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Provvedimento del 5 dicembre 2013 [2967216]

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[doc. web n. 2967216]

Provvedimento del 5 dicembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 553 del 5 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 16 ottobre 2013 nei confronti di Enel Servizio Elettrico S.p.A., con cui Renzo Diena, lamentando l´avvenuta ricezione di comunicazioni di posta elettronica non desiderate di carattere commerciale, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice") ed ha chiesto, tra l´altro, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, opponendosi altresì all´ulteriore trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 ottobre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota, datata 7 novembre 2013, con cui Enel Servizio Elettrico S.p.A., nel fornire riscontro alle richieste dell´interessato, ha dichiarato, fermo restando "il trattamento dei dati necessario all´adempimento degli obblighi di legge", di aver recepito "la Sua opposizione al trattamento dei Suoi dati personali effettuato per finalità di tipo promozionale e pubblicitario", precisando altresì di aver "posto in essere tutte le azioni volte ad impedire l´utilizzo dei Suoi dati personali anche da parte di terzi cui gli stessi siano stati comunicati e diffusi";

VISTA la nota, pervenuta via pec in data 19 novembre 2013, con cui il ricorrente, pur rilevando il ritardo osservato dalla controparte nel fornire il riscontro, ha ritenuto che, nel merito, la risposta fosse soddisfacente, ribadendo comunque la richiesta di refusione delle spese del procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, seppur solo dopo la presentazione del ricorso, dichiarando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver registrato l´opposizione al trattamento per finalità commerciali manifestata dal ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Enel Servizio Elettrico S.p.A. nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Enel Servizio Elettrico S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia