. 13 del Codice e dal Provvedimento sulla videosorveglianza adottato dal Garante l´8 aprile 2010 (doc. web n. 1712680). In particolare, la conoscibilità del titolare del trattamento e delle finalità per le quali vengono effettuate le riprese, è essenziale per l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice da parte degli interessati. Si osserva, inoltre, che l´autorizzazione da parte della Direzione territoriale del lavoro di Roma non esime il titolare del trattamento dall´obbligo di rendere l´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

RILEVATO, pertanto, che la ICA Foods S.p.a., ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice in relazione al quale non ha fornito idonea informativa necessaria ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione di cui all´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a ICA Foods S.p.a., con sede legale in Pomezia (RM), via Pontina Km 27.650, P.I. 01836391001, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2970104
Data
17/10/13

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca